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Ordinanza — n. 25556/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls expulsion order due to apparent lack of reasoning regarding translation and voluntary departure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25556/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal against the Rome Peace Judge's rejection of the expulsion order. The appellant argued the order was null due to untranslated documents and a failure to address voluntary departure, while the Prefecture did not defend the decision. The court found the reasoning merely apparent because it addressed issues outside the appeal's scope, rendering the order void.

Regesto Legislator

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Art. 123 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: When a judicial decision examines grounds not raised by the appellant or ignores decisive arguments presented, the reasoning is deemed merely apparent, resulting in the nullity of the act.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning nullity of administrative act expulsion order annulment omitted examination of facts translation of legal documents allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino albanese ordine di allontanamento territoriale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 123 c.p.p.
Art. 103 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 26957-2019 proposto da: MARTINI AFRIM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PEREIRA ROMEO RODRIGUEZ 116, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DI CICCO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA ROMA; 2021 - intimata - 787 avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

65. R.G. 26957/2019 PREMESSO CHE Martini Afrim, cittadina albanese, ricorre per cassazione contro il provvedimento del 18 marzo 2019, con il quale il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. L'intimata Prefettura di Napoli non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta la nullità del provvedimento impugnato per omessa motivazione e omesso esame fatto decisivo. Il motivo è fondato. Il ricorso faceva valere plurimi motivi, che il Giudice di pace ha riassunto come: mancata traduzione nella lingua del ricorrente di entrambi i provvedimenti notificati e impugnati e illegittimità del decreto di espulsione per mancata partenza volontaria nel termine dei tre mesi.

Il Giudice di pace ha effettivamente al punto 1) esaminato il profilo della traduzione dei provvedimenti in lingua veicolare, ma al punto 2) ha invece esaminato il profilo, non oggetto del ricorso, della pericolosità per l'ordine pubblico "del ricorrente" a causa del compimento di reati contro il patrimonio e la persona, affermando anche il mancato adempimento alla misura alternativa dell'obbligo di firma, profilo anch'esso non oggetto di ricorso. La motivazione del provvedimento è pertanto da valutarsi come meramente apparente, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

II. Il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Il Presidente (Felice tsir' AANcti.i.mi