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Ordinanza — n. 25176/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim by declaring unconstitutional the requirement to file a pre-extraction request before seeking equitable compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25176/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of an equitable compensation claim for unreasonable administrative process duration. The appellant argued that the Appellate Court of Perugia incorrectly refused the claim because a prior pre-extraction request was not filed, citing Article 54, paragraph 2, of Legislative Decree 112/2008. The Court ruled that this statutory requirement was unconstitutional following a recent Constitutional Court decision, thereby invalidating the lower court's reasoning and remanding the case for a new decision on the compensation claim.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 2, d.l. 25/06/2008, n. 112; Art. 117, para. 1, Cost.: The requirement to file a pre-extraction request prior to claiming equitable compensation for unreasonable administrative process duration is unconstitutional as it violates the right to a court and the right to an effective remedy.

Parole chiave

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equitable compensation unreasonable duration administrative process constitutional illegitimacy pre-extraction request Legislative Decree 112/2008 remedy effectiveness rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112
34/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
Art. 117, comma 1, Cost.
195/2011) per contrasto con l'art. 117, cc).
Art. 6.1 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 46.1 CEDU
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art 738 c.p
5, 1, 89/2001 ed art 738 c.p.c., in relazione all'art.360, co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 34/2019 della Corte Costituzionale
Ordinanza n. 5977/2020 della Corte di Cassazione
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA ei-DeLz tu sul ricorso 3171-2019 proposto da: D'ONOFRIO MICHELE ARCANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE DONATO, 10, presso lo studio dell'avvocato LUIGI COMITO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA PARILLO; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580 - IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;3024 - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che il sig. Michele Arcangelo D'ON0Huo ricorre per la cassazione del decreto n. 2955/2018 con cui la Corte di Appello di Perugia — da lui adita con l'opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della 1. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato —ha confermato il rigetto della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un processo davanti al giudice amministrativo; che la corte perugina ha fondato la decisione di improponibilità della domanda sul rilievo del mancato deposito dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai sensi dell'articolo 54 co. 2, d. 1. 112/2008; che il ricorso si articola in quattro motivi; che con il primo motivo viene denunciata, in riferimento all'art 360, 1° co, n.

3) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art 54 d. 1. 112/2008; che con il secondo motivo, subordinato al primo, viene denunciata l'omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di. causa ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; che con il terzo motivo viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art 3, co. 5, 1, 89/2001 ed art 738 c.p.c., in relazione all'art.360, co. 1, n. 4 c.p.c.; che con il quarto motivo viene chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art 54, c. 2°, del decreto-legge 25/06/2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella 1. n. 133/2008, come modificato dall'art. 3, c. 23°, Allegato 4, del d. lgs. 104/2010 e dall'art. 1, c. 3°, lett. a), n. 6), d. lgs. 195/2011) per contrasto con l'art. 117, cc). 1 Cost., in relazione agli artt. 6.1, 13 e 46.1 della C.e.d.u. (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) poiché subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione dell'irragionevole durata dei giudizi amministrativi alla previa presentazione dell'istanza di prelievo; che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha presentato controricorso che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 14/12/2020, per la quale il P.G. presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte;

Ritenuto: che il quarto motivo di ricorso è fondato - e assorbe i primi tre - poiché nelle more del giudizio è sopravvenuta la sent. n. 34/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (dichiarazione di illegittimità costituzionale da intendersi riferita, come questa Corte ha chiarito nell'ordinanza n. 5977/20, anche al testo dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 anteriore alle menzionate modificazioni); che è quindi venuta meno la norma ai sensi della quale la Corte d'appello di Perugia aveva rigettato l'opposizione, confermando il rigetto della domanda di equa riparazione; che il decreto va quindi cassato affinché la Corte d'appello di Perugia si pronunci sulla domanda del ricorrente all'equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto; che al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio