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Ordinanza — n. 25177/2021 — snciv Generato dall'IA

Court rejects excessive duration claim due to debtor's bankruptcy but increases lawyer fees below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25177/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the appellant's claim for damages due to excessive litigation duration because the debtor's subsequent bankruptcy broke the causal chain required for economic compensation. However, the Court found the lawyer fees awarded by the lower court were below the mandatory minimums set by the Ministerial Decree. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the fee calculation, with the case remanded for a new determination of costs.

Regesto Legislator

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Art. 5 ter L. n. 89/2001; Art. 2233 c.c.: In claims for excessive duration damages, the debtor's insolvency or bankruptcy interrupts the causal link unless it is merely an opportunity, thereby precluding compensation; conversely, lawyer fees must strictly adhere to the minimums established by the Ministerial Decree.

Parole chiave

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excessive duration damages causal link interruption debtor bankruptcy lawyer fees minimums ministerial decree application remand for costs legal professional indemnity indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 ter L. n. 89/2001
Ti signor Rosa, dunque, ricorreva alla Corte d'Appello di Bari, chiedendo il riconoscimento di un indennizzo per irragionevole durata del processo, ex art. 5 ter L.
Art. 2233 comma 2 c.c.
D.M. n. 55/2014
e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali del D.M. n. 55/2014, in riferimento all'art.
D.M. 37/2018
55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, con la duplice conseguenza che:
Art. 4 comma 1 D.M. 55/2014
art. 2932 c.c
S.r.l., chiedendo, tra l'altro, l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c..
art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c.; con la prima si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22973/17
Cass. 1421/21
a) i minimi sono inderogabili (Cass. 1421/21);
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32950-2019 proposto da: ROSA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ..eràeudi GIOVANNI NICOTERA 27, presso lo studio dell'avvocato 0 SALVATORE TERRIBILE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO RUTIGLIANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, - IN PERSONA Opu. LOL-lAcbil c,1+0 DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott.

ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il signor Luigi Rosa convenne davanti al Tribunale di Bari la società C.E.A.R. S.r.l., chiedendo, tra l'altro, l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c.. Durante il giudizio, che complessivamente si protraeva in tribunale dal 30.12.2005 al 25.6.2018, l'immobile in questione veniva trasferito ad un terzo, rendendo impossibile l'esecuzione specifica del contratto in favore del signor Rosa.Quest'ultimo modificava allora la propria domanda, chiedendo la restituzione dell'importo precedentemente versato alla società, ma la statuizione di accoglimento di tale domanda, conseguentemente emessa dal tribunale, restava prova di effetti pratici, perché nelle more del giudizio il patrimonio della S.r.l. era stato aggredito dagli altri creditori e si era interamente dissolto.

Ti signor Rosa, dunque, ricorreva alla Corte d'Appello di Bari, chiedendo il riconoscimento di un indennizzo per irragionevole durata del processo, ex art. 5 ter L. n. 89/2001 e sostenendo che, se il processo si fosse svolto entro una durata ragionevole, egli avrebbe potuto soddisfare la sua pretesa creditoria nei confronti della società convenuta. La Corte d'Appello riconosceva il diritto all' indennizzo per irragionevole durata del processo e liquidava al Rosa, a tale titolo, la sorte capitale di 4.500, rigettando, tuttavia, la pretesa di risarcimento del danno patrimoniale indicato dal ricorrente nella impossibilità, sopravvenuta nelle more del giudizio, di soddisfarsi sul patrimonio della debitrice.

Avverso il provvedimento della Corte d'Appello di Bari il signor Rosa ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato controncorso. La causa è stata chiamata e discussa all'adunanza camerale del 14 dicembre 2020. Il ricorso si articola in due motivi. Ti primo motivo di ricorso si articola in due censure, una riferita al n. 3 e un'altra riferita al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; con la prima si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 bis comma 2 della L. n. 89/2001 e 2697 c.c., nonché dell'art. 6 della CEDU, in cui la Corte d'Appello di Bari sarebbe incorsa affermando che la legge n. 89/2001 non contemplerebbe il risarcimento del danno patrimoniale da eccessiva durata del processo; con la seconda si censura l'affermazione secondo cui il danno patrimoniale del ricorrente sarebbe rimasto "non provato", denunciando il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo e lamentando l'omesso esame della documentazione prodotta in sede di merito in ordine al deterioramento della condizioni patrimoniali della convenuta nel corso del giudizio presupposto.

Il motivo è infondato. Nell'impugnato decreto si legge: «va rigettata la domanda di ulteriori danni patrimoniali in quanto non è provata ed è comunque infondata perché alla parte privata non è consentito di chiedere, in dipendenza dalla lungaggine del processo, danni diversi da quelli previsti dalla legge n. 89/2001». Duplice, quindi, è la ratio detidendi: la corte territoriale, per un verso, ha ritenuto la domanda di danni patrimoniali «non provata» e, per altro verso, ha affermato che tale domanda sarebbe comunque infondata non potendo la parte chiedere «danni diversi da quelli previsti dalla legge n. 89/2001».

Il senso della seconda delle riportate affermazioni non è perspicuo; se il suo significato fosse che la legge n. 89/2001 non consente il risarcimento dei danni patrimoniali, essa sarebbe certamente errata. Ma il ricorrente non ha interesse a ricorrere contro tale ratio decidendi, in quanto la decisione impugnata si regge autonomamente sull'altra ratio detidendi, relativa alla mancanza di prova della pretesa di risarcimento di danni patrimoniali, che il motivo non censura efficacemente. La doglianza con cui il ricorrente attinge l'apprezzamento delle risultanze istruttorie che ha condotto la corte di merito a ritenere non provato il danno patrimoniale da lui lamentato non può, infatti, trovare accoglimento.

Anche riqualificando la rubrica del motivo («insufficiente contraddittoria motivazione») alla luce del vigente testo dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., ossia come denuncia di omesso esame di fatto decisivo, la censura va giudicata infondata per difetto di decisività del fatto (y; - intervenuto depauperamento del patrimonio della società convenuta - di cui si lamenta l'omesso esame. Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, in forza del principio della causalità adeguata, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale, laddove lo stato di incapienza o il fallimento del debitore, sopravvenuti nel corso del procedimento rivolto all'accertamento del diritto del creditore, con la conseguente difficoltà di quest'ultimo di ottenere il soddisfacimento, interrompono detta sequenza assumendo - quali fattori idonei a produrre, da soli, l'evento - rilevanza esclusiva ed assorbente nella causazione del danno lamentato, trattandosi di fatti autonomi, eccezionali ed atipici rispetto alla serie causale già in atto, che comportano la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni (Cass. 22973/17).

Pertanto, il primo motivo di ricorso va rigettato. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2233 comma 2 c.c. e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali del D.M. n. 55/2014, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. Ti ricorrente sostiene che le spese a lui liquidate dalla Corte d'Appello di Bari (C 510,00 per il compenso, oltre al rimborso forfettario del 159/0 IVA, e a C 42,38 per esborsi) siano inferiori ai minimi fissati dei parametri ministeriali, tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da C 1.100 a C 5.200).

Il motivo è fondato. 11 credito accertato a favore del ricorrente è di C 4.500; tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da C 1.100 a 5.200), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale risulta porsi al di sotto dei minimi imposti dal d.m. n. 55/2014, pari a euro 510 per la fase di studio, euro 510 per la fase introduttiva, curo 945 per la fase istruttoria ed euro 810 per la fase decisoria, riducibili fino al 70% per la fase istruttoria e fino al 50% per le altre fasi alla stregua dell'articolo 4, primo comma, del medesimo decreto ministeriale.

Va precisato che, poiché l'impugnato decreto risale al 2019, trova applicazione il testo del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, con la duplice conseguenza che:

a) i minimi sono inderogabili (Cass. 1421/21);

b) la riduzione al 70 per cento per la fase istruttoria va intesa nel senso che l'importo ridotto non può essere inferiore al 70 per cento dell'importo base; il nuovo testo infatti recita: « Per la fase istruttoria l'aumento e di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento». Ti ricorso va quindi accolto limitatamente al secondo motivo, con cassazione dell'impugnato decreto nella parte relativa alla liquidazione delle spese e rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio. PQM La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in altra composizione,