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Ordinanza — n. 25493/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding division of property, ruling third-party debt payment does not reduce excess owed by assignee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25493/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by Annunziata Celentano against a second-instance judgment regarding the division of a jointly owned property. Celentano argued that third-party payments made to clear mortgages should reduce the excess amount she was ordered to pay to the bankrupt husband. The court held that since Celentano did not personally pay the debts and the third-party payments constituted a separate accounting issue under Article 723 of the Civil Code, they had no impact on the calculation of the excess under Article 720. Consequently, the lower court's decision to reject the compensation claim and maintain the excess payment order was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 720, 723 c.c.; In a division where one co-owner is assigned the property, payments made by a third party to extinguish mortgages do not reduce the excess owed by the assignee, as such payments fall under the separate accounting regime of Article 723 rather than the calculation of excess under Article 720.

Parole chiave

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division of property excess payment mortgage extinguishment third party payment co-ownership accounting assignment of property compensation claim purgazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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Art. 720 c.c.
Art. 723 c.c.
Art. 788 cod. proc. civ.
Art. 792 cod. proc. civ.
Art. 570 cod. proc. civ.
art 720 cod. civ
art 788 comma 2 cod. proc. civ
art 2871 cod. civ
Inoltre la Celentano, nella specie, non ha assunto la veste del mero terzo datore d'ipoteca con conseguente applicabilità della disposizione ex art 2871 cod. civ., bensì era - come ricordato puntualmente nella sentenza impugnata - anche condebitrice assieme al marito fallito.
art 723 cod. civ
civ., norma che dispone solamente l'addebito dell'eccedenza nella porzione del comproprietario privato della sua quota, bensì ha rilievo in sede di resa del conto ex art 723 cod. civ., norma che espressamente opera riferimento a " conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13815-2017 proposto da: CELENTANO ANNUNZIATA, elettivamente in ROMA, VIA ROVERETO, 7, presso lo studio dell'avvocato VALERIO ANTIMO DI ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO ORLANDO; - ricorrente - contro RAPANA' VITTORIO, INTESA GESTIONE CREDITI SPA IN 2021 PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, BANCA 1065 POPOLARE DI NAPOLI SPA IN PERSONA DEEL LEGALE RAPP.TE b`U PRO-TEMPORE; - intimati - contro , CURATELA FALLIMENTO OMET DI AURIOSO EMANUELE IN PERSONA DEL CURATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell'avvocato DANIELE SACRA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO LIGNOLA; - resistente - avverso la sentenza n. 280/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere Dott.

SERGIO GORJAN; Fatti di causa Il Fallimento OMET di Aurosio Emanuele evocò avanti il Tribunale di Napoli Annunziata Celentano, quale comproprietaria dell'immobile, Vittorio Rapanà, la spa COMIT e la spa B.ca Popolare di Napoli, quali creditori con ipoteca iscritta su detto immobile, per procedere alla divisione del bene in comproprietà tra il fallito e la moglie Celentano, chiedendo altresì la resa del conto e la condanna della comproprietaria alla restituzione dei frutti dalla stessa percetti. Resistette la Celentano, contestando la domanda attorea, si costituirono anche il Rapanà e la spa Intesa Gestione Crediti, mentre rimaneva contumace la B.ca Popolare di Napoli.

All'esito della trattazione il Tribunale procedette alla divisione dell'immobile - ritenuto indivisibile - mediante assegnazione dello stesso per intero alla Celentano con suo obbligo di versare al fallimento la somma di C 138.725,00 quale eccedenza rispetto alla sua originaria quota, oltre a somma a titolo di ristoro del danno e determinazione di somma mensile dall'agosto 2011 alla conclusione della procedura di traslazione in capo suo della quota pertinente al marito fallito. La Celentano propose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli, che, resistendo il Fallimento OMET e nella contumacia dei creditori ipotecari, accolse parzialmente l'impugnazione, riducendo l'importo dell'eccedenza da addebitare e rigettò la domanda di ristoro danni proposta dal fallimento.

Osservava la Corte partenopea - per quanto ancòra interessa - come era passata in giudicato la statuizione del primo Giudice di rigetto della domanda di compensazione tra l'importo dovuto per l'eccedenza e le somme pagate ai creditori garantiti da ipoteca sull'immobile comune e come l'assegnazione del bene non poteva esser effettuata al netto del valore delle ipoteche, posto che detti peso gravavano ancora sul bene poiché non intervenuta la purgazione conseguente solamente alla vendita all'asta e, non anche, all'assegnazione ad uno dei comunisti, ex art 720 cod. civ.Avverso la sentenza resa dalla Corte vesuviana, la Celentano ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il Fallimento OMET - unico soggetto intimato - ha solo depositato la procura al difensore. La ricorrente con atto depositato il 11.4.2020 ha rinunciato al ricorso e nominato nuovo difensore con procura ad litem allegata all'atto di rinuncia con sua sottoscrizione autenticata dal nuovo difensore. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla Celentano è privo di fondamento giuridico e va rigettato. In limine deve ribadire il Collegio l'irritualità dell'atto di rinunzia, depositato dalla Celentano - siccome già rilevato dal Presidente di sezione con provvedimento del 10.6.2020 -, posto che la procura speciale al nuovo difensore, che lo sottoscrive, non risulta conferita con atto sottoscritto avanti notaio, bensì con sottoscrizione autenticata dal medesimo difensore - Cass. sez. 3 n° 13329/15, Cass. sez. 2 n° 20692/18 -.

Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente denunzia violazione delle norme ex artt. 1111 e segg. cod. civ. in relazione all'ad 784 cod. proc. civ. in quanto il Collegio partenopeo erroneamente ebbe a ritenere che i debiti garantiti da ipoteca fossero pertinenti alla posizione del marito fallito, mentre in effetti riguardavano lei. Inoltre, rileva la ricorrente, erroneamente la Corte distrettuale non ha ritenuto che il valore del bene, oggetto di divisione, doveva essere depurato del costo dei pesi ipotecari. Con la seconda doglianza la Celentano deduce violazione del disposto ex art 47 Rd 267/42, poiché il Collegio partenopeo non ha considerato che la casa, oggetto di divisione, era anche l'abitazione del marito fallito, sicché nulla ella doveva sino all'assegnazione definitiva a titolo di indennità d'occupazione dell'intero immobile.Con il terzo mezzo d'impugnazione la ricorrente rilevava violazione delle disposizioni ex art 360 n° 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art 788 comma 2 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale non tenne conto che la stima era risalente nel tempo e non rispecchiava l'effettivo valore attuale del bene oggetto di divisione e non ha rilevato che, dalla somma di conguaglio, doveva esser detratto l'importo speso per liberare l'immobile dai pesi - arg. ex art 792 cod. proc civ. - poiché il bene doveva esser attribuito libero ad esito della divisione.

Anzitutto va rilevata l'inammissibilità della doglianza proposta con il secondo mezzo d'impugnazione - afferente alla violazione del disposto ex art 47 Rd 267/42 - posto che il Collegio partenopeo ha respinto la domanda di ristoro danni avanzata dal fallimento per l'utilizzo dell'intero bene oggetto di comproprietà e non risulta che la Celentano avesse avanzata reciproca domanda di ristoro danni perché il marito fallito godeva anche lui dell'intero bene comune. Inoltre la Corte napoletana ha evidenziato che ambedue i coniugi, in quanto conviventi, godevano legittimamente dell'intero immobile in loro proprietà per quote uguali.

Dunque la censura svolta - non era dovuta alcuna somma per la domanda di ristoro danni avanzata dal fallimento - non coglie il senso della statuizione sul punto adottata dalla Corte, rimanendo al livello di asserzione apodittica priva di confronto con la motivazione esposta dalla Corte di merito e financo di argomentazione critica. Le altre due censure, mosse con l'impugnazione, possono esser trattate congiuntamente poiché prospettano, da profili diversi, unica questione e sono prive di fondamento. Anzitutto con relazione al terzo motivo d'impugnazione va rilevato come viene denunziato omesso esame di fatto decisivo, ma non risulta indicato quale sia il fatto non valutato dalla Corte partenopea, specie considerato che questa ha provveduto ad attualizzare, mediante supplemento di consulenza, il valore dell'immobile oggetto di divisione, sicché il cenno all'inattualità della consulenza espletata nel procedimento avanti il Tribunale è questione in fatto superata dalla sentenza impugnata.

La restante parte dell'argomentazione critica svolta nei due motivi di ricorso esaminati attiene alla questione, sollevata dalla Celentano, che le somme spese per liberare l'immobile comune dalle ipoteche, iscritte prima della domanda di divisione, dai creditori dovevano essere detratte dall'ammontare del conguaglio da lei dovuto in dipendenza dell'assegnazione della quota parte in signoria del marito fallito. La ricorrente reputa errato un tanto, da un alto, affermando che i debiti, in ragione dei quali i pesi furono iscritti, rilevati da soggetto terzo erano a lei sola relativi e, dall'altro, richiamando le norme ex art 788 e 792 cod. pro. civ. in forza delle quali, anche nelle divisioni, il bene viene venduto libero da pesi ed ipoteche, che si concentrano sul prezzo ricavato.

Le osservazioni fatte dalla Celentano non colgono nel segno posto che, nella specie, non già il Giudice della causa divisoria ha proceduto alla vendita all'incanto del bene - situazione in relazione alla quale è operato richiamo all'ad 570 cod. proc civ. e segg. presente nell'ad 788 cod. proc. civ. - bensì mediante assegnazione per intiero, su sua richiesta, ad uno dei comunisti. Inoltre - come rettamente osservato dalla Corte napoletana - le ipoteche non risultano cancellate, bensì soggetto terzo ha pagato i debiti, garantiti dalle ipoteche, con la relativa surroga nel credito e nelle garanzie, oltre che quale creditore privilegiato insinuato al passivo del fallimento OMET.

Inoltre la Celentano, nella specie, non ha assunto la veste del mero terzo datore d'ipoteca con conseguente applicabilità della disposizione ex art 2871 cod. civ., bensì era - come ricordato puntualmente nella sentenza impugnata - anche condebitrice assieme al marito fallito. In forza di detti accertamenti di fatto, il Tribunale ebbe a disattendere l'eccezione di compensazione avanzata dalla Celentano - statuizione passata in giudicato - poiché non fu lei a pagare i debiti collegati alle ipoteche gravanti sul bene comune, e medesima osservazione ha condotto la Corte partenopea a rigettare la pretesa della ricorrente di ridurre l'ammontare dell'eccedenza, che ella doveva versare al condividente in ragione dell'assegnazione del bene, poiché le ipoteche erano ancora esistenti ed i debiti non erano stati pagati dalla Celentano bensì da soggetto terzo.

Deve, inoltre, rilevare questo Collegio come, dogmaticamente, la pretesa del condividente assegnatario di avere riconosciuto l'esborso fatto per liberare da ipoteca l'immobile comune, non già, può riguardare " l'addebito dell'eccedenza " di cui all'ad 720 cod. civ., norma che dispone solamente l'addebito dell'eccedenza nella porzione del comproprietario privato della sua quota, bensì ha rilievo in sede di resa del conto ex art 723 cod. civ., norma che espressamente opera riferimento a " conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".

Di conseguenza la critica mossa dalla Celentano non supera l'osservazione fattuale della Corte partenopea che i debiti, garantiti dalle ipoteche iscritte sul bene comune, furono pagati da un soggetto terzo e non dalla condividente, sicché non assumono alcuna incidenza sulla determinazione dell'eccedenza poiché non avvenuta nella specie alcuna resa di conto. Stante che la procedura fallimentare, benché regolarmente evocata in questa sede di legittimità, s'è costituita solo depositando la procura, nulla s'ha da provvedere circa le spese di questa lite.

Concorrono in capo alla Celentano le condizioni processuali per l'ulteriore versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione della causa a ruolo. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, o