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Ordinanza — n. 25178/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's decision on excessive length of proceedings compensation. The court rejects claims regarding procedural delays and fee calculations. The ruling upholds the lower court's limited compensation award. The decision clarifies that minor omissions in expense liquidation are corrected via administrative means, not cassation. The court emphasizes strict adherence to tariff tables for monitor proceedings. The judgment affirms the principle of reasonable duration limits in civil execution. The outcome confirms the appellate court's partial finding of excessive delay. The legal reasoning focuses on procedural economy and correct fee application. The case involves a creditor seeking indemnity for prolonged litigation. The court finds the appeal arguments unsupported by law or fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25178/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appellant's appeal against the Appellate Court of L'Aquila's decision awarding a minimal €550 compensation for excessive procedural length. The appellant argued that the execution proceedings exceeded reasonable duration limits and that the awarded fees were below statutory minimums, while the opposing parties contended the timeline was compliant and fees were correctly calculated. The court rejected these claims, ruling that the execution phase did not exceed limits and that the fee schedule applied to monitor proceedings was correct, while also deeming the omission of minor expense items a correctable administrative error rather than a cassation-worthy error.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2 comma 4 L. 89/2001: The Supreme Court dismisses appeals against decisions on excessive length of proceedings where the lower court correctly applied tariff tables for monitor proceedings and where minor omissions in expense liquidation are remediable through the correction procedure under Art. 287 c.p.c. rather than via cassation.

Parole chiave

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excessive length proceedings indemnity compensation monitor proceedings fees correction procedure reasonable duration limits cassation admissibility procedural economy sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, riferito all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione degli artt.
Art. 2 comma 4 L. 89/2001
16882/02, Cass. 2727/05, Cass.6856/04), ad eccezione di Cass.
Art. 91, 92, 112 c.p.c.
Art. 2233 comma 2 c.c.
Art. 6, 13, 41, 46 CEDU
2727/05, Cass.6856/04), ad eccezione di Cass.
Art. 287 c.p.c.
Il motivo è inammissibile, perché la mancata liquidazione degli esborsi, nell'ambito di una pronuncia che inequivocabilmente indica la parte a cui carico vengono poste le spese processuali, costituisce omissione materiale rimediabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.
D.M. n. 55 del 2014
8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt.
articolo 295 c.p
89/2001, esclude dal computo della durata del processo tutte le ipotesi di sospensione, anche diverse da quella di cui all'articolo 295 c.p.c., come la sospensione del processo esecutivo ex art.
art. 624 c.p
89/2001, esclude dal computo della durata del processo tutte le ipotesi di sospensione, anche diverse da quella di cui all'articolo 295 c.p.c., come la sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c.
art. 287 c.p
Il motivo è inammissibile, perché la mancata liquidazione degli esborsi, nell'ambito di una pronuncia che inequivocabilmente indica la parte a cui carico vengono poste le spese processuali, costituisce omissione materiale rimediabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25352/08
89/2001, è sufficiente rilevare che i precedenti citati dal ricorrente (Cass. 25352/08, Cass.
Cass. 23187/16
25352/08, Cass. 23187/16) sono stati superati da Cass.
Cass. 16512/20
23187/16) sono stati superati da Cass. 16512/20, che ha affermato il principio che, in tema di giudizi() di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n.
SSUU 16415/18
e non errore in judicando o i n procedendo rimediabile con il ricorso per cassazione (SSUU 16415/18).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36949-2019 proposto da: DI GIUSEPPE ASCANIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ASCANIO DI GIUSEPPE; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 - IN PERSONA DEL ddrU LDk MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURAg(L- GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580 - IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott.

ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'avvocato Ascanio Di Giuseppe, munito di titolo giudiziale di condanna della società Betappalti al pagamento di una somme di denaro in proprio favore, eseguì un pignoramento presso terzi avente ad oggetto i crediti vantati dalla società Betappalti nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Ti processo di esecuzione conseguentemente instaurato venne sospeso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Pescara con ordinanza del 6 aprile 2010, con assegnazione al creditore procedente di termine per l'introduzione davanti al giudice tributario del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato Agenzia delle entrate. 11 giudizio tributario si concluse nel 2017 con l'accertamento del credito fiscale della Betappalti e, quindi, il giudice dell'esecuzione assegnò il credito pignorato al creditore procedente con ordinanza, conclusiva del processo esecutivo, del 15 maggio 2018.

L'avvocato Di Giuseppe chiese quindi l'equo indennizzo per la non ragionevole durata del giudizio esecutivo (complessivamente protrattosi otto anni e mezzo) e l'adita Corte d'appello di L'Aquila - considerando il procedimento esecutivo e il giudizio di accertamento davanti alle Commissioni Tributarie come due giudizi distinti — concluse che il primo non aveva superato, al netto del periodo di sospensione, il limite normativo di ragionevole durata, mentre il secondo, protrattosi per sette anni, aveva superato tale limite soltanto di un anno e, conseguentemente, condannò il Ministero dell'Economia al pagamento di un indennizzo di € 550 per l'anno eccedente la ragionevole durata.

Per la cassazione del decreto della corte abruzzese l'avv. Di Giuseppe ha proposto ricorso sulla scorta di sette motivi. Ti Ministero della Giustizia ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata all'udienza camerale del 14 dicembre 2020, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha replicato ai rilievi svolti nel controricorso dell'Avvocatura dello Stato sulle implicazioni, ai fini della soluzione della presente controversia, del disposto del comma 2 quater dell'articolo 2 della legge n. 89/2001. Con il primo motivo, riferito all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione degli artt. 548 — 549 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa considerando il procedimento esecutivo e quello incidentale di cognizione alla stregua di due diversi giudizi.

Ti ricorrente invoca, in particolare, il principio, espresso da questa Corte nella sentenza n. 15734/16, secondo cui, nella durata complessiva delle procedure esecutive immobiliari e, analogamente, di quelle fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto), trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo di esecuzione immobiliare.

Il motivo non ha pregio. Il comma 2 cater dell'articolo 2 della legge n. 89/2001 stabilisce che, ai fini del computo della durata del processo, «non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso». Detto comma 2 quater è stato introdotto dal decreto legge 2 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ed è applicabile, ai sensi dell'art. 55, comma 2, dello stesso decreto, «ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 1 precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi prospettata nel primo mezzo di impugnazione non sono pertinenti, essendo tutti anteriori al 2012 (Cass. 18065/05, Cass. 3143/04, (;ass. 16882/02, Cass. 2727/05, Cass.6856/04), ad eccezione di Cass. 15734/16 che, tuttavia, è stata pronunciata nell'ambito di un procedimento introdotto il 24.7.2012 (come riportato a pag. 3, primo rigo, della motivazione), nel quale, pertanto, il comma 2 quater dell'articolo 2 della legge n. 89/2001 non era applicabile.

Va quindi data continuità alla giurisprudenza che, ai fini di cui alla legge n. 89/2001, esclude dal computo della durata del processo tutte le ipotesi di sospensione, anche diverse da quella di cui all'articolo 295 c.p.c., come la sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c. (Cass. 18197/15, Cass. 5769/17) o la sospensione ex art. 225, comma 2, c.p.c. (Cass. 16328/20). Nella specie, la sospensione del giudizio esecutivo è stata espressamente dichiarata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 6 aprile 2010, come riferisce lo stesso ricorrente a pag. 2, terzo capoverso, del ricorso, dove si legge che il giudice dell'esecuzione «dispose la sospensione del procedimento esecutivo, assegnando al creditore procedente il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato Agenzia delle Entrate ... davanti alla Com:missione Tributaria competente».

La decisione della Corte territoriale di scomputare dalla durata del processo esecutivo il tempo del giudizio di accertamento del credito del debitore celebrato davanti al Giudice tributario risulta dunque conforme a diritto e, precisamente, al disposto dell'articolo 2, comma 2 quater, della legge n. 89/2001 Il primo motivo va, dunque, rigettato. Ti secondo motivo censura il decreto impugnato per violazione del principio del giusto processo fissato dall'articolo 6 CEDU deducendo l'incompatibilità con i criteri emergenti dall'articolo 6 CEDU, come individuati dalla corte di Strasburgo, della quantificazione dell'indennizzo operata dalla corte d'appello con l'applicazione del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2 ter, della legge n. 89/2001 (alla cui stregua si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni), del comma 2 quater dello stesso articolo (che prevede l'esclusione dei periodi di sospensione dal computo della durata del processo) e dell'articolo 2 bis della stessa legge (che fissa il parametro indennitario della forbice tra C 400 e C 800 all'anno). motivo non contiene specifiche censure (aggiuntive rispetto alla doglianza svolta nel primo motivo con riferimento al comma 2 quater dell'articolo 2 L. n. 89/2001) nei confronti dell'interpretazione delle menzionate disposizioni operata dalla corte territoriale ma si limita: per un verso, a dolersi della valutazione operata dal giudice di merito in punto di quantificazione dell'indennizzo in € 550 per un anno; secondo il ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto «incrementare opportunamente» l'importo liquidato, per rendere compatibile con la CEDU l'indennizzo determinato ex lege n. 89/2001; per altro verso, a lamentare, la difformità, rispetto ai parametri fissati dalla CEDU, del risultato decisorio a cui aveva portato l'applicazione di tali disposizioni, conseguentemente sollevando il dubbio di legittimità costituzionale, prima (pag. 17, rigo 6, del ricorso) dell'articolo 2, comma 2 bis„ della legge n. 89/2001 e, poi (pag. 17, rigo 21, del ricorso), del combinato disposto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 (nella rubrica del motivo si richiamano specificamente i commi 2 bis e 2 quater, ma nel corpo della censura si fa riferimento anche al comma 2 ter) e nell'articolo 2 bis di detta legge.

Il motivo va disatteso; la quantificazione dell'indennizzo tra il minimo (€ 400) ed il massimo (€: 800) della forcella indicata nel primo comma dell'articolo 2 bis L. n. 89/2001 costituisce giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di violazione di legge. Quanto ai dubbi di costituzionalità avanzati dal ricorrente, gli stessi sono formulati in termini generici e si fondano soltanto su una valutazione di sintesi di inadeguatezza della somma liquidata dal giudice di merito a titolo di indennizzo, senza alcuna specifica argomentazione che illustri, in relazione a ciascuna delle molteplici disposizioni promiscuamente impugnate, perché essa si porrebbe in contrasto con la Convenzione ED U.

In ogni caso il sistema di quantificazione dell'indennizzo delineato dagli articoli 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 attua i principi fissati nell'articolo 6 CEDU dettando una disciplina di dettaglio nell'ambito del margine di apprezzamento che la Convenzione lascia ai legislatori nazionali. Per quanto specificamente riguarda l'articolo 2, comma 2 quater, L. 89/2001, va peraltro ricordato che già Cass. 18197/15 ha chiarito che: «tale previsione, nel mentre pone un vincolo all'interprete, il quale non può determinare la durata del processo esecutivo comprendendo all'interno della stessa il periodo di sospensione della esecuzione disposta dal giudice in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, non pone neanche problemi dal punto di vista della compatibilità costituzionale e convenzionale della vigente disciplina; che, infatti, pur nell'ambito di una disciplina chiaramente orientata a considerare in modo unitario il giudizio della cui irragionevole durata ci si duole, il legislatore non irragionevolmente ha ritenuto che non potesse essere addebitata all'amministrazione giudiziaria la durata derivata dalla sospensione del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce, restando peraltro impregiudicata la possibilità, per la parte che dalla eccessiva durata del giudizio pregiudicante ritenga di avere subito un danno, di proporre domanda di equa riparazione con specifico riferimento a tale procedimento e nei termini di decadenza ad esso riferibili».

Con il terzo motivo il ricorrente deduce nuovamente la violazione e falsa applicazione delle norme convenzionali e l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 bis della L.n. 89/2001, per avere la Corte d'appello limitato ad un anno l'indennizzo per l' equa riparazione dell'irragionevole durata, complessivamente protrattasi per sette anni, del giudizio davanti al giudice tributario. Anche tale motivo, al pari del secondo, non addebita al decreto impugnato violazioni della legge nazionale ma (al netto delle considerazioni sul comportamento processuale tenuto dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di accertamento del credito pignorato, le quali evidentemente esulano dal tema del presente giudizio) solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 bis, nella parte in cui limita la risarcibilità del danno da irragionevole durata del processo al tempo eccedente quello legalmente predeterminato come ragionevole.

Anche il terzo motivo va rigettato, dovendosi qui richiamare l'insegnamento di Cass.10415/09 (seguita da Cass. 478/11) alla cui stregua: «In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117 , primo comma, Cost., in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione c-, dell'indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poiché le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all'intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111, secondo comma, Cost., in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell'interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati».

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancata considerazione, ai fini della determinazione della durata del processo, dei tempi intercorsi tra le date di decorrenza dei termini d'impugnazione delle sentenze che si sono succeduti nel corso del giudizio presupposto e le date di effettive proposizione delle impugnazioni. Tale mancata considerazione, prevista dall'articolo 2, comma 2 quater, L. n. 89/2001, sarebbe irragionevole dopo che, con la legge n. 69 del 2009, i termini di inipugnazione sono stati dimezzati. Anche con questo motivo il ricorrente non censura una violazione di legge del decreto impugnato ma solleva un dubbio di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 quater, in relazione agli articoli 3, 111 e 117 Cost.

Il motivo va disatteso, dovendo giudicarsi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale ivi espresso dal ricorrente; la scelta del momento in cui proporre l' impugnazione - all'interno del periodo compreso tra la data di decorrenza e quella di esaurimento del termine per l' impugnazione - rientra, infatti, nella disponibilità della parte. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta il contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa limitando l'indennizzo all'importo di e, 550 all'anno, per un solo anno.

Il motivo ripropone argomenti già sviluppati nel primo e nel secondo mezzo di impugnazione, dei quali segue le sorti. Con il sesto motivo, il ricorrente attinge la statuizione con cui la corte territoriale, in composizione collegiale, ha disatteso la doglianza da lui proposta avverso la misura (€ 225) delle spese liquidate dal consigliere delegato nel decreto ex art. 3, comma 4, L. 89/2001. Il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., 2233 comma 2 c.c. e degli artt. 6, 13, 41, 46 della CEDU, sostenendo che l'importo liquidato sarebbe inferiore ai minimi tariffari.

Il motivo è infondato. L'importo delle spese liquidato dal consigliere delegato e confermato dalla Corte d'appello in composizione collegiale, pari ad C 225, non è inferiore, ma corrispondente, al minimo tariffario dello scaglione applicabile alla controversia, secondo la tabella 8 allegata al decreto ministeriale n. . 55 del 2014; tale scaglione prevede infatti un compenso medio di C 450, diminuibile fino al 50 per cento ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale. Quanto all'applicabilità della tabella 8 al procedimento ex art. 3, comma 4, L. 89/2001, è sufficiente rilevare che i precedenti citati dal ricorrente (Cass. 25352/08, Cass. 23187/16) sono stati superati da Cass. 16512/20, che ha affermato il principio che, in tema di giudizi() di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini del'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine audiaffir e/ altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.

Con il settimo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 112 e 113 c.p.c. e degli articoli della CEDU già più volte richiamati, lamentando la mancata liquidazione, nell'impug-nato decreto (come già nel decreto emesso dal consigliere delegato ex art. 3, comma 4, L. 89/2001), degli esborsi sostenuti dal ricorrente per l'acquisto delle marche e per il contributo di cancelleria. Il motivo è inammissibile, perché la mancata liquidazione degli esborsi, nell'ambito di una pronuncia che inequivocabilmente indica la parte a cui carico vengono poste le spese processuali, costituisce omissione materiale rimediabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. e non errore in judicando o i n procedendo rimediabile con il ricorso per cassazione (SSUU 16415/18).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. La causa è esente da contributo unificato per materia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il