Court allows reduction of excessive duration compensation by 40% due to over 50 parties in bankruptcy proceedings under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Ministry of Justice to reduce the excessive duration compensation by 40% because the bankruptcy proceedings involved more than fifty parties. The Ministry argued that the statutory reduction for cases with over fifty parties applied to bankruptcy procedures, not just ordinary litigation. The court agreed, ruling that the term 'processo' in the relevant law encompasses bankruptcy proceedings when numerous creditors are involved, thereby permitting the significant reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2 bis; Art. 2, comma 1 bis, Law n. 89/2001: The statutory reduction of excessive duration compensation up to 40% applies to bankruptcy proceedings involving more than fifty parties, as the term 'processo' in the legislation covers such collective enforcement procedures.
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8 ORDINANZA sul ricorso 31067/2018 proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro Azzimonti Paolino Spa in persona del suo legale rappresentante, Bonaiti Serrature Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Cuppini Carlo, Filleti Mario Luigi, Ghidini Pietro Bosco Spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Maíco Sri in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Moro Luciano n.q. di Titolare della cessata impresa, Rocchetti Ottavio n.q. di Titolare della cessata impresa, Rollport Snc di Ziliani Gianfranco & C. in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliati in Roma Lung.re dei Mellini 24 presso lo studio dell'avvocato Nicoletti Alessandro che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tribolo Massimo -controricorrenti incidentali - contro Fiorente Domenico, MA.RI.SE.
Ascensori Sri in persona del suo legale rappresentante, Sara Officina Diesel Di Pagani & C. Sri in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Somensari Aldo, Tedeschi Osvaldo e Teresio Sri in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Vetreria Pari di Pari Milena & C. Sas in persona del suo legale rappresentante pro tempore; - intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 28/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 da COSENTINO ANTONELLORAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ha proposto ricorso per la cassazione del decreto 833/18 del 28.3.18 della Corte d'appello di Brescia che lo ha condannato a versare a taluni creditori insinuati nel fallimento della Leon sis s.r.1 l'equa riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale, durata diciassette anni, otto mesi e dodici giorni, quindi dodici anni (arrotondati) oltre la ragionevole durata di sei anni di cui all'art. 2, comma 2 bis, 1. 89/2001; che la corte territoriale ha accertato il pregiudizio subito dai ricorrenti per il prolungato permanere della controversia, individuandolo in un «abbattimento psicologico ben comprensibile e certamente non bisognevole di una prova specifica, in quanto appartenente al comune sentire» (pag. 6, quarto capoverso, della sentenza); che il decreto 833/18 ha formato oggetto di correzione materiale disposta con ordinanza dell'1.8.18; che avverso tale decreto il Ministero ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione; che le società Maico s.r.1., Ghidini Pietro Bosco S.p.A., Rollport s.n.c. di Ziliani Gianfranco e C., Azzimonti Paolino S.p.A. e Bonaiti Serrature S.p.A. e i sigg.
Carlo Cuppini, Luciano Moro, Ottavio Rocchetti e Mario Luigi Filleti hanno presentato controricorso con ricorso incidentale; che la Tedeschi Osvaldo e Teresio s.r.1., il sig. Domenico Fiorente, la Vetreria Pari di Pari Milena & C. s.a.s., la S.A.R.A. Officina Diesel di Pagani & C. s.r.1., il sig. Aldo Somensari, e la MA.RI.SE Ascensori s.r.1., pure intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 14 dicembre 2020, per la quale i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria; considerato: che con il primo motivo di ricorso il Ministero deduce, con riferimento al n. 3 dell'art.360 c.p.c., la violazione dell'art. 2 bis, comma 3, della 1. n. 89/2001, per non aver tenuto conto la corte territoriale dell'esito finale della procedura fallimentare, conclusasi per insufficienza dell'attivo, senza soddisfare i creditori odierni resistenti, il cui diritto di credito "accertato dal giudice" ex art. 2 bis, comma 3, della citata legge doveva dunque ritenersi pari a zero; che conseguentemente nessun indennizzo ex lege Pinto poteva essere loro riconosciuto, dovendosi aver riguardo al risultato finale della causa, ossia al momento di distribuzione dell'attivo; che il motivo non può trovare accoglimento; che infatti questa Corte ha già affermato che «nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), a nulla, almeno a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss 1. fall.)» (Cass. 10176/18, pag. 6, §4); che analogo principio è stato affermato anche in materia di esecuzione individuale da Cass. 24362 («In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento»); che pertanto non ha fondamento la pretesa dell'Amministrazione ricorrente di ancorare il valore del giudizio presupposto, ove si tratti di una procedura fallimentare, all'importo del riparto invece che all'importo del credito ammesso al passivo; che con il secondo motivo di ricorso il Ministero deduce, con riferimento al n. 3 dell'art.360 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della 1. n. 89/2001, per avere la corte d'appello trascurato che, a seguito delle modifiche del 2015, non può più configurarsi una presunzione relativa di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale, dovendosi al contrario ritenere che, nell'ambito di una valutazione da svolgere caso per caso sia in ordine all'an che in ordine al quantum dell'indennizzo, il soggetto che si dichiara danneggiato debba provare di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza delle lungaggini della procedura; che anche tale doglianza va rigettata, poiché «in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della 1. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente» (Cass. ord. n. 7034/2020; nello stesso senso, Cass. sent. n. 26497/2019 e Cass. ord. n. 10858/2018), sicché appare corretta la ricostruzione operata dalla corte territoriale in ordine alla presumibilità del pregiudizio non patrimoniale; che con il terzo motivo di ricorso il Ministero deduce, con riferimento al n. 4 dell'art.360 c.p.c., la nullità del decreto della corte d'appello di Brescia per come corretto dall'ordinanza dell' 1.08.2018 (RG n. 313/2017-1) di correzione di errore materiale per violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., esulando l'«inesatta percezione dell'entità del credito ammesso nello stato passivo della procedura» dalla nozione di errore materiale di cui ai citati articoli, circoscritta agli errori nella redazione del documento che risultano immediatamente dalla lettura di esso e potendosi, al più, integrare gli estremi dell'errore revocatorio; che la doglianza è fondata; che, al riguardo, va premesso che «Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. cod. proc. civ.
è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso (concretandosi, alfine, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica), ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cosi. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento "de quo", sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio (Cass. n. 13075/02, conf.
Cass. 5733/19); che l'errore oggetto di correzione con l'ordinanza 1/8/18 (aver ritenuto i ricorrenti MA.RI.SE Ascensori s.r.1., Cuppini, Rocchetti e Somensari ammessi al passivo per un importo inferiore rispetto a quello per il quale erano stati effettivamente ammessi e, conseguentemente, aver limitato a tale inferiore importo la somma loro riconosciuta a titolo di equa riparazione) non costituiva un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu ocu/i, (in tali termini si esprime Cass.n. 4319/19), bensì un errore decisorio conseguente ad una svista percettiva, rimediabile non con il procedimento di correzione degli errori materiali ma con la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.; che pertanto il motivo di ricorso va accolto e l'impugnato decreto va cassato nella parte in cui esso è stato modificato dall'ordinanza della Corte d'appello di Brescia dell' 1.08.2018, poiché tale modificazione è stata disposta in violazione degli artt. artt. 287 ss. cod. proc. civ.; con conseguente reviviscenza del testo originario; considerato: che i controricorrenti hanno presentato ricorso incidentale, attingendo con tre motivi, tutti riferiti al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la statuizione dell' impugnato decreto che ha applicato all'indennizzo la riduzione del 400/o per essere il numero delle parti del "processo presupposto" superiore a cinquanta; che con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 bis, comma 1 bis, della 1. n. 89/2001 e si argomenta che tale disposizione non sarebbe applicabile alle procedure concorsuali, dovendosi interpretare il termine "processo" in senso stretto e letterale, tanto più che nelle procedure fallimentari il numero dei creditori non incide sulla loro durata, che invece dipende da fattori (liquidazione dei beni fallimentari, pendenza di cause connesse, altri incidenti procedimentali) non addebitabili al creditore insinuato al passivo; che con il secondo motivo si denuncia il contrasto tra l'art. 2 bis, comma 1 bis, della 1. n. 89/2001 e gli artt. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 13 della Convenzione EDU e si invoca la disapplicazione della disposizione nazionale nella parte in cui prevede la possibilità di ridurre l'indennizzo dovuto per irragionevole durata del processo nel caso di pluralità di parti, in dedotto contrasto col principio di effettività della tutela; con il terzo motivo, in via ulteriormente gradata, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 bis, comma 1 bis, della 1. n. 89/2001 in relazione agli artt. 3, 24, 111, comma 2 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, ancora una volta nella parte in cui detto articolo consente al giudice la diminuzione dell'indennizzo sino al 40°/0 nel caso in cui nel procedimento presupposto vi siano state più di cinquanta parti; che il primo motivo fondato assorbe gli altri due; che, infatti, il comma 1 bis dell'art. 2 bis della 1. n. 89/2001 recita:
«la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta»; che il comma 2 bis dell'art. 2 della stessa legge recita: «Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione.
Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. ... »; che la lettura comparata delle disposizioni sopra trascritte rende manifesto che nella legge n. 89/2001 la parola "processo" — del quale si precisa che inizia «con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione» - ha un significato diverso dalle parole "procedura concorsuale"; con la conseguenza che la previsione di cui alla comma 1 bis dell'art. 2 bis, espressamente riferita al "processo", non può essere riferita alla "procedura concorsuale"; che l'interpretazione letterale risulta confortata dall'interpretazione sistematica, giacché, mentre nel processo di cognizione la pluralità di parti. rappresenta una mera eventualità e la presenza di più di dieci - o addirittura di più di cinquanta - parti costituisce evenienza infrequente, o addirittura rara, nelle procedure concorsuali, per contro, la compresenza (il "concorso", appunto) di una pluralità dei creditori costituisce l'ipotesi fisiologica e l'evenienza che i creditori insinuati siano più di cinquanta è del tutto ordinaria nella quotidiana esperienza giudiziaria; cosicché ritenere il disposto del comma 1 bis dell'art. 2 bis della legge 89/2001 applicabile a tali procedure produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione, in punto di tutela del diritto alla ragionevole durata del giudizio, del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto al cittadino che partecipi ad un ordinario processo di cognizione; che pertanto anche il ricorso incidentale va accolto in relazione alla prima doglianza, con assorbimento delle altre; che quindi, in definitiva, l'impugnato decreto va cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in altra composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio.
PQM La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta il primo ed il secondo; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e