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Ordinanza — n. 25722/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows deportation detention extension appeal regarding lack of adversarial hearing guarantees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25722/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially accepted the appeal by quashing the lower court's validation of a deportation detention extension due to procedural flaws. The appellant, a Bangladeshi national, argued that the police failed to provide supporting documents and notify him of the extension request, violating his right to a defense. The court ruled that while the lack of specific documentation was absorbed by the broader violation of adversarial hearing guarantees, the extension procedure itself was flawed because the detainee was not properly heard. Consequently, the decision was overturned and remanded to the judge of peace for a new hearing with proper procedural safeguards.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 4 e comma 5 del d.lgs. 286/1998; The judicial procedure for extending the detention of a foreigner in an identification and expulsion center requires mandatory adversarial guarantees, including the presence of a defender and the hearing of the interested party, which are violated if the extension is decided without such participation.

Parole chiave

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deportation detention extension adversarial hearing guarantees foreigner rights protection judicial review of administrative acts right to defense in immigration proroga della carcerazione espulsione assenza prolungata all'estero inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 4 del d.lgs. 286/1998
Il motivo è fondato laddove lamenta la mancata applicazione delle garanzie del contraddittorio previste dall'art. 14, comma 4 del d.lgs. 286/1998.
Art. 14, comma 5 del d.lgs. 286/1998
Il motivo è fondato laddove lamenta la mancata applicazione delle garanzie del contraddittorio previste dall'art. 14, comma 4 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12709/2016
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso 26523-2019 proposto da: HOSSAIN KAZI MOINUL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL VCINZ--A MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliatt in AVVOCATURA 775 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrentj - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 02/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

53. R.G. 26523/2019 PREMESSO CHE Hossain Kazi Moinul, cittadino del Bangladesh, ricorre per cassazione avverso il provvedimento, del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di prorogare il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un periodo di ulteriori quindici giorni. Il Ministero dell'interno e la Questura di Potenza resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5 del testo unico immigrazione": la disposizione è violata in quanto la Questura non ha fornito la documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, richiesta di proroga che non è stato notificata al ricorrente, nel rispetto del termine a difesa.

Il motivo è fondato laddove lamenta la mancata applicazione delle garanzie del contraddittorio previste dall'art. 14, comma 4 del d.lgs. 286/1998. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione si applicano le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito (cfr., ad esempio, Cass. 12709/2016).

Ciò assorbe il diverso profilo denunciato dal ricorrente, relativo al mancato deposito da parte della Questura della documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento.

2. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al profilo accolto e la causa va rinviata al Giudice di pace di Melfi, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Melfi, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Il Prèid t (Felice- 2210"7i?..-k ---r0