Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court orders joint payment of procedural costs to opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the clients' formal withdrawal of the case. Although the withdrawal was not formally notified to the opposing party, the court deemed it effective for the purpose of extinguishing the proceedings. Consequently, the appellants were jointly condemned to reimburse the respondent for all procedural costs incurred in the cassation instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.; Art. 390, ultimo comma, c.p.c.; Art. 391, comma 4, c.p.c.: A withdrawal of a cassation appeal produces the extinction of the proceedings even if not formally notified to the opposing party, provided the withdrawal is clear and unambiguous, resulting in the condemnation of the withdrawing party to pay the costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente C.CAL ORDINANZA sul ricorso 17554-2016 proposto da: CANTE XENIA, KOVACIC ROBERT, elettivamente domiciliati in TRIESTE, GALLERIA PROTTI ARRIGO 1, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TUDOR, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro PASSIONI RENATO, anche quale erede di SIRACO ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.PANARO 11, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELISABETTA RENDE, rappresentato e difeso dall'avvocato FURTO STRADELLA; controricorrente - avverso la sentenza n. 275/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/05/2016; ./(,)+‘ /2-( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. / / 1.
Robert Kovacic e Xenia Cante hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 275/2016 della Corte d'appello di Trieste, pubblicata il 3 maggio 2016. Resiste con controricorso Renato Passioni , in proprio e quale erede di Angela Siraco, deceduta in data 21 settembre 2015. 2.La Corte d'appello di Trieste ha pronunciato quale giudice di rinvio conseguente alla sentenza di cassazione 30 giugno 2014, n. 14816/2014. 2.1.La causa aveva ad oggetto la domanda con cui nell'aprile del 2001 Renato Passioni e Angela Siraco convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste Robert Kovacic e Xenia Cante, al fine di ottenere l'abbattimento o l'arretramento della costruzione da questi ultimi realizzata in via Bellavista 29 di Trieste, ed il conseguente risarcimento dei danni, per violazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate ed edifici antistanti ex art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n.1444, come in particolare prescritte dall'art. 19, punto 9, lett. Ab) della variante n. 25 al piano regolatore generale del Comune di Trieste. 2.2.
La Corte d'appello di Trieste, in sede di rinvio, preso atto delle prescrizioni della sentenza di cassazione, ha ordinato l'abbattimento della sola parte di fabbricato di proprietà Kovacic-Cante sovrastante la quota del piano di campagna del pastino ove sorge l'abitazione di Renato Passioni e di Angela Siraco, rideterminando con diminuzione del 25% di danni patrimoniali e non patrimoniali già liquidati nella sentenza cassata. Ric. 2016 n. 17554 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -2- 3.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
4. Il primo motivo di ricorso DI Robert Kovacic e Xenia Cante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 18 luglio 2014 n. 13 e dell'art. 3 comma 2 bis della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11 novembre 2009, in relazione all'articolo 9 comma 1, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059, 1223, 1226 e 2697 c.c., nonché l'omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio, in ordine alla quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 91 e 92 c.p.c., nonché l'omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio, circa la statuizioni della sentenza di rinvio sulle domande , restitutorie inerenti alla somme versate in ottemperanza alle condanne pregresse e circa la compensazione delle spese disposta per i giudizi di rinvio e di cassazione. 4.L'avvocato Tudor, difensore di Robert Kovacic e Xenia Cante, ha depositato in data 15 marzo 2021, e dunque prima della data fissata per l'adunanza nonché del termine per presentare memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c., atto di rinuncia al ricorso con allegata copia di un "atto di accordo" datato 26 marzo 2018, che reca in intestazione i nomi di Robert Kovacic, Xenia Cante e Renato Passioni, nonché sottoscrizioni riferite al medesimo Passioni ed all'avvocato Furio Stradella.
L'atto di rinuncia (come anche l'allegato documento) non risulta notificato a Ric. 2016 n. 17554 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -3- Renato Passioni né comunicato all'avvocato dello stesso controricorrente; è contemplato in esso un visto "per accettazione" da parte dell'avvocato Stradella, non sottoscritto dal medesimo, secondo il modello legale di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c. Può non di meno ritenersi che l'atto di rinuncia al ricorso sia idoneo a produrre l'estinzione del giudizio di cassazione, rilevando l'adesione solo ai fini delle spese, ex art. 391, comma 4, c.p.c. (arg. da Cass.
Sez. U, 24/12/2019, n. 34429). Consegue altresì la condanna in solito dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente nell'ammontare liquidato in dispositivo. Non trova applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità.
P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 2.300,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il