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Ordinanza — n. 25723/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls expulsion order due to apparent lack of motivation ignoring applicant's specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25723/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Bathily Daouda's appeal against a Rome Peace Judge's order dismissing his request to annul an expulsion decree. Daouda argued the lower court ignored his claims regarding the pending humanitarian residence permit renewal and the right to defense, instead citing irrelevant voluntary departure rights. The court ruled that because the lower court's reasoning was disconnected from the actual arguments presented, the decision constituted a nullity due to apparent lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 18 d.lgs. 150/2011; Art. 112 c.p.c.: When a court's reasoning is entirely disconnected from the grounds of appeal, the decision is null due to apparent lack of motivation.

Parole chiave

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apparent lack of motivation nullity of administrative act right to defense expulsion proceedings cassation review diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 18 d.lgs. 150/2011
Art. 112 c.p.c.
Art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
artt. 18 d.lgs. 150/2011
Il ricorso è articolato in un motivo, con tre specificazioni relative ai tre motivi dell'originario ricorso, con cui si contesta la "violazione e mancata applicazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011 e 112 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 26169-2019 proposto da: BATHILY DAOUDA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA IN PERSONA DEEL PREFETTO PRO- 2021 TEMPORE; 778 - intimata - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

56. R.G. 26169/2019 PREMESSO CHE Bathily Daouda, cittadino del Senegal ricorre per cassazione avverso il provvedimento depositato 1'8 luglio 2019, con il quale il Giudice di pace di Roma ha respinto la sua domanda di annullamento del decreto di espulsione, emesso il 13 novembre 2018 dal Prefetto di Roma. L'intimata Prefettura di Roma non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo, con tre specificazioni relative ai tre motivi dell'originario ricorso, con cui si contesta la "violazione e mancata applicazione degli artt. 18 d.lgs. 150/2011 e 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento" per avere l'ordinanza impugnata palesemente eluso i motivi di ricorso.

Il ricorso è fondato. Come deduce il ricorrente, a fronte di un primo motivo di ricorso volto a censurare l'avvenuta espulsione del ricorrente pur essendo ancora in corso il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Giudice di pace parla di "carenza di motivazione"; il Giudice di pace poi si è concentrato sul diritto alla partenza volontaria di derivazione eurounitaria, mai invocato nel ricorso, laddove era stata invocata la violazione del diritto di difesa per non essere stata data la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo; infine, a fronte di un motivo che censurava l'operato della Prefettura - in quanto in base alla normativa denunciata non era possibile adottare la decisione di rimpatrio - il Giudice di pace ha invece fatto riferimento alla violazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998.

La motivazione del provvedimento impugnato, essendo pertanto del tutto slegata dai motivi di ricorso, è da definirsi come motivazione meramente apparente, con conseguente nullità del provvedimento.II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Funziona