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Ordinanza Interlocutoria — n. 25220/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands expulsion appeal case to new hearing due to identical prior questions requiring further examination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25220/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the first-instance judge's rejection of the expulsion annulment request. The petitioner argued violations of immigration laws and omitted examination of an asylum application, while the state parties offered no defense. The court decided to remand the case to a new hearing because the same legal issues were previously raised in a rejected appeal, necessitating further judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.c.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: When identical questions of law or fact have been previously examined and rejected, the court may remand the case to a new hearing to allow for further examination of the merits.

Parole chiave

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remand to new hearing identical legal questions expulsion annulment appeal asylum application omission Cassation procedure espulsione prefettizia protezione internazionale domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 607 c.p.c.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 26256-2019 proposto da: MPAMA PETER MIKE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE BOMBELLI 29/B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VERRASTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO QUADRUCCIO; - ricorrente - contro PREFETTURA UTG FERRARA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO- TEMPORE, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;- intimati - avverso l'ordinanza n. 216/2019 del GIUDICE DI PACE di FERRARA, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

51. R.G. 26256/2019 PREMESSO CHE Mpama Peter Mike ricorre per cassazione contro l'ordinanza 2 luglio 2019, n. 216, con la quale il Giudice di pace di Ferrara ha respinto la domanda di annullamento, per violazione dell'art. 7 d.lgs, 25/2008, del decreto di espulsione n. 113/2019 del Prefetto di Ferrara e del conseguente ordine del Questore di e r ra ra Gli intimati, il Ministero dell'interno e la Prefettura di Roma, non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in due motivi:

a) il primo motivo contesta "violazione e falsa applicazione cleri' artt. 19 t.u. immigrazione e 33, comma 1, convenzione di Ginevra, r. quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato sul presupposto dell'inesistenza di causa di inespellibilità";

b) il secondo motivo denuncia "nullità e/o annullabilità dell'ordinanza per omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio, in quanto il giudice a quo ha del tutto omesso di valutare l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internaziona e dell'8 ottobre 2018".

2. Preliminarmente all'esame dei motivi, va ri;evato che raggiunto da un primo provvedimento di espulsione, n. 173/2318, il ricorrente aveva presentato domanda e, a seguito dei so rigetto, ricorso a questa Corte fondato sulle medesime doglianze oggetto de; presente giudizio. Questa Corte, con ordinanza della prima sezione 17 febbraio 2021, n. 4196, ha ritenuto che il ricorso ponesse questioni "meritevel' di approfondimento e di rilievo nomofilattico" e ha così rinviato a causa alla pubblica udienza. Il Collegio ritiene opportuno, alla luce della identftà delle questicyt prospettate dai due ricorsi, rinviare la causa a nuovo uolo, in attesi: della pronuncia della prima sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella adunanza carerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio