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Ordinanza — n. 25853/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding unreasonable process duration calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25853/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry's main appeal challenging the award of an indemnity for unreasonable process duration. While the Ministry argued the claimant should have been aware of her claim's infirmity, the court found this unproven without access to the lower court's specific reasoning. Conversely, the court accepted the claimant's incidental appeal, ruling that a withdrawn withdrawal request did not constitute a necessary act for the process to be considered timely, thereby extending the duration period.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 2 quinquies, lett. a), n. 89/2001; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: The court must assess the reasonableness of process duration based on all relevant facts; a voluntary withdrawal of a request prior to the filing of the main claim does not automatically preclude the finding of unreasonable duration if the procedural timeline was otherwise extended by other factors.

Parole chiave

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unreasonable process duration indemnity award administrative litigation withdrawal of request incidental appeal procedural timeline Cassation review calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 2 quinquies, lett. a), n. 89/2001
Art. 115, 116 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. civ.
Art. 2233 cod. civ.
d.m. n. 55/2014
e del d.m. n. 55/2014, resta assorbito dall'accoglimento del primo; considerato che in ragione di quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;
artt. 91 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8645/2020
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31995-2018 proposto da: Gc MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580 IN PERSONA DEL filUL:tA__ , MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Nonché da: CADOLINO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell'avvocato UGO GIURATO, che la rappresenta e difende; -conroricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la Corte d'appello di Perugia in composizione collegiale, accolta la domanda avanzata da Patrizia Cadolino, davanti a esso Giudice riproposta in riassunzione, dopo che la Corte di Roma aveva declinato la propria competenza, condannò il Ministero di Economia e Finanze, per la non ragionevole durata di un processo amministrativo, al pagamento dell'indennizzo di C 5.500,00 e al rimborso delle spese legali, liquidate in complessive C 675,00; che avverso il decreto ricorre il Ministero sulla base di unitaria censura e che la Cadolino resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di due motivi, ulteriormente argomentando con memoria illustrativa; considerato che il ricorso principale, con il quale l'Amministrazione deduce violazione dell'art. 2, co. 2 quinquies, lett. a), n. n. 89/2001, assumendo che il Giudice dell'equo indennizzo avrebbe dovuto rigettare la domanda, stante che la parte avrebbe dovuto essere reputata consapevole della originaria infondatezza della propria domanda, siccome era dato cogliere dalla motivazione del TAR per la Regione Lazio, il quale ne aveva rigettato la pretesa, non merita accoglimento, valendo quanto segue: - pur vero che la consapevolezza della temerarietà della pretesa portata all'esame del giudice nel giudizio presupposto costituisce un elemento negativo del fatto, nel senso che solo in assenza di esso e nel concorrere degli altri presupposti sorge il diritto all'indennizzo, tuttavia, tuttavia, il fondamento della temerarietà della pretesa avanzata dalla Cadolino nel giudizio amministrativo presupposto riposa su una interpretazione della motivazione di cui alla sentenza del TAR, in questa sede non allegata e, quindi, non conoscibile e solo apoditticamente evocata; considerato che il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la ricorrente incidentale denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la decisione impugnata tenuto conto del fatto che la predetta, prima del deposito, in data 6/4/2009, d'istanza di prelievo, aveva depositato analoga istanza 1'8/5/2001, con la conseguenza che la irragionevole durata del processo si era protratta per quattordici anni e cinque mesi e non per soli undici anni, risulta fondato, valendo quanto segue: - la Corte Costituzionale con la sentenza n. 34/2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)», in quanto «il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole del giudizio o l'adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale ed il rimedio preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio - l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.

I. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata»; - sul punto riguardante la portata e la vigenza della norma, successivamente caducata dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza, non si è formato alcun giudicato interno proprio perché il punto predetto risulta essere stato investito dalla censura della parte, la quale ne ha, quindi, contestato l'effetto (cfr., per l'affermazione del principio che qui si applica, Sez. 2, n. 8645/2020); di conseguenza, il motivo deve essere accolto, dovendo il Giudice del merito rivalutare il periodo della non ragionevole durata del processo alla luce della dichiarata illegittimità della norma di cui s'è detto; considerato che il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55/2014, resta assorbito dall'accoglimento del primo; considerato che in ragione di quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione all'accolto motivo e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio. Così dec