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Ordinanza — n. 25490/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against Ministry of Justice regarding unreasonable length of proceedings calculation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25490/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the Ministry of Justice's appeal regarding the calculation of reasonable procedural duration. The Ministry argued that the appeal period should not be interrupted by the time between filing the appeal and its notification, a distinction the lower court failed to make. The Court agreed, ruling that for the appellant, the relevant start date is the notification of the appeal, thereby invalidating the lower court's assessment of the delay.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2 quater della legge n.89/2001; The duration of proceedings for the purpose of claiming unreasonable delay must be calculated differently for the appellant and the respondent, with the appellant's period starting from the notification of the appeal rather than the filing date.

Parole chiave

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unreasonable length of proceedings calculation of procedural duration notification of appeal appellant start date Italian procedural law durata dell'infrazione restituzione del termine ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2 quater della legge n.89/2001
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12845-2018 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, domiciliato in Ce- n `-`-• ' Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende Ope Legis; - ricorrente - contro VERNI PIETRO, SCELZI DOMENICA, SALANDRI FABRIZIO, OTTOMANO KATIA, MILANO MARIA CARMELA, LUCATELLI DORIANA, LOSURDO FRANCESCO, LOMBARDI MARIA, FUCCI PATRIZIA, FATO MAURIZIO, CATANZANI FRANCA, SALVATORE BRUNO, PACIFICO CLAUDIO, NAPPI VINCENZO, MOSAICO MARIA, MOLINO VINCENZO, MANNA PAOLO, MANCINI GIULIO, LUPI LOREDANA, GENTILE LAURA MARIA AGOSTINA, DI FABIO AVIO, DE CANDIA SEBASTIANO, PETRONE MARIA, PETRITOLI ANTONELLA, MANONI ANGELO, INTRONA GIOVANNI, GENTILI CARLO, DECEMBRINO ANTONIO, DE SIMONE ALFREDO, CARDINALE GIROLAMA, VERDICCHIO BARBARA, VAUDO MICHELE, SERGIACOMI FRANCESCA, SELLITTO EDOARDO, SABATINI TIZIANA, MARIOTTI STEFANIA, LUSTRO SILVANA ASSUNTA, FERRARI ALESSIA, DE BELLIS SERAFINA, BERGIDA TAMAR, BALDINI GABRIELLA, ZONNO MICHELE, VIOLA VALENTINA, ROSSI FERDINANDO, RAVONI GIOVANNI, PICCHIANTI MARCO PRIMO ANTONIO, PICANO NICOLETTA, PALMA GRAZIELLA, ONNELLI MASSIMO, NICOLETTI GIUSEPPE, NARDI GIULIO, MINOTTI MAURO, MASSA LEONARDO, LEGRETTO PASQUALE, FOTI LUCIA, FERRATO ALFREDO, DE LAURENTIIS LELLO, D'ANTUONO ANTONIO MARIO, DAMATO VITO NICOLA, COSENTINO DAVIDE, COCCARELLI CLAUDIO, CARDARELLI LAURA, CAMASTA GIUSEPPE, BIANCA ROBERTO, APICELLA SONIA, ALBANO PASQUALE, ABBADINI FRANCESCA, TRIPODI MARIA, SORDINI FABRIZIO, SELANO SCELZA STELLA, PUTTI FRANCESCA, PIGNA SILVIA, PERRONE VINCENZA, NEANDRI BENEDETTO, MOSAICO LORENZO, MOROLLA MAURO, MILILLO ANTONIO, MARESCA RICCARDO, GUELI CRISTINA, GRANDE FORTUNATA, FOTI FRANCESCA, DI PAOLO MAURO, DI MATTEO GIORGIO, DI FEDE SALVATORE GIOVANNI, BRUNDU GINA, VENDER MARCO, SETTANNI ANTONIETTA, SCABARDI MARIA TIZIANA, RIGANTE PIETRO, NUOVO GIUSEPPE, MINERVINI VINCENZO, LAGATTOLLA MAURO, IACOBELLIS ROCCO, GRASSO RITA, FRANCIA CLAUDIO, CATALDO ANGELA, CANTONI MARIA TERESA, ADDUCI FRANCESCO, VETTRAINO ALBERTINA, TEMPESTA FRANCESCO, SPINELLI SALVATORE, PROCHILO GIUSEPPE, NATALI ANNA, MAJANI ALBERTO, DE SANTIS PAOLA, DE CANDIA NICOLA MARIA, D'ANTONIO MARCO, CIPOLLETTI STEFANO, CARUSO CARMELO, BLASI CLAUDIA, BARNABA LAURA, AMATI DANIELA, AGLIALORO GIUSEPPE, elettivamente Ric. 2018 n. 12845 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -2- domiciliati in Roma, Via Monte Santo 68, presso lo studio dell'avvocato Stefania Iasonna, che li rappresenta e difende; - con troricorrenti - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, depositata il 17/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: - gli odierni controricorrenti, con ricorso ex art.- 2 Legge n.89/2001 depositato inannazi alla Corte d'Appello di Roma, convenivano in giudizio il Ministero della Giustizia al fine di sentire accertare e dichiarare la violazione dell'art.6 par.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo, e, conseguentemente al fine di veder riconosciuto il diritto ad una equa riparazione, a norma del disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n.89/2001; - con decreto n.9833/2017 emesso in data 17.11.2017 l'adita Corte d'Appello di Roma respingeva l'opposizione del Ministero al decreto emesso dal Consigliere delegato e in accoglimento del ricorso condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, senza dilazione, in favore di ciascun ricorrente, dell'importo di €3.300,00, fatta eccezione per gli eredi Scelzi- Mosaico ai quali veniva riconosciuta la somma di €2.700,00 pro quota, oltre a interessi legali della domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali; : -con ricorso per cassazione il Ministero della giustizia ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Roma con ricorso affidato a tre motivi cui resistono i controricorrenti meglio indicati in epigrafe con controricorso illustrato da memoria;

Ric. 2018 n. 12845 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -3- considerato che: -osserva il Collegio che le eccezioni preliminari svolte dai controricorrenti per l'uso della tecnica del taglia/incolla avente ad oggetto i documenti di causa in violazione dell'art. 366, comma 1, n.3 cod. proc. civ., e per la asserita mancata specificazione delle affermazioni di diritto presenti nel provvedimento impugnato e fatte oggetto di censura, sono infondate; -il ricorso, infatti, a differenza del caso in cui sussiste l'ipotizzata inammissibilità (cfr. Cass. 1278/2020), contiene una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, così come l'articolazione dei motivi e della loro illustrazione in relazione alle censure sollevate nei confronti del decreto impugnato e di seguito specificate; - con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, comma 2 bis I.n. 89/2001 nonché dell'art.2 1.89/2001 e dell'art.75 cod.proc.civ.; -ad avviso di parte ricorrente, il decreto impugnato sarebbe violativo delle norme di legge prima indicate poiché la corte d'appello non avrebbe scomputato la frazione temporale intercorsa fra la data di deposito del ricorso e la successiva data di notifica dello stesso con specifico riguardo alla parte resistente violando il dettato normativo secondo il quale i periodi di sospensione del procedimento vanno scomputati dalla durata complessiva del procedimento; - il Ministero ricorrente censura quindi la violazione dell'art.2 quater della Legge Pinto poiché il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato avrebbe dovuto assimilare il periodo di totale assenza di trattazione alla sospensione del procedimento;

Ric. 2018 n. 12845 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -4- - con il secondo motivo di ricorso si censura l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art.360, comma 1, n.5 cod., proc. civ.; -secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare come doveroso lo scomputo di quei periodi di tempo comportanti ritardo e-comunque prolungamento nei tempi di definizione del giudizio indipendenti dall'attività dell'ufficio; - con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia ex art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., in relazione al quantum dell'equo indennizzo ; - ad avviso del ricorrente, la corte d'appello sembra aver pretermesso l'esame di parametri di rilievo normativo e la ricorrenza di una serie di fattori di segno maggiorativo quali la controvertibilità della materia del contendere con rigetto della domanda nonostante due decisioni favorevoli a conclusione delle due fasi di merito, la successiva restituzione di somme richieste avvalendosi della provvisoria esecutività della decisione di primo grado e poi risultate non dovute, l'entità circoscritta del ritardo; -in tale contesto, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato più che sufficiente far riferimento al moltiplicatore di euro 400 per anno di ritardo; - il primo motivo è fondato; -occorre considerare il tenore dell'articolo 2 commi 2-bis e 2- quater della legge 89/2001 a mente dei quali si prevede, rispettivamente che: - 2-bis. si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel Ric. 2018 n. 12845 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -5- giudizio di legittimita'.

Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. - 2-quater "Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa." - le disposizioni citate contengono due principi rilevanti nel caso di specie: il primo afferma che ai fini del computo della durata, il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo ed il secondo dispone che ai fini del computo non si ha riguardo al tempo in cui il processo e' sospeso ed a quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa; -sono principi che come fondatamente osservato dal Ministero ricorrente vanno interpretati alla luce della ratio della normativa che è quella di indennizzare le parti dall'irragionevole durata del processo imputabile alle disfunzioni dell'apparto statuale; -ciò posto nel caso in esame l'intervallo temporale da scomputare ai sensi dell'art. 2, comma quater I.n.89/2001 è quello ricompreso fra l'inizio del termine per proporre l'impugnazione e quello della notifica dell'appello avanzato, nel Ric. 2018 n. 12845 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -6- giudizio presupposto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza del Tribunale di Roma che accoglieva il ricorso proposto dagli odierni controricorrenti, atteso che sino a quel momento le parti vittoriose in primo grado non hanno patito alcun pregiudizio imputabile all'apparato dal momento che neppure erano a conoscenza del procedimento di secondo grado introdotto dall'amministrazione soccombente; -la tesi prospettata appare coerente con la prospettata necessità di distinguere il diverso dies a quo da cui valutare la durata non ragionevole del processo ai fini della domanda di riparazione del relativo pregiudizio subito dalle parti processuali di modo che qualora la lite sia stata introdotta con ricorso mentre per la parte ricorrente occorre avere riguardo alla data di deposito dello stesso, per la parte resistente la litispendenza si verifica solo a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; -conseguentemente appare fondata la doglianza formulata dal Ministero e pertanto il primo motivo di ricorso va accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d'appello di Roma, affinchè, in diversa composizione, riesamini l'opposizione alla luce dei principio di diritto secondo il quale l'art. 2 comma 2 quater della legge n.89/2001 deve essere interpretato distinguendo per la parte appellata, che ha proposto la domanda di equa riparazione, il termine da scomputare avendo riguardo al momento della notifica dell'impugnazione ove questa sia stata proposta con ricorso; -l'accoglimento del primo motivo assorbe la decisione sugli altri; -il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2018 n. 12845 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -7-

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità