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Ordinanza — n. 25483/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding lawyer fees for monitoring phase in unreasonable duration proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25483/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the lower court's decision on lawyer fees for the monitoring phase of an unreasonable duration proceeding. The appellant argued that the fee calculated under Table 8 was insufficient compared to Table 12 and below the minimum tariff. The court ruled that established precedent confirms Table 8 applies to this specific procedural stage, and the calculated fee of €225 was correct after applying the statutory 50% reduction. Consequently, the appeal was dismissed as the fee was not lower than the applicable minimum tariff.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 2233, co. 2 c.c.; d.m. n. 55/2014: In proceedings for equitable compensation for unreasonable duration, the monitoring phase before the Court of Appeal is governed by Table 8 ('monitoring proceedings'), and the resulting fee must be calculated according to the applicable tariff scale with potential reductions.

Parole chiave

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unreasonable duration proceedings equitable compensation lawyer fee calculation monitoring phase Cassation Court tariff tables procedural monitoring riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 2233, co. 2 c.c.
d.m. n. 55/2014
d.m. n. 37/2018
L. 89/2001
89/2001, è sufficiente rilevare che i difformi precedenti citati dal ricorrente, anche nella memoria, sono stati superati da Cass.
d.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 16512/20
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31231-2019 proposto da: SQUILLACE ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente 2020 domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . 3030 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il decreto n. 362/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott.

ANTONELLO COSENTINO; R AGIONI IN FATTo E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che la sig.ra Elisabetta Squillace ha impugnato, sulla scorta di un solo motivo, il decreto col quale la corte d'appello di Perugia ha rigettato l'opposizione da lei proposta, limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in suo favore, avverso il decreto ex art. 3 1. 89/2001 che le aveva riconosciuto la somma di C 1.200,00 a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, e aveva posto a carico del convenuto Ministero della Giustizia le spese di lite, liquidandole in C 225,00 oltre accessori; che con l'unico motivo di ricorso — riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. e dell'art. 2233, co. 2, c.c., oltre che dei decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 37/2018 in materia di liquidazione dei compensi — la ricorrente si duole della misura, inferiore al minimo di tariffa, liquidata in suo favore per la fase monitoria, sostenendo che la corte d'appello, tanto in composizione monocratica quanto in composizione collegiale, avrebbe errato nel ritenere applicabile a tale fase la Tabella n. 8 ("procedimenti monitori"), invece che la Tabella n. 12 ( "giudizi innanzi alla Corte d'Appello"), allegata al d.m. n. 55/2014; e che, comunque, la liquidazione concretamente operata (C 225) sarebbe stata inadeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione; che il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini della discussione orale; che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 14 dicembre 2020, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria; considerato: che, quanto all'applicabilità della tabella 8 al procedimento ex art. 3, comma 4.

L. 89/2001, è sufficiente rilevare che i difformi precedenti citati dal ricorrente, anche nella memoria, sono stati superati da Cass. 16512/20, che ha affermato il principio che, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli arti. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione; che, pertanto, l'importo delle spese liquidato dal consigliere delegato e confermato dalla Corte d'appello in composizione collegiale, pari ad C 225, risulta non inferiore, ma corrispondente, al minimo tariffario dello scaglione applicabile alla controversia; secondo la tabella 8 allegata al decreto ministeriale n. 55 del 2014, infatti, tale scaglione prevede un compenso medio di C 450, diminuibile fino al 50 per cento ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale; che nemmeno può trovare accoglimento la doglianza relativa alla pretesa lesione del decoro professionale che conseguirebbe dalla liquidazione di un compenso di soli C 225, ove si consideri la semplicità dell'attività professionale necessaria per la formulazione di un ricorso per equa riparazione e la modestia della posta in gioco.

Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva dell' Amministrazione. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

I,a Corte rigetta il ricorso