Cassation court dismisses access claim as new issue, confirming exclusive co-ownership judgment against plaintiff.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the lower court's judgment admissible but dismissed the plaintiff's secondary claim for common access rights. The plaintiff argued that the lower court violated the principle of res judicata by failing to recognize his co-ownership, despite the exclusive title held by the defendants. The court ruled that the plaintiff's initial request was limited to co-ownership status, and the new claim for access rights constitutes a novel issue not covered by the prior judgment, thus justifying its dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. proc. civ.; Art. 2909 cod. civ.; The declaration of inadmissibility for novelty of a claim does not preclude its re-proposal in a new proceeding, whereas a ruling on the merits does.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
)2{2,Pf,i0 ORDINANZA uJIAA sul ricorso 13260-2016 proposto da: DONADONI GERMANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIOVANNA PELUCCHI, giusta procura in atti; - ricorrente - nonchè contro BOTTI LANFRANCO, ISACCHI ROMANA, PREVITALI ANSELMINA, MEDOLAGO PASQUALE, MEDOLAGO SILVIO, MEDOLAGO UGO, MEDOLAGO MARIA GRAZIA, MEDOLAGO PALMA, BREMBILLA MERIS, 2021 BRAMBILLA ANNA; 1511 - intimati - avverso la sentenza n. 1210/2015 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Presidente SERGIO GORJAN;
Fatti di causa Germano Donadoni, Meris Brembilla, Anna Brembilla, Agnese Previtali ed Anselmina Previtali ebbero ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo Romana Isacchi deducendo d'esser, unitamente alla convenuta, comproprietari dell'immobile catastalmente identificato sub mappale 236/1 del Comune censuario ed amministrativi di Pontida. Il Giudice orobico con sentenza n° 1742/03 accolse la domanda esposta dagli attori e, nell'ottobre 2005, Lanfranco Botti, marito dell'Isacchi, propose opposizione ex art 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza dianzi citata, poiché litisconsorte pretermesso in quanto il bene identificato dal nnappale 236/1 era esclusivamente in proprietà sua e della moglie Isacchi con esclusione di altri.
Resistette il solo Donadoni, che contestò e la legittimazione del Botti - poiché non comproprietario - e la sua pretesa di contitolarità. Il Giudice orobico emise sentenza non definitiva riconoscendo la legittimazione del Botti, quale comproprietario dell'immobile identificato dalla particella fondiaria oggetto di causa, e quindi, dopo ulteriore istruttoria, ebbe a rigettare le domande tendenti ad accertare la comproprietà del bene, ordinando però all'Isacchi di non ostacolare l'altrui transito sul bene poiché il fondo " costituisce accesso ai mappa/i" delle altre parti in causa.
Lanfranco Botti e Romana Isacchi provvidero a proporre gravame avanti la Corte d'Appello di Brescia, che, resistendo sempre il solo Donadoni, accolse l'impugnazione riconoscendo che il mappale sub 236/1 del Comune di Pontida era in signoria esclusiva del Botti e della Isacchi e rigettava ogni pretesa del Donadoni, compensando le spese dell'intera lite. Osservava il Giudice d'appello come, ad esito dell'esame dei titoli, solo quello d'acquisto dei consorti Isacchi-Botti portava cenno alla signoria sul bene di causa, mentre i titoli d'acquisto del Donadoni e degli altri originari attori operano riferimento all'accesso " attraverso passaggio e cortile comuni " senza miglior precisazione.
Pertanto avendo il Donadoni chiesto, tempestivamente, solo d'esser riconosciuto comproprietario del fondo de quo e non anche che ne fosse accertata la funzione di transito verso il suo fondo, la sua domanda doveva esser rigettata. Il Donadoni ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Lanfranco Botti, Romana Isacchi, Meris Brembilla, Anna Brembilla, Anselmina Previtali e gli eredi di Agnese Previtali - i consorti Medolago -, benché ritualmente vocati, sono rimasti intimati. Ragioni della decisione L'impugnazione esposta dal Donadoni s'appalesa fondata quanto al primo motivo di ricorso ed in tale misura e va accolta.
Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 112 cod. proc. civ. perché il Collegio lombardo, una volta dichiarata nuova la sua domanda di accertamento che il fondo di causa serve quale accesso comune e di conseguenza inammissibile ha, comunque, rigettato nel merito la stessa, ritenendo generica la sua formulazione poiché non individuata la natura del diritto sotteso, e ciò ha fatto oramai in difetto di potestas iudicandi. L'argomentazione critica svolta nel motivo dianzi citato appare fondata posto che, espressamente, la Corte lombarda ha, anzitutto, evidenziato come la domanda - svolta in via subordinata - del Donadoni tesa ad accertare " un imprecisato diritto di accesso comune_" attraverso l'immobile, oggetto di causa verso gli immobili retrostanti, tra i quali il suo, risultava proposta tardivamente, posto che nella comparsa di risposta di prime cure il Donandosi aveva solamente chiesto il riconoscimento del suo diritto di comproprietà sul bene.
Quindi effettivamente - Cass. sez. un. 2155/21, Cass. sez. un. n° 3840/07 - una volta affermata l'inammissibilità della domanda tesa ad accertare il " diritto d'accesso " sul fondo oggetto di causa, la Corte bresciana non poteva procedere comunque all'esame del merito della domanda, stante la sopravvenuta sua carenza della potestas iudicandi sul punto.Il Donadoni appare titolare di interesse giuridico alla chiesta cassazione posto che la declaratoria di inammissibilità per novità della domanda non ne preclude - come invece la statuizione sul merito - la sua riproposizione in apposito nuovo giudizio.
Quindi sul punto la sentenza resa dalla Corte lombarda va cassata e, non apparendo necessari nuovi accertamenti di merito al riguardo, questa Corte, ex art 384 cod. proc. civ., può decidere nel merito dichiarando inammissibile la domanda, svolta in via subordinata dal Donadoni, di accertamento dell'esistenza di un diritto di " accesso comune" sul fondo oggetto di causa. Con la seconda ragione di doglianza il Donadoni rileva violazione delle norme ex ad 2909 e 2697 cod. civ. ed art 324 cod. proc. civ., poiché la Corte lombarda ha ritenuto provata la comproprietà esclusiva da parte dei consorti Isacchi-Botti sul bene identificato dal mappale 236/1 di Pontida sulla scorta del giudicato interno formatosi in relazione alla sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva riconosciuta la legittimazione del Botti all'opposizione di terzo, quale comproprietario pretermesso, senza avvedersi che il primo Giudice aveva poi disposto la prosecuzione del giudizio proprio per accertare se i resistenti erano gli esclusivi titolari del bene.
La censura mossa appare priva di fondamento posto che il Collegio lombardo ha motivatamente respinto l'unica domanda, proposta tempestivamente dal ricorrente in causa, ossia il riconoscimento che l'immobile de quo è anche in sua comproprietà. Ciò la Corte bresciana ha fatto sulla scorta dell'osservazione che il titolo d'acquisto del Donadoni - ed invero anche quelli degli altri originari attori rimasti contumaci - non portava cenno alcuno all'acquisto anche di detto diritto - cenno invece puntualmente presente nel contratto d'acquisto da parte dei consorti Insacchi-Botti - sicché non concorre alcuna violazione del giudicato interno.
Difatti il primo Giudice aveva disposto la prosecuzione della causa proprio per accertare se il Donadoni - e gli altri originari attori - poteva dimostrare la fondatezza del diritto rivendicato, sicché l'accertamento negativo d'un tanto non si pone assolutamente in contrasto con la statuizione, oramai cosa giudicata, portata nella sentenza non definitiva resa dal Tribunale orobico. Atteso che l'impugnazione mossa è stata per parte accolta reputa la Corte di compensare tra le parti le spese di lite di questo giudizio di legittimità e di confermare quanto disposto dalla Corte d'Appello di Brescia in ordine alle spese del giudizio di merito, posto che l'accoglimento del mezzo d'impugnazione risulta afferente a questione formale conseguita alla decisione del Giudice d'appello, mentre in ordine al merito della lite la decisione del Collegio lombardo rimane confermata.
P. Q. M. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa sul punto la sentenza impugnata resa dalla Corte d'Appello di Brescia e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta dal Donadoni in via subordinata di accertare un diritto di accesso comune sul fondo ex mappale 236/1 foglio 9 del Comune censuario ed amministrativo di Pontida. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità e conferma la statuizione sulle spese presente nella sentenza impugn