Italian Supreme Court dismisses appeal regarding monitoring phase costs, ruling the table for ordinary proceedings applies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by heirs and others against a Perugian Court of Appeal decision regarding legal costs. The applicants argued that the awarded amount violated minimum fee tables for ordinary proceedings, but the Court held that the specific table for monitoring phases applies due to the procedure's unique characteristics. Consequently, the Court rejected the claim that the liquidated sum was below the statutory minimum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. n. 115/02; d.m. n. 55/2014: The table for ordinary proceedings applies to monitoring phases before the Court of Appeal when the procedure lacks adversarial elements and follows the same formal structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2286-2020 proposto da: MARTELLI ALESSANDRA, MARTELLI GIULIA, MARTELLI GAETANO, VALERIO CAROLINA QUALI EREDI DI MARTELLI LUIGI, FANELLI GIUSEPPE, VILARDO RAFFAELE, PORCARO t ANTONIO, D'ATTORRE MARIO, COSTA FEDERICO, DARSENA f ANTONIO, ASCHETTINO ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avv. MARIA FERRANTE; - ricorrenti - 2021 contro 958 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 IN PERSONA DEL jL (/ MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, per quel che ancora qui rileva, rigettò l'opposizione avanzata da Eduardo Martone e dagli altri opponenti di cui in epigrafe, con il quale i predetti avevano lamentato che la liquidazione delle spese in loro favore effettuata dalla medesima Corte all'esito della fase monitoria, non rispettava il minimo della tabella di cui al d.m. n. 55/2014, previsto per i procedimenti ordinari innanzi alla corte d'appello; che avverso il decreto della Corte locale gli istanti propongono ricorso sulla base di quattro motivi e che il Ministero resiste con controricorso; considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione delle tabelle di cui al d.m. citato non merita di essere accolto poiché il Collegio condivide e intende dare continuità all'orientamento assai di recente espresso da questa Corte, secondo il quale la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/7/2020, Rv. 658292): considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono che il compenso liquidato (€ 225,00, oltre esborsi e accessori) viola le tabelle in parola perché fissato al disotto del minimo, è privo di fondamento, in quanto il valore della causa era di € 750,00 (questo l'indennizzo riconosciuto per ognuno dei richiedenti) e poiché la citata tabella 8 stabilisce, tenuto conto della fascia di riferimento, la somma di € 450,00, riducibili dal giudice fino al 50%, ex art. 4 del d.m. n. 55, l'importo liquidato si pone nel minimo, ma non al disotto di esso; considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali i ricorrenti allegano violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, nonché per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere il Giudice operato il previsto aumento per ogni soggetto difeso oltre il primo, aumento che la decisione aveva giudicato facoltativo e non doveroso, è inammissibile, dovendosi osservare che la decisione collegiale non riporta una tale doglianza, né i ricorrenti, allegando l'atto, deducono di aver proposto la critica, da ciò conseguendo la novità della critica, avanzata per la prima volta in questa sede; peraltro, gli stessi ricorrenti riferiscono che la Corte d'appello (evidentemente in composizione monocratica) aveva reputato l'aumento non obbligatorio, ma riconoscibile a discrezione del giudice, in sintonia con il contenuto della norma, la quale prescrive "può essere" e non "deve essere"; -che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione emporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov_uto7 considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, in favore dei difensori antistatari davanti a questa Corte;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. / - ai sensi dell art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito /dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza / dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello j previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro