Cassation court allows claim for equitable repair by finding mediation request interrupts the six-month statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted Enrico Grassi's appeal against the Salerno Court of Appeal's dismissal of his claim for equitable repair regarding unreasonable civil trial duration. Grassi argued that his timely mediation request prevented the statute of limitations from expiring, while the lower court held that mediation was inapplicable to this specific disciplinary procedure. The Supreme Court overturned the lower decision, ruling that a mediation request communicated within the six-month period interrupts the limitation clock, thereby preserving the right to seek equitable repair if conciliation fails.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 Law n. 89/2001; Art. 5, para. 6 D.Lgs. n. 28/2010: A request for mediation communicated within the six-month period interrupts the statute of limitations for equitable repair, preventing the loss of the right to action if the mediation attempt fails.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente :seAse cl_ ORDINANZA _e_ U sul ricorso 10125-2019 proposto da: GRASSI ENRICO, elettivamente domicLliato in ROMA, VIA GALLIA 86, presso lo studio dell'avvocato MONALDO MANCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SANTOPIETRO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, IN PERSONA DEL MINISTRRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott.
ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che il sig. Enrico GRASSI ha presentato ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassa- zione del decreto n. 7642/2018 della Corte di appello di Salerno che ha giudicato impro- ponibile, perché tardiva rispetto al termine semestrale di decadenza di cui all'articolo 4 della legge n. 89/2001, la domanda da lui proposta per l' equa riparazione dell'irragionevole durata di un giudizio civile. che la Corte d'appello ha ritenuto che la proposta di mediazione tempestivamente ri- volta dal sig.
Grassi al Ministero della Giustizia non impedisse la suddetta decadenza del potere di azione, argomentando che per i procedimenti in camera di consiglio e di in- giunzione sarebbe esclusa la mediazione, sia obbligatoria che facoltativa; che quindi le controversie disciplinate dal procedimento previsto dalla 1. 89/2001 non rientrerebbero nel campo applicativo del d.lgs. 28/2010; che, in ogni caso, il sig. Grassi non aveva provato l'esistenza di un accordo o la previsione di una clausola statutaria ministeriale che consentisse il ricorso alla mediazione facoltativa ex art. 5 co. 5 d. lgs. 28/2010; che, pertanto, nella specie non opererebbe la disciplina art. 5 co. 6 d. lgs. 28/2010; che con l'unico motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art 360 co. 1 c.p.c., il sig.
GRASSI lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 5 d.lgs. 28/2010; che ad avviso del ricorrente, la pronuncia impugnata ha violato le norme citate nell'affermare che questi avrebbe dovuto provare l'esistenza di un accordo o di una clau- sola statutaria che consenta il ricorso alla mediazione facoltativa ex art 5 co. 5 d. lgs. 28/2010: la disposizione in esame infatti, afferma il ricorrente, non esclude che la parte possa instaurare un procedimento di mediazione in assenza di contratto o clausola statu- taria; tale disposizione prevede invece che, ove siano stati stipulati contratti o vi sia una clausola statutaria di mediazione, il convenuto possa eccepire la loro efficacia al fine di rendere improcedibile il processo instaurato davanti all'autorità giudiziaria o l'arbitro; che ad avviso del ricorrente, in secondo luogo, la domanda di mediazione è sicura- mente ammissibile nel procedimento de quo, alla luce di quanto sancito da Cass. sez. un.tient. n. 17781/2013 e, più recentemente da Cass.
Il sez. ord. 27251/2018; essa quindi, essendo stata notificata entro il termine semestrale di cui all'art 4 1. 89/2001 impedircb- C be, ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 la decadenza dal diritto di agire per equa riparazione. Errato sarebbe quindi, conclude il ricorrente, quanto affermato dalla Corte di appello di Salerno, secondo cui la mediazione sarebbe esclusa per il procedimento de qua. che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non ha presentato controricorso, costituendosi solo ai fini dell'eventuale discussione orale. che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 14/12/2020;
Considerato: che il ricorso è fondato; che il decreto impugnato si pone in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17881/13 hanno stabilito che « Il diritto alla ra- gionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibi- le, né suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del contenzioso giudi- ziario.
Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l'equa ripa- razione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione»; che il suddetto insegnamento è stato ripreso da questa Corte nelle sentenze n. 27251 del 2018, n. 2273 del 2019 e n. 26789 del 2019 e dal medesimo non vi è ragione di disco- starsi; che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnate va cassato con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in altra composizione, perché essa - verificata la tempestivi- tà della istanza di mediazione alla luce del principio che «in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 della 1. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito» (Cass. n. 2273 del 2019), si pronunci sulla domanda di equa riparazione; che al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese di questo giudizio;
P.Q.1\ I. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in altra composizione,