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Ordinanza Interlocutoria — n. 25198/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on new pertinenzial issue, remanding case to public hearing for property determination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25198/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Palermo Court of Appeal's decision to reject the plaintiffs' claim for removal of sewer pipe connections. The lower court held that the plaintiffs were not co-owners of the street and deemed the pertinenzial nature of the street a new issue inadmissible in the appeal. The Supreme Court found the core dispute concerned the ownership of the manufactory and the validity of the connection rather than co-ownership of the street, thus remanding the case for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: When the core issue involves the ownership of manufactory and the legality of a connection rather than co-ownership of the street, a question deemed new in appeal is not inadmissible, and the case must be remanded for public hearing.

Parole chiave

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new issue in appeal pertinenzial nature co-ownership of street remand for public hearing sewer pipe connection Art. 112 c.p.c. Art. 342 c.p.c. strada d'accesso

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc - Errata pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva.
Art. 1058 c.c.
112 cpc- Sussistenza della titolarità del diritto di servitù per possesso ultraventennale ex art. 1058 cc.
Art. 1067 c.c.
Tutela dell'aggravamento della servitù ex art. 1067 cc.
Art. 342 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
581468); che, stante la rilevanza della questione di diritto sottoposta al Collegio, si rende opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza; visto l'art. 375 ultim

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 27542 del 28/10/2019 Rv. 655774
Sez. 1, Ordinanza n. 27542 del 28/10/2019 Rv. 655774; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 9143 del 17/04/2007 Rv. 596648
Sez. 5, Sentenza n. 14384 del 15/06/2010 Rv. 613989
Sez. 5, Sentenza n. 14384 del 15/06/2010 Rv. 613989; Sez.
Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 21/02/2005 Rv. 581468
613989; Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 21/02/2005 Rv. 581468); che, stante la rilevanza della questione di diritto sottoposta al Collegio, si rende opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza; visto l'art.
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Testo completo

a seguente ORD INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24028-2016 proposto da: MARANZANO GAETANO, SHIAVONE MARIANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANTA TERESA 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRIMALDI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO GRECO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro NICCHITTA MARIA, PELLITTERI SALVATORE, PELLITTERI MARIA ANTONIETTA, PILLITTERI VINCENZA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell'avvocato CIRO GALIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANO PAGANO, giusta procura in atti; - controricorrenti - nonchè contro CENTRO SPIRITUALITA' BAIDA ISTITUTO FIGLIE DI S. ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 452/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

RILEVATO CHE 1 La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 10.3.2016, ha respinto il gravame proposto da Gaetano Maranzano e Marianna Schiavone contro la sentenza del locale Tribunale che aveva a sua volta rigettato la domanda - da essi proposta nei confronti di Maria Nicchitta, Salvatore Pellitteri, Maria Antonietta Pellitteri, Vincenza Pellitteri e del Centro di Spiritualità Baida Istituto Figlie di S. Anna - di eliminazione dell'allaccio delle condutture di acque nere al pozzetto di raccolta da essi realizzato sulla via privata via Madonna di Lourdes e altro di cui assumevano di essere anche comproprietari.

Per giungere a tale conclusione la Corte siciliana ha osservato: - che, come rilevato dal Tribunale, dall'esame dei titoli gli appellanti non risultavano comproprietari della stradella ove si trovava il pozzetto; - che la questione della natura pertinenziale della stradella costituiva un tema di indagine nuovo nel giudizio di appello e, come tale, inammissibile. 2 Contro tale sentenza i Maranzano-Schiavone hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dai Nicchitta-Pellitteri, mentre l'Istituto Religioso è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE 1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc - Errata pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva. Osservano in particolare che, vertendosi in tema di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, occorreva l'eccezione di parte, che però non era stata sollevata da tutti. 2 Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc- Sussistenza della titolarità del diritto di servitù per possesso ultraventennale ex art. 1058 cc. Tutela dell'aggravamento della servitù ex art. 1067 cc.

A dire dei ricorrenti, la domanda, in caso di mancata prova della comproprietà della strada su cui insiste la condotta fognaria, avrebbe dovuto essere qualificata come tutela dell'aggravamento della servitù ex art. 1067 cc. da essi acquistata per possesso ultraventennale. A 3 Col terzo motivo si denunzia, infine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cpc per avere ritenuto nuova la questione della natura pertinenziale della strada rispetto alle singole proprietà, trattandosi invece di un motivo di appello avverso la pronuncia che aveva negato il riconoscimento della comproprietà della strada. 4 Rileva la Corte - nell'esercizio dei sui poteri di qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio sulla base dei fatti allegati dalle parti (cfr.

Sez. 1, Ordinanza n. 27542 del 28/10/2019 Rv. 655774; Sez. 1, Sentenza n. 9143 del 17/04/2007 Rv. 596648) - che nel caso di specie si discute di un allacciamento di condutture idriche da parte degli originari convenuti (odierni controricorrenti) in un pozzetto di raccolta e in una condotta fognaria precedentemente realizzati dall'attore Maranzano (odierno ricorrente) con autorizzazione comunale del 1983 per l'immissione degli scarichi del suo immobile nella fognatura comunale (cfr. ricorso pagg. 2 e 3 e atto di citazione nel giudizio di primo grado); che pertanto il nucleo della questione sottoposta alla Corte non è quindi lo stabilire se gli attori-ricorrenti siano o meno comproprietari della strada (o meglio delle strade) su sorgono i manufatti (pozzetto e tubazioni) oggetto di allacciamento da parte di terzi, quanto piuttosto l'accertamento della proprietà di tali manufatti e, conseguentemente, della legittimità o meno dell'allaccio (cfr.

Sez. 5, Sentenza n. 14384 del 15/06/2010 Rv. 613989; Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 21/02/2005 Rv. 581468); che, stante la rilevanza della questione di diritto sottoposta al Collegio, si rende opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza; visto l'art. 375 ultim