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Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21481-2016 proposto da: ROSMARIE ZIMMERMANN TREIER, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO BRAGGION; - ricorrente - nonchè contro EREDI DI CAROTENUTO VINCENZO; - intimati - avverso la sentenza n. 224/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Ric. 2016 n.21481 sez. S2 - ud.08/07/2021 RI LEVATO CHE 1. Vincenzo Carotenuto citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Verbania Rosmarie Zimmermann Treier chiedendo che fosse dichiarata l'usucapione del terreno a mappale 89 foglio 20 nuovo catasto terreni limitatamente alla metà non oggetto di precedente comodato tra le parti e non segnata in giallo nella planimetria allegata al predetto contratto oltre che l'usucapione del mappale 60 al medesimo foglio 20.

Regesto Legislator

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art. 291 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 25199/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Inoltre, doveva confermarsi la valutazione di parzialità e di inattendibilità dei testi come valutati dal giudice di primo grado e dovevano confermarsi, invece, le deposizioni di altri testimoni sulla base delle quali era stata ritenuta provata la domanda di usucapione. I testi avevano dichiarato che la coltivazione era relativa all'intero terreno, confermando l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. La coltivazione era stata realizzata in modo pubblico pacifico continuo ed ininterrotto, quindi con l'esercizio di un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario per il Ric. 2016 n.21481 sez. 52 - ud.08/07/2021 tempo necessario ad usucapire.

Parole chiave

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prova della proprietà diritto successorio rurale contestazione della realizzazione legato di cosa altrui rivendicazione della proprietà massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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art. 291 c.p
Tuttavia, la notifica così eseguita non è affetta da inesistenza, ma da nullità, sanabile con la costituzione del destinatario ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21481-2016 proposto da: ROSMARIE ZIMMERMANN TREIER, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO BRAGGION; - ricorrente - nonchè contro EREDI DI CAROTENUTO VINCENZO; - intimati - avverso la sentenza n. 224/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Ric. 2016 n.21481 sez. S2 - ud.08/07/2021 RI LEVATO CHE 1. Vincenzo Carotenuto citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Verbania Rosmarie Zimmermann Treier chiedendo che fosse dichiarata l'usucapione del terreno a mappale 89 foglio 20 nuovo catasto terreni limitatamente alla metà non oggetto di precedente comodato tra le parti e non segnata in giallo nella planimetria allegata al predetto contratto oltre che l'usucapione del mappale 60 al medesimo foglio 20.

2. Il Tribunale di Verbania accoglieva la domanda limitatamente al mappale 89 respingendola nel resto.

3. Rosmarie Zimmermann Treier interponeva appello.

4. La Corte d'Appello rigettava il gravame. In particolare, rilevava che la porzione di mappale 89 non era stato oggetto di comodato tra l'attore Carotenuto e l'appellante. Questi aveva sempre posseduto il mappale 89 mantenendolo pulito dalle erbe e coltivandolo, mentre doveva respingersi la censura circa l'erronea valutazione dello stato dei luoghi operato dal giudice di primo grado. Anche la consulenza tecnica di parte e i fotogrammi depositati non erano idonei a superare il rilievo del giudice circa la possibilità di coltivare il terreno. Dunque, non era possibile dall'esame delle foto valutare la non coltivabilità del terreno e l'integrazione documentale fotografica proposta in appello non era ammissibile, trattandosi di materiale fotografico che poteva essere versato anche in primo grado.

Inoltre, doveva confermarsi la valutazione di parzialità e di inattendibilità dei testi come valutati dal giudice di primo grado e dovevano confermarsi, invece, le deposizioni di altri testimoni sulla base delle quali era stata ritenuta provata la domanda di usucapione. I testi avevano dichiarato che la coltivazione era relativa all'intero terreno, confermando l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. La coltivazione era stata realizzata in modo pubblico pacifico continuo ed ininterrotto, quindi con l'esercizio di un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario per il Ric. 2016 n.21481 sez. 52 - ud.08/07/2021 tempo necessario ad usucapire.

Risultava altresì l'apposizione di una rete nella parte sud del nnappale 89 ulteriore conferma dell'animus possidendi.

5. Rosmarie Zimmermann Treier ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di nove motivi di ricorso.

6. Gli eredi di Vincenzo Carotenuto sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nei confronti degli eredi di Vincenzo Carotenuto impersonalmente e collettivamente presso lo studio dell'avv.to Elena Camino quale domicilio eletto nel giudizio di appello anziché nel domicilio del defunto. Tale notifica è nulla in quanto l'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica - che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi - può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l'anno dalla pubblicazione (comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione feriale), nell'ultimo domicilio della parte defunta ma non presso il procuratore domiciliatario del "de cuius" costituito nel giudizio di secondo grado.

Tuttavia, la notifica così eseguita non è affetta da inesistenza, ma da nullità, sanabile con la costituzione del destinatario ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Deve, per-tanto, essere disposta rinnovazione della notifica del ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art.. 291 cod. proc. civ. Ric. 2016 n.21481 sez. S2 - ud.08/07/2021

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eredi di Carotenuto Vincenzo, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 8 luglio 2021.