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Ordinanza — n. 25494/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissal due to lack of specificity in appeal grounds under Art. 434 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25494/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Ministry's appeal against a lower court's dismissal of an appeal, ruling the dismissal was based on an overly formalistic reading of Article 434 of the Code of Civil Procedure. The lower court rejected the appeal because the appellant failed to strictly adhere to specific formatting requirements for the appeal grounds, despite established case law emphasizing that such rules should not be applied with unnecessary formalism. The Supreme Court held that while appeals must clearly identify contested issues, they do not require sacramental forms or alternative decision drafts, and the lower court erred by prioritizing rigid formalism over the principle of access to justice.

Regesto Legislator

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Art. 434 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The appeal must clearly identify contested issues and arguments, but need not follow sacramental forms or include alternative decisions.

Parole chiave

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appeal specificity requirements formalism in civil procedure access to justice principle Article 434 Code of Civil Procedure procedural formalism rejection infrazione commessa per negligenza infrazione alle norme della circolazione violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 434, comma 1 c.p.c.
- Con il motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 434, comma 1 c.p.c., nel testo introdotto con l'art.
Art. 342 c.p.c.
- Già con riguardo all'art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al decreto-legge n.
D.L. n. 83/2012
c) bis del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L.
L. n. 134/2012
83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012 in relazione all'art.
art. 434, comma 1 c.p
- Con il motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 434, comma 1 c.p.c., nel testo introdotto con l'art.
art. 434 c.p
3 c.p.c.», giacché il Tribunale di Fermo ha optato per una lettura particolarmente formalistica e rigorosa del disposto dell'art. 434 c.p.c.
art. 342 c.p
- Già con riguardo all'art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 16 del 2000
342 del codice di rito (Cass. sez. un. n. 16 del 2000, cit.), che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, Cass.12984 del 2006; Cass.
Cass. n. 12984 del 2006
Cass. n. 9244 del 2007
16 del 2000, cit.), che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, Cass.12984 del 2006; Cass. n. 9244 del 2007; Cass.
Cass. n. 25588 del 2010
9244 del 2007; Cass. n. 25588 del 2010; Cass.
Cass. n. 22502 del 2014
25588 del 2010; Cass. n. 22502 del 2014; Cass.
Cass. n. 18932 del 2016
22502 del 2014; Cass. n. 18932 del 2016; Cass.n.
Cass. n. 4695 del 2017
Cass. sez. un. n. 28057 del 2008
Cass. sez. un. n. 23299 del 2011
Cass. sez. un. n. 27199 del 2017
Cass. n. 10916 del 2017
Cass. n. 10878 del 2015
sent. CEDU 24 febbraio 2009, C.G.I.L. e Cofferati contro Italia
Cass. n. 4462 del 2019
Cass. n. 4462 del 2019; Cass.
Cass. n. 13535 del 2018
4462 del 2019; Cass. n. 13535 del 2018).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA sul ricorso 12551-2016 proposto dal: C.C. 31/03/2021 MINISTERO dell'INTERNO e PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di ANCONA, in persona del Ministro e del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 sono domiciliati - ricorrenti - contro NICOLA PALOMBI - intimato - avverso la sentenza n. 920/2015 del TRIBUNALE di FERMOpubblicata il 12/11/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere Dott.

UBALDO BELLINI. FATTI DI CAUSA La Polizia Municipale del Comune di Senigallia, nell'anno 2012, elevava tre verbali di accertamento per altrettante 4,MZ ( violazioni dell'art. 7, commi 9/14 del CdS e dell'art. 157 CdS nei confronti di NICOLA PALOMBI, proprietario della vettura Lancia Tesis tg. CH505LH, avverso i quali proponeva i ricorsi alla competente Prefettura, che li respingeva ingiungendo il pagamento a titolo di sanzione pecuniaria per ciascuna delle infrazioni contestategli. Avverso le ordinanze della Prefettura il Palombi proponeva altrettanti ricorsi innanzi al Giudice di Pace di Fermo, che, disposta la riunione delle tre cause, con sentenza n. 91/2015, li accoglieva, mancando la prova circa la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa, in quanto il ricorrente non incorreva nelle violazioni contestate per negligenza, ma per obiettive difficoltà determinate dalla scarsa conoscenza del luogo, nonché dal prolungarsi dell'impegno professionale che non consentiva di assentarsi.

Contro tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ancona, rilevando l'omessa pronuncia del Giudice di Pace sull'eccezione di incompetenza per territorio (asseritamente in favore del Giudice di pace di Senigallia) e l'arbitrarietà delle conclusioni cui lo stesso giudicante era pervenuto in punto di non colpevolezza delle condotte dell'appellato. Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza n. 920/2015, depositata in data 12.11.2015, il Tribunale di Fermo dichiarava inammissibile l'appello per assenza di specificità dei motivi.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ancona sulla scorta del seguente motivo. L'intimato Nicola Palombi non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il motivo, i ricorrenti lamentano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 434, comma 1 c.p.c., nel testo introdotto con l'art. 54, comma 1, lett.

c) bis del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», giacché il Tribunale di Fermo ha optato per una lettura particolarmente formalistica e rigorosa del disposto dell'art. 434 c.p.c. in punto di redazione dei motivi d'appello; l'impostazione è seguita da una parte della giurisprudenza di merito che ha ritenuto come, mediante la nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., l'introduzione del giudizio d'appello debba avvenire con modalità tali da consentire al Giudice di cogliere nel modo più rapido e semplice le questioni sottoposte alla sua cognizione. 1.1. - Il motivo è fondato. 1.2. - Già con riguardo all'art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3-bis, di detto decreto-legge), questa Corte (ex plurimis, Cass. sez. un. n. 3033 del 2013) - sottolineato che l'originario connotato di novum iudicium del processo d'appello (disciplinato dal codice di rito del 1865), notevolmente attenuato nel nuovo codice del 1940 dalle disposizioni contenute negli artt. 342, 345 e 346 c.p.c. a seguito delle profonde modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, non è più riscontrabile nell'attuale processo civile, nel cui ambito il giudizio di secondo grado costituisce una revisio prioris instantiae, incanalata negli stretti limiti devoluti con i motivi di gravame - ha ribadito che, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata.

In sostanza (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005), l'appello deve puntualizzarsi all'interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma "comunque" sostituiti dalla sentenza di appello (Cass. sez. un. n. 28498 del 2005). Pertanto, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; pertanto, nell'atto di appello deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (Cass. sez. un. n. 23299 del 2011; nonché, Cass. n. 4068 del 2009;

Cass. n. 18704 dei 2015; Cass. n. 12280 del 2016). Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, si deve ribadire che non si rivela sufficiente il fatto che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza [come nella specie], che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 16 del 2000;

Cass. sez. un. n. 28498 del 2005).Da ciò, la affermata inammissibilità dell'atto di appello redatto in modi non rispettosi dell'art. 342 del codice di rito (Cass. sez. un. n. 16 del 2000, cit.), che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, Cass.12984 del 2006; Cass. n. 9244 del 2007; Cass. n. 25588 del 2010; Cass. n. 22502 del 2014; Cass. n. 18932 del 2016; Cass.n. 4695 del 2017). Tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni unite n. 28057 del 2008 e n. 23299 del 2011); nonché da ultimo (con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo certamente più rigoroso, novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, e convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel giudizio de quo) in Cass. sez. un. n. 27199 del 2017, che - in coerenza con la regola generale per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale (Cass. n. 10916 del 2017); e non trascurando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Cass. n. 10878 del 2015; sent.

CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia) - ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli artt.342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (conf. Cass. n. 4462 del 2019; Cass. n. 13535 del 2018). 1.3. - A tali principi il Tribunale s'è sottratto, privilegiando una non corretta, formualzione del motivo di appello, secondo canoni che esplicitamente non rispettano i principi di diritto analiticamente formulati da questa Corte di legittimità. 2. - Il ricorso va dunque interamente accolto; va cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa al Tribunale di Fermo, diverso giudicante, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Fermo, diverso giudicante, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte S