Ordinanza — n. 25599/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 11019-2018 proposto da: ROSSI TRANSWORLD SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 388, presso lo studio dell'avvocato Ivano Tozzi, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AUTOTRASLOCHI S AMBROGIO SRL , rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Magaletti con studio in Milano via Benvenu- to Cellini 2/b; - controricorrente - avverso la sentenza n. 681/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata l’ 8/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 186 quater cod. proc. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25599/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio- ne civile , il 7 settembre 2021. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11019-2018 proposto da: ROSSI TRANSWORLD SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia 388, presso lo studio dell'avvocato Ivano Tozzi, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AUTOTRASLOCHI S AMBROGIO SRL , rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiano Magaletti con studio in Milano via Benvenu- to Cellini 2/b; - controricorrente - avverso la sentenza n. 681/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata l’ 8/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/09/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11019/2018 rilevato che: Numero sezionale 1921/2021Numero di raccolta generale 25599/2021 -la società Rossi Transworld s.r.l. (d’ora in poi solo Rossi) impugna Data pubblicazione 21/09/2021 per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che, ri- gettando il gravame da essa proposto, l’ha condannata al paga- mento della somma di euro 17347,33 a favore della società Auto- traslochi S. Ambrogio s.r.l. (d’ora in poi solo Autotraslochi); -Autotraslochi aveva citato in giudizio la Rossi, al fine di sentirne accertare l’inadempimento della convenuta al pagamento del credi- to portato da alcune fatture; -costituendosi nel giudizio la società Rossi, oltre a contestare la pretesa creditoria di parte attrice, deduceva in via riconvenzionale il pagamento di un suo credito; -l’adito Tribunale di Milano disponeva ctu al fine di accertare i ri- spettivi crediti ed effettuare l’eventuale compensazione; -all’esito del giudizio il tribunale con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186 quater cod. proc. civ., riteneva provato il credito dell’attrice per euro 17.347,33; -la convenuta soccombente Rossi ha impugnato l’ordinanza e la corte d’appello milanese ha respinto tutti i motivi di appello; -la corte milanese ha, in particolare, evidenziato che il ctu (cfr.pagina 12 e seguenti relazione peritale del dottore commer- cialista Agostino Agostini) ha proceduto nel contraddittorio con i ctp all'accertamento separato dei crediti di ciascuna parte e che le parti non hanno svolto osservazioni sulla relazione del ctu se non in relazione alle ore lavorate presso l'Hotel Sheraton (pagine 23 e 25 relazione ctu); -in merito alla prestazione oggetto di contestazione la corte terri- toriale ha attribuito rilievo al preventivo della società Rossi n. 363 del 24.10.2012, accettato da S. Ambrogio il 30.10.2012 ed al preventivo n. 27 del 24.11.2013, relativo peraltro ad attività ter- minate precedentemente, il 17.12.2012; rispetto a tali preventivi, la fattura 133/2013 riguardante i lavori svolti dalla Rossi presso l’Hotel Sheraton, è stata contestata dalla Autotraslochi perchè, 2 F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11019/2018 nonostante fosse stata emessa sulla base di un preventivo che Numero sezionale 1921/2021Numero di raccolta generale 25599/2021 pure aveva sottoscritto, la forza lavoro impiegata ivi indicata non Data pubblicazione 21/09/2021 corrispondeva a quella risultante dal conteggio delle firme degli operai; -a fronte di tale contestazione, che aveva giustificato il giudizio per l’accertamento negativo introdotto dalla Autotraslochi, assume la corte territoriale che i fogli di presenza degli operai prodotti dal- la Rossi nel corso della ctu , produzione contestata dalla Autotra- sporti, non potevano essere acquisiti così come la rinnovazione della ctu in appello sarebbe stata superflua perchè richiesta sulla scorta di documenti non utilizzabili; -la corte territoriale ha, inoltre e per quanto qui di interesse , rite- nuto infondato l’appello della Rossi riferito alla motivazione posta a fondamento del credito riconosciuto all’Autostraslochi; -in partico- lare, la corte ha ritenuto generica la critica sollevata dall’appellante; - la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla Rossi con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui re- siste con controricorso, pure illustrato da memoria, la Autotraslo- chi; considerato che: -va preliminarmente rilevata la tardività ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. della memoria depositata dalla ricorrente il 2/8/2021 per l’odierna adunanza del 7/9/2021, atteso il periodo feriale nel quale è avvenuto l’adempimento; -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere ritenuto provato il credito dell’Autotrasporti nonostante le evidenze documentali e l’esame della ctu deponessero nel senso della sua inesistenza in forza della specifica circostanza dell’accettazione del rendiconto finale del 4/4/2013 inviato dalla Rossi e sulla base del quale era stata emes- sa la fattura n. 133 del 2013; 3 F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11019/2018 Numero sezionale 1921/2021 -la censura è inammissibile poichè la corte territoriale ha esaminato Numero di raccolta generale 25599/2021Data pubblicazione 21/09/2021 le due ipotesi prospettate dal ctu ed ha esposto specificamente la ragione per cui poteva essere condivisa l’ipotesi prospettata dal ctu quale seconda ipotesi e respinta la prima ipotesi perchè fondata sulla documentazione allegata dal ctp di Rossi durante lo svolgi- mento della ctu; -la corte d’appello ha chiarito cioè che la documentazione in ogget- to prodotta nel corso della ctu non è acquisibile perchè riguardante direttamente la prova di cui era onerata la società convenuta e che non risultava essere stata tempestivamente prodotta; -con riguardo specifico alla prima ipotesi formulata dal ctu a favore della Rossi sulla scorta dell’accettazione del rendiconto del 4/4/2013, la corte territoriale ne ha dato conto ma ha precisato, al contempo, che l’importo indicato nella fattura n.133/2013 non tro- vava coincidenza con le informazioni contenute nei prospetti delle presenze degli operai presso l’Hotel Sheraton (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata ); -ebbene, a fronte di tali specifiche statuizioni il motivo ribadisce le censure già oggetto di gravame senza fornire elementi a supporto della critica sollevata alla statuizione della corte di merito ma riba- dendo le osservazioni già dedotte a sostegno della fondatezza della conclusione a suo favore; -pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, in ap- plicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente condanna- ta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e li- 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 11019/2018 Numero sezionale 1921/2021 quidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, Numero di raccolta generale 25599/2021Data pubblicazione 21/09/2021 oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio- ne civile , il 7 settembre 2021. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U