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Ordinanza — n. 25217/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls immigration detention validation due to lack of substantive reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25217/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's validation of the applicant's detention at a repatriation center because the reasoning was merely apparent and disconnected from the applicant's specific arguments. The applicant claimed a newborn child should exempt him from detention, but the lower court ignored this fact and provided only empty formalities as justification. Consequently, the detention order lost its legal effect as the statutory period for validation had expired.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998; Art. 360 c.p.c.: A validation decree of administrative detention is null if the reasoning is merely apparent and fails to address the specific facts and arguments presented by the detainee.

Parole chiave

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immigration detention validation apparent reasoning nullity repatriation center detention Cassation annulment administrative law reasoning domanda d'asilo di cittadino nigeriano persecuzione dei Tamil diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
per violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
d) del d.lgs. n. 286/1998 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)";
Art. 19, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 286/1998
il primo motivo contesta "omesso esame di un fatto (<avere un figlio di età inferiore ai sei mesi>)„ decisivo per il giudizio e debitamente prospettato e oggetto di discussione tra le parti (art., 360, n.5 c.p.c.), e violazione dell'art. 19, comma 2, iett.
Art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011
Quanto alle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, trattandosi di parte ammessa ex lege al patrocinio a spese delld Stato (art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011), la -elativa liquidaziore spetta, in applicazione del comma 2 dell'art.
Art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
150/2011), la -elativa liquidaziore spetta, in applicazione del comma 2 dell'art. 83 dei d.P.R.
art. 96 c.p
Il Ministero dell'interno resiste con controricorso, chiedendo, se del caso, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

RDINANZA sul ricorso 25563-2019 proposto da: NDIAYE MAMADOU, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO PRATICO', giusta delega in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controri corrente - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 14/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

64. R.G. 25563/2019 PREMESSO CHE Ndiaye Mamadou, cittadino del Senegal, ricorre per cassazione avverso il decreto reso il 14 agosto 2019, con ii quale il Giudice pace di Torino ha convalidato il trattenimento presso il Centro (.1 permanenza per i rimpatri disposto nei suoi confronti dal Questore Torino. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso, chiedendo, se del caso, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1. il primo motivo contesta "omesso esame di un fatto (<avere un figlio di età inferiore ai sei mesi>)„ decisivo per il giudizio e debitamente prospettato e oggetto di discussione tra le parti (art., 360, n.5 c.p.c.), e violazione dell'art. 19, comma 2, iett.

d) del d.lgs. n. 286/1998 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)";

2. il secondo motivo denuncia "nullità del decreto di convalida. per violazione dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, che disporle che il trattenimento sia convalidato con decreto motivato"; convalida è stata decisa e pronunciata in data 14 agosto 2019 EI e ore 11.05 con provvedimento privo di qualsivoglia motivazione, quale è stata redatta solo successivamente, alle ore 11.20, con atto separato; la motivazione successiva alla pronuncia del decreto e peraltro meramente apparente e limitata a vuote formule di stile. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, il accoglimento condurrebbe all'assorbimento del primo.

Il secondo motivo è fondato, laddove lamenta l'apparenza deria motivazione del provvedimento impugnato. Il Giudice di pace si è infatti limitato ad affermare che "non sono emersi elementi tali ca far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui all'art. 19 t.u. 286/1998", cc;.affermazioni del tutto slegate dalle deduzioni del ricorrente che, in particolare, aveva dedotto la nascita nei mesi precedenti di un figlio. La motivazione del provvedimento deve essere pertanto qualificata come meramente apparente, con consegJente nullità dei provvedimento di convalida.

L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento de . primo. II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassatc; all'annullamento del provvedimento di convalida non fa seguito I rinvio della causa, essendo ormai decorsi i termir i per la convalida c.P cui all'art. 14 del d.lgs. 286/1998, con consegLente perdita di efficacia del provvedimento di trattenimento del ricorrente presso centro di permanenza per i rimpatri disposto da Questore di Torino. Quanto alle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, trattandosi di parte ammessa ex lege al patrocinio a spese delld Stato (art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011), la -elativa liquidaziore spetta, in applicazione del comma 2 dell'art. 83 dei d.P.R. 115/2002, al giudice di merito (v. al riguardo Cass. 11677/2320).

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato senza rinvio. Così deciso in Roma, nella adunanza cameraie della seziore seconda civile, in data 1 dicembre 2020. Il Pre ident