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Ordinanza — n. 25489/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding monitoring phase costs, ruling the table for ordinary proceedings applies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25489/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by heirs and others against a Perugian Court of Appeal decision regarding legal costs. The applicants argued that the awarded amount violated minimum fee tables for ordinary proceedings, but the Court held that the specific table for monitoring phases applies due to the procedure's unique characteristics. Consequently, the Court rejected the claim that the liquidated sum was below the statutory minimum.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/02; d.m. n. 55/2014: The table for ordinary proceedings applies to monitoring phases before the Court of Appeal when the procedure lacks adversarial elements and follows the same formal structure.

Parole chiave

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monitoring phase costs legal fee tables Court of Appeal procedure adversarial proceedings legal costs allocation procedural monitoring fee minimums riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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D.P.R. n. 115/02
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
d.m. n. 55/2014
art. 92 cod. proc. civ.
55, l'importo liquidato si pone nel minimo, ma non al disotto di esso; considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali i ricorrenti allegano violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e dell'art.
art. 4 d.m. n. 55/2014
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
/ - ai sensi dell art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 92 cod. proc. civ
55, l'importo liquidato si pone nel minimo, ma non al disotto di esso; considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali i ricorrenti allegano violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito /dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza / dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello j previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16512, 31/7/2020
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Ordinanza — n. 25402/2023 — snciv
Cassation court allows appeal against appeal court fee calculation, ruling ordinary trial fees apply to equitable compensation proceedings.
Ordinanza — n. 16740/2022 — snciv
Court allows partial appeal against Ministry of Justice, ordering higher lawyer fees for equitable compensation case.
Sentenza — n. 12027/2022 — snciv
Court allows partial appeal on lawyer fees calculation based on correct cause value, remanding case for new fee assessment.
Ordinanza — n. 17523/2022 — snciv
Court allows appeal on litigation costs, ruling joint representation requires specific justification for fee increases.
Ordinanza — n. 10860/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against appellate court's fee liquidation in unreasonable duration proceedings. The court rejects claims of insufficient motivation and procedural anomalies regarding fee calculation. The decision upholds the appellate court's fee assessment based on established legal criteria. The ruling confirms that fee liquidations in duration proceedings must follow standard tables unless specific circumstances warrant reduction. The court emphasizes that the appellate court properly applied the criteria for legal representation fees. The judgment clarifies the limits of judicial discretion in awarding lawyer's fees. The decision affirms the validity of the appellate court's reasoning on fee allocation. The court maintains that the fee liquidation was legally sound and properly motivated.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2286-2020 proposto da: MARTELLI ALESSANDRA, MARTELLI GIULIA, MARTELLI GAETANO, VALERIO CAROLINA QUALI EREDI DI MARTELLI LUIGI, FANELLI GIUSEPPE, VILARDO RAFFAELE, PORCARO t ANTONIO, D'ATTORRE MARIO, COSTA FEDERICO, DARSENA f ANTONIO, ASCHETTINO ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avv. MARIA FERRANTE; - ricorrenti - 2021 contro 958 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 IN PERSONA DEL jL (/ MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, per quel che ancora qui rileva, rigettò l'opposizione avanzata da Eduardo Martone e dagli altri opponenti di cui in epigrafe, con il quale i predetti avevano lamentato che la liquidazione delle spese in loro favore effettuata dalla medesima Corte all'esito della fase monitoria, non rispettava il minimo della tabella di cui al d.m. n. 55/2014, previsto per i procedimenti ordinari innanzi alla corte d'appello; che avverso il decreto della Corte locale gli istanti propongono ricorso sulla base di quattro motivi e che il Ministero resiste con controricorso; considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione delle tabelle di cui al d.m. citato non merita di essere accolto poiché il Collegio condivide e intende dare continuità all'orientamento assai di recente espresso da questa Corte, secondo il quale la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/7/2020, Rv. 658292): considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono che il compenso liquidato (€ 225,00, oltre esborsi e accessori) viola le tabelle in parola perché fissato al disotto del minimo, è privo di fondamento, in quanto il valore della causa era di € 750,00 (questo l'indennizzo riconosciuto per ognuno dei richiedenti) e poiché la citata tabella 8 stabilisce, tenuto conto della fascia di riferimento, la somma di € 450,00, riducibili dal giudice fino al 50%, ex art. 4 del d.m. n. 55, l'importo liquidato si pone nel minimo, ma non al disotto di esso; considerato che il terzo e il quarto motivo, con i quali i ricorrenti allegano violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, nonché per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere il Giudice operato il previsto aumento per ogni soggetto difeso oltre il primo, aumento che la decisione aveva giudicato facoltativo e non doveroso, è inammissibile, dovendosi osservare che la decisione collegiale non riporta una tale doglianza, né i ricorrenti, allegando l'atto, deducono di aver proposto la critica, da ciò conseguendo la novità della critica, avanzata per la prima volta in questa sede; peraltro, gli stessi ricorrenti riferiscono che la Corte d'appello (evidentemente in composizione monocratica) aveva reputato l'aumento non obbligatorio, ma riconoscibile a discrezione del giudice, in sintonia con il contenuto della norma, la quale prescrive "può essere" e non "deve essere"; -che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione emporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov_uto7 considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, in favore dei difensori antistatari davanti a questa Corte;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. / - ai sensi dell art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito /dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza / dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello j previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro