Cassation court dismisses appeal on easement acquisition, ruling facts were properly assessed and no new evidence presented.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the main appeal and the second ground of the incidental appeal against a second-instance judgment. The appellants argued for a violation of procedural rules regarding the assessment of facts concerning the long-standing exercise of a right of way. The court held that the lower court had correctly evaluated the historical continuity of the claim without interruption, rendering the alleged omission of reasoning inadmissible under the new procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 5; Art. 112 c.p.c.: The court rejects appeals alleging insufficient motivation when the lower court has adequately assessed the factual continuity of a long-standing right, as such arguments do not constitute a valid ground for cassation under the new procedural formulation.
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a seguente Diritti reali ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11126/2016) proposto da: CROLLA GIULIO (C.F.: CRL GLI 44P08 C171K) e GIARRATANO SALVATRICE (C.F.: GRR SVT 46M68 E 714U), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Celestino Corica, Francesco Corica e Nicoletta Mercati ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo, in Roma, via Alfredo Casella, n. 43; - ricorrenti principali - contro TORRI GIOVANNI BATTISTA (C.F.: TRR GNN 57B07 E151U) e TORRI GAETANO GIORGIO (C.F.: TRR GNG 59D25 E151U), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv.
Marcella Catalano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanna Martino, in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1112/2015 (pubblicata 1'8 giugno 2015); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; letta la memoria depositata dalla difesa dei controricorrenti -ricorrenti incidentali ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2006 i sigg. Torri Gaetano Giorgio e Torri Giovanni Battista convenivano in giudizio (iscritto al n. R.G. 3517/2006), dinanzi al Tribunale di Novara-sez. dist. di Borgomanero, i sigg. Tozzini Francesco, Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice per sentir dichiarare l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio attraverso i terreni identificati in N.C.T. del Comune di Pogno, al foglio 2, mappali 611 e 613 ed a favore dei fondi individuati nello stesso N.C.T. al foglio 2, mappali 610 e 946, ovvero, in subordine, per sentir ordinare la costituzione della relativa servitù coattiva in danno dei predetti convenuti, per effetto dell'interclusione dei loro fondi prima indicati.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, i quali instavano per il rigetto delle pretese attoree, chiedevano che venisse ordinata la chiamata in causa del terzo Righi Remo (quale proprietario del terreno distinto nel N.C.T. al foglio 2, mappale 609) e proponevano anche domanda riconvenzionale diretta ad accertare e dichiarare che essi avevano la disponibilità, da oltre 30 anni, uti domini, dell'area posta a sud dei suddetti terreni intestati agli attori, con conseguente maturata usucapione di detta porzione immobiliare in loro favore. I medesimi convenuti, inoltre, invocavano, in via subordinata, di dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di transito pedonale e carraio sui fondi distinti nel N.C.T. al foglio 2, mappali 612, 614 e 615 o, in via ulteriormente gradata, di costituire coattivamente la servitù di passaggio in loro favore sui fondi prima indicati di proprietà degli attori.
Con distinto atto di citazione notificato nel luglio 2006 gli stessi attori dell'altra causa evocavano in un secondo giudizio (iscritto al n. R.G. 3534/2006) i medesimi convenuti per l'accertamento dell'inesistenza delle servitù di passaggio da questi ultimi "rivendicate" sulla loro proprietà e, per l'effetto, chiedevano che essi venissero condannati ad astenersi dall'ulteriore utilizzo del passaggio e all'eliminazione della strada in terra battuta sui mappali 610 e 946 dagli stessi realizzata con ripristino dello stato dei luoghi, instando, altresì, per l'accertamento della violazione delle distanze legali tra la proprietà di essi attori e quella dei convenuti, con conseguente condanna all'arretramento delle costruzioni illegittimamente edificate.Si costituivano anche in questo secondo giudizio tutti e tre i convenuti, che resistevano, invocando il rigetto delle ulteriori avverse pretese, eccependo, altresì, l'intervenuta prescrizione delle istanze risarcitorie o di ripristino.
Previa riunione dei due connessi giudizi, disattesa l'istanza di chiamata in causa del citato terzo e disposta c.t.u., con sentenza n. 135/2012 l'adito Tribunale così provvedeva:
a) con riferimento alla causa iscritta al n. R.G. 3517/2006: - respingeva le domane attrici e quella riconvenzionale principale di usucapione formulata dai convenuti; - accoglieva la domanda subordinata di usucapione ordinaria della servitù di passaggio a favore dei mappali 612, 613 e 615 del foglio 2 proposta da Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice in danno dei mappali 610 e 946 del foglio 2 di Pogno (loc. Prerro); - rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per l'esatta determinazione catastale dell'area oggetto della servitù di passaggio;
b) con riguardo alla causa iscritta al n. R.G. 3624/2006: - respingeva l'actio negatoria servitutis proposta dai Torri, nonché l'eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà dell'area di cui ai mappali 610 e 946, come proposta da Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice; - inibiva ai convenuti l'ulteriore occupazione di altre aree; - rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata da Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice; - rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine dell'accertamento della violazione delle distanze legali, differendo alla sentenza definitiva la regolazione delle complessive spese processuali.2.
Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice formulavano appello avverso la citata sentenza chiedendo, con un unico motivo, la sua parziale riforma con riferimento al mancato accoglimento della loro domanda riconvenzionale di usucapione della porzione sud dei citati mappali 610 e 946. Si costituivano gli appellati che, oltre ad insistere per il rigetto dell'avverso gravame, proponevano appello incidentale riferito a tre motivi: - con il primo invocavano, confutando l'impugnata decisione, l'accertamento dell'usucapione della servitù in favore dei propri indicati fondi, sostenendo che il periodo ventennale era già maturato anteriormente all'interruzione del passaggio, attuato mediante la posa di un cancello, da parte degli stessi convenuti, tra il 1996 ed il 2000; - con il secondo, subordinato motivo, criticavano l'impugnata decisione nella parte in cui aveva respinto la loro ulteriore, gradata, domanda di costituzione di servitù coattiva gravante sui mappali 611 e 613 dei convenuti e a favore dei propri di cui ai citati mappali nn. 610 e 946, da ritenersi pacificamente interclusi„ non potendo tali sedimi dei convenuti considerarsi un "cortile"; - con il terzo motivo si chiedeva la riforma della statuizione di primo grado relativamente al capo con cui era stata accolta l'avversa domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio su una stradina sterrata, di cui non era visibile il percorso né era ravvisabile l'utilità a favore dei fondi dei medesimi convenuti.
3. La Corte di Appello di Torino, decidendo su entrambi i gravami (relativi alla indicata sentenza non definitiva), respingeva integralmente quello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale (rigettato nel resto) e, per l'effetto, accertava e dichiarava che il terreno individuato al foglio 2, mappale 611 del N.C.T. del Comune di Pogno, e quello al foglio 2, mappale 613 dello stesso N.C.T., di proprietà di Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice erano gravati da servitù di passaggio carraio e pedonale a favore dei fondi individuati allo stesso foglio con i mappali 610 e 946 del medesimo N.C.T. di proprietà di Torri Gaetano Giorgio e Torri Giovanni Battista, condannando, altresì, questi ultimi all'eliminazione del cancello, posizionato su tale passaggio, ovvero alla consegna delle chiavi dello stesso dai due Torri.
Quanto alle spese, confermata nel resto l'impugnata sentenza, compensava tra le parti le spese di secondo grado nella misura del 60%, condannando gli appellanti principali a rifondere alle controparti il residuo 40%. A fondamento dell'adottata decisione la Corte piemontese riteneva, in primo luogo, che l'infondatezza dell'appello principale derivava dalla corretta ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della reclamata usucapione (sulla base delle complessive prove orali assunte); inoltre, con riferimento all'appello incidentale, riteneva di accogliere il motivo riguardante il mancato dichiarato acquisto per usucapione del diritto di servitù, il cui esercizio era stato poi impedito con l'apposizione di un cancello sul tratto interessato, poiché i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. si erano già venuti a configurare prima di detta apposizione, con il conseguente assorbimento del secondo motivo riguardante la subordinata richiesta di servitù coattiva con riferimento allo stesso passaggio, respingendo, infine, il terzo motivo.
4. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice. Si sono costituiti con controricorso - contenente anche ricorso incidentale affidato a due motivi - gli intimati Torri Giovanni Battista e Torri Gaetano Giorgi. I ricorrenti principali hanno anche formulato controricorso al ricorso incidentale. La difesa del controricorrenti-ricorrenti incidentali ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
RICORSO PRINCIPALE 1. Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.c, contestando la motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla non condivisibile interpretazione delle testimonianze rese nel corso dell'istruzione probatoria.
2. Con il loro secondo motivo i ricorrenti principali hanno dedotto - sempre con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1074 e 1079 c.c., rappresentando che l'interruzione temporanea del passaggio era avvenuta ai sensi degli artt. 1167 e 1168 c.c., con la conseguenza che nessun termine utile all'usucapione poteva ritenersi positivamente decorso, né i sigg. Torri avevano comprovato la sussistenza delle condizioni per usucapire per il periodo precedente all'apposizione del cancello, essendosi essi serviti, per esercitare il passaggio, di una strada insistente sul mappale 609, dovendosi tener anche conto che i loro fondi individuati con i mappali 611 e 613 terminavano con un terrapieno e non esisteva alcuna possibilità di passaggio carraio verso i fondi dei resistenti.
3. Con la terza censura i citati ricorrenti principali hanno prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per nullità dell'impugnata sentenza a causa dell'asserita omessa motivazione sull'affermata sussistenza della prova ai fini del riconoscimento della servitù per usucapione in favore dei sigg. Torri. RICORSO INCIDENTALE 1. Con il primo motivo - qualificato come condizionato - del ricorso incidentale i sigg. Torri hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui con la sentenza impugnata, pur dandosi atto dell'accoglimento della domanda di usucapione della servitù da essi invocata attraverso i mappali nn. 611 e 613, aveva statuito sulla natura "cortilizia" dell'area interessata dall'esercizio del passaggio, obliterando di accertare la reale situazione dei luoghi e di considerare gli elementi utili per smentire la predetta natura del sito in questione.
2. Con il secondo - non condizionato - motivo del proposto ricorso incidentale i due controricorrenti hanno dedotto - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello, con l'impugnata sentenza, statuito sulla loro richiesta di riforma della decisione di prime cure con cui era stata accolta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio su una strada sterrata, posta a sud dei mappali 610 e 946, di loro proprietà, utilizzata da Crolla Giulio e Giarratano Salvatrice per accedere ai mappali 612, 614 e 615, di proprietà degli stessi.
A tal riguardo i ricorrenti incidentali hanno inteso ribadire il nesso di logica dipendenza tra la domanda di usucapione svolta in via principale dagli stessi - respinta nei due precedenti gradi di giudizio - e la domanda di usucapione della stradina avanzata dai medesimi Crolla-Giarratano, tant'è che questa seconda domanda era stata proposta come "subordinata" all'accoglimento della prima, ovvero a quella di usucapione della più vasta area ai mappali 610 e 946. Pertanto, si doveva ritenere non corrispondente al vero quanto affermato nella sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui si era ritenuto che essi ricorrenti incidentali non avevano contestato l'esistenza della stradina di cui al mappale 946, lato sud, né l'epoca di realizzazione, né il transito su di essa affermato dal giudice (anche sotto il profilo dell'assenza di prova del requisito temporale minimo del ventennio ai fini dell'usucapione).
Esame motivi del ricorso principale 1. Il primo motivo è inammissibile perché - sotto forma della deduzione di una violazione di legge - si deduce, in realtà, un vizio di supposta insufficienza di motivazione (non più consentito dal novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., applicabile "ratione temporis" nel caso in questione, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata dopo 1'11 settembre 2012), si sollecita una rivalutazione di merito delle risultanze delle prove orali (di cui vengono addirittura riportati stralci delle relative deposizioni dei testi nella presente sede di legittimità) per ottenere un inammissibile terzo grado di un giudizio di merito.
E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che l'eventuale prospettazione del controllo di logicità e di valutazione degli elementi istruttori del giudizio del giudice di merito alla stregua dell'esplicazione del suo prudente apprezzamento (e al di fuori delle ipotesi dell'emergenza di prove legali) non può indurre alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto Ed è altrettanto indubbio che, in tema di possesso "ad usucapionem", non è censurabile in sede di legittimità - ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (come nella fattispecie) - l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (cfr.
Cass. n. 11410/2010 e Cass. n. 356/2017).
2. Il secondo motivo è privo di fondamento perché, con esso, i ricorrenti, per un verso, hanno sostenuto - ponendo riferimento ad un aspetto estraneo al "thema decidendum" - che l'interruzione temporanea del passaggio avrebbe potuto legittimare l'esperimento dell'azione di spoglio, da considerarsi però inammissibile perché ultrannuale; per altro verso, con l'impugnata sentenza, è stato adeguatamente evidenziato che nel tempo anteriore all'apposizione del cancello erano già maturati tutti i requisiti previsti dall'art. 1158 c.c., adottando, al riguardo, una valutazione di merito degli esiti istruttori, anch'essa insindacabile in sede di legittimità, così venendosi a configurare come inammissibile la richiesta di risollecitazione dell'apprezzamento probatorio in proposito.
3. Pure la terza ed ultima doglianza del ricorso principale non coglie nel segno, perché, anche attraverso la sua deduzione, si contesta il merito della valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l'usucapione, con riferimento alla quale la Corte di appello ha chiarito: da un lato, che l'interruzione del possesso non avrebbe potuto condurre alla negazione di un diritto reale già acquisito per usucapione (e, quindi, in via originaria) dagli attori anteriormente al 1996-2000; dall'altro lato, che, alla stregua della compiuta istruttoria espletata in primo grado (e, quindi, condivisa e recepita "per relationem", senza la necessità di doverla ripercorrere), era emerso che il passaggio era stato esercitato dai danti causa degli attori sin dai primi anni del 900, senza che fosse rimasta provata alcuna idonea interruzione, cosicché all'epoca dell'installazione del cancello il diritto di usucapione era già ampiamente maturato.
Pertanto, non può ritenersi - come denunciato con il motivo in disamina - che si versi in una ipotesi di omessa motivazione sulle predette circostanze fattuali, potendo, al limite, discorrersi solo di una possibile insufficienza motivazionale, come tale, tuttavia, non più ammissibile ai sensi della nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. . Esame motivi del ricorso incidentale.
1. Il primo motivo, siccome specificamente proposto in modo condizionato, deve ritenersi assorbito per effetto dell'integrale rigetto del ricorso principale.
2. La seconda censura è priva di fondamento perché, con essa, si denuncia una supposta violazione dell'art. 112 c.p.c. rispetto ad un profilo di merito che - ad avviso dei ricorrenti incidentali - non sarebbe stato adeguatamente motivato (o, comunque, erroneamente motivato) con la sentenza di appello. Senonché, con questa deduzione, il motivo si pone al di fuori di quelli sussumibili sotto il n.
4) dell'art. 360 c.p.c., potendo, al limite, i detti ricorrenti far valere eventualmente l'omesso esame di fatti ritenuti decisivi per riscontrare la loro tesi, difesa che, però, non è stata così attuata, senza tralasciare la circostanza che gli stessi Torri pongono riferimento all'asserita omessa valutazione - da parte del giudice di appello - di argomentazioni operate nelle comparse conclusionali o nelle memorie di replica (munite, come è noto, solo di una funzione illustrativa delle precedenti difese) e, quindi, non alla mancata risposta su vere e proprie domande od eccezioni, solo rispetto alle quali sarebbe stata, in via potenziale, sostenibile la violazione del citato art. 112 c.p.c. .
Conclusioni In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere rigettato, così come va respinto anche il secondo motivo del ricorso incidentale, nel mentre il primo motivo di quest'ultimo ricorso deve essere propriamente ritenuto assorbito, siccome formulato in via condizionata. Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio vanno dichiarate integralmente compensate. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali (con relativo vincolo solidale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsti per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali, con rispettivo vincolo solidale, di un ulteriore importo a titol