Italian court dismisses asylum appeal as inadmissible due to failure to address credibility and country conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the asylum appeal filed by Edou Patric inadmissible without examining the merits. The applicant alleged cultist threats in Nigeria but failed to prove his origin in the Delta region or demonstrate social integration. The court ruled the lower tribunal correctly applied credibility standards and noted the applicant's arguments ignored specific facts regarding his employment stability and lack of evidence for humanitarian protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 251/2007; Art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998: An asylum application is inadmissible if the applicant fails to substantiate claims regarding country conditions or personal integration, rendering the lower court's credibility assessment valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricc:rs 2A205-2n propost da PATRIC, eiet.Tmente dwd.ciliato in ROMA, VIA DEL 0 \i STRC,77i,. Al. sc.B, pres5A:) lo studia d:_l'avvacate 0 3 rappresentato eIifeso dall'avvocato 2 i - .TINI, giusta procuro in calce al ricorso: e - ricorrente - contro persena del MinIstrc, 2020 ín ROMA, VIA 2428 • 12, presse, - ;,..,ppresenta e o. Ire - resistente - fr.:H 1,\F,i, 55. R.G. 24205/2019 PREMESSO CHE 1. Edo Patric, cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, in seguito al rigetto da parte della decisione della Commissione territoriale di Verona, sezione di Treviso, della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di protezione c.d. sussidiaria o di diritto all'asilo ex art. 10, comma 3 Cost. ovvero di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lavorato in una officina e che membri di una setta che andavano a trovare il suo capo gli avevano chiesto di fare parte della setta e che, a fronte del suo rifiuto, era stato minacciato da membri della setta e per difendersi aveva ucciso un aggressore. Il Tribunale di Venezia, con decreto 11 luglio 2019, n. 5787, ha rigettato il ricorso.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Venezia Edo Patric propone ricorso per cassazione. L'intimato Ministero dell'interno si è costituito, decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c., "al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa". CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1) I primi tre motivi, unitariamente trattati dal ricorrente, denunciano: a) "violazione o falsa interpretazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione nell'accertamento dei fatti, violazione degli art. 3 d.lgs. 251/2007, 8, comma 3, 27, comma 1 -bis, d.lgs. 25/2008";b) "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" in relazione "alla dedotta non credibilità della vicenda personale, travisamento della prova";
c) motivazione apparente in relazione alla "dedotta non credibilità della vicenda personale". I tre motivi sono inammissibili. Il Tribunale non ha violato le disposizioni richiamate e in particolare l'art. 3 del d.lgs. 251/2007 in quanto ha correttamente applicato i parametri indicati dalla disposizione, avendo analiticamente evidenziato le contraddizioni e le incongruenze della vicenda narrata dal ricorrente. Quanto alla diffusione e al radicamento delle sette, che peraltro il motivo focalizza nelle regioni del Delta del Niger - regioni dalle quali il ricorrente non proviene (v. p. 4 del ricorso) - il fenomeno è considerato dal Tribunale, che sottolinea l'attuale esistenza in Nigeria di una disciplina di contrasto al cultismo e di sforzi delle forze dell'ordine di indagine sui casi che vedono coinvolti i gruppi cultisti. Quanto infine all'omesso esame di fatti, va rilevato che si tratta di fatti non decisivi ai fini del giudizio operato dal Tribunale di non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente (v. p. 28 del ricorso).
2) Il quarto e il quinto motivo, che sono unitariamente trattati dal ricorrente, contestano:
a) erronea applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998;
b) omesso esame di un fatto decisivo "in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria". I motivi sono inammissibili. Nel parlare di visione riduttiva della protezione umanitaria, ancorata unicamente alla situazione personale del ricorrente e non anche a quella del paese di origine, lo svolgimento dei motivi fa riferimento ad una zona di origine, il Delta del Niger, diversa da quella di provenienza del ricorrente (v. p. 4 del ricorso) senza nulla dire circa i rilievi operati dal Tribunale sulla zona di provenienza del medesimo e sulla sua insufficiente integrazione sociale, e in particolare sulla non stabilità delle attività lavorative svolte e sulla mancanza di prova della adeguatezza e sufficienza della retribuzione percepita (v. p. 11 del provvedimento impugnato).
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione