Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25175/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses incidental appeal on fee calculation but quashes main appeal regarding legal costs allocation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25175/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the main appeal regarding the erroneous calculation of legal fees but declared the incidental appeal inadmissible due to lack of specific itemized breakdowns. While the main appeal was upheld, leading to the quashing of the lower court's decision on cost allocation, the incidental challenge by the opposing counsel failed because it did not detail the specific tariff violations required for admissibility. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Naples for a new hearing with a different judge to address the corrected cost distribution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 383, comma 1; Art. 384, comma 2; Art. 2233, comma 2 c.c.: The Court of Cassation declares an incidental appeal inadmissible if the appellant fails to specify the individual calculations and tariff items violated, as the judge's discretion on minimum and maximum fees constitutes a vicio in iudicando requiring precise identification for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal fees calculation incidental appeal admissibility tariff violation cost allocation quashing of judgment remittal to tribunal forensic tariff limits petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 383, comma 1 c.p.c.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
9.Passando all'esame del ricorso incidentale dell'avvocato Vittorio Alongi, con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 384, comma 2, 383, comma 1 cod.
Art. 2233, comma 2 c.c.
e dell'art. 2233, comma 2 cod.civ., in riferimento Ric.
Art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002
11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
art. 378 cod. proc.civ
19-11-2020 -3- ricorso incidentale affidato ad un motivo e pure illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc.civ..
art. 2909 cod.civ
Il mancato rilievo e la nuova pronuncia sulla riparto delle spese costituisce perciò violazione dell'art. 2909 cod.civ.
art. 2233, comma 2 cod.civ
e dell'art. 2233, comma 2 cod.civ., in riferimento Ric.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22983/2014
Cass. 28113/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 8795-2016 proposto da: DE BELLIS FEDERICA, DE BELLIS ALBERTO quali procuratori di MARIA ROSARIA MAGLIONE , elettivamente domiciliati in Roma, Via G Palumbo 3, presso lo studio dell'avvocato Claudio Ronchietto, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Maglione; - ricorrenti - contro MAURO LAURA, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Alongi con studio in Napoli via Fedro,4; - controricorrente - nonchè contro 21-45/z° ALONGI VITTORIO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio dell'avvocato Livia Sega, rappresentato e difeso da sè stesso e dall'avvocato Patrizia Alongi; -controricorrente e ric. incidentale - nonchè contro PARISIO PAOLA, RINALDI ALESSANDRA, RINALDI MARGHERITA, CORTESE FERDINANDO„ ALONGI VITTORIO, VARVESI ENRICO, VARVESI ROBERTA, VARVESI FRANCESCA, VARVESI GIANFRANCO, VARVESI GIULIANA, FOLINEA VITTORIO, DE PALMA SIMONETTA, URSANO GERARDO, SATURNO ALFONSO, GARGIULO ANTONIETTA, CAIAZZO ELVIRA, CAIAZZO MARIA, CAIAZZO EDOARDO; - intimati - avverso la sentenza n. 1920/2016 del Tribunale di Napoli, depositata il 15/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte; udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Lucio Capasso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità per quello incidentale; udito per i ricorrenti principali l'Avvocato Claudio Ronchietto per delega scritta che ha concluso come in atti;

FATTI DI CAUSA 1.Federica De Bellis e Alberto De Bellis, in qualità di procuratori generali della loro madre Maria Rosaria Maglione, hanno impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli emessa all'esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con l'ordinanza n. 11492/2011 aveva accolto il ricorso Ric. 2016 n. 08795 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -2- incidentale di Paola Parisio ed altri limitatamente al motivo sub c) relativo alle spese ed in particolare all'erronea liquidazione della parcella presentata nell'interesse della Parisio ed altri. 2.La Suprema corte aveva accolto la censura secondo la quale nella liquidazione della parcella presentata, nell'interesse dei medesimi ricorrenti in cassazione, nell'ambito del processo di divisione giudiziale intentato da Tiziana Guerriero e Nicolà Varvesi e conclusosi con il decreto di approvazione del processo verbale di sorteggio, era stato violato il minimo tariffario che, tenuto conto del valore della causa e dell'applicazione dello scaglione corrispondente, ammontava ad euro 24.015,00 e non ad euro 21.810,01) come erroneamente determinato nel provvedimento impugnato. 3.A seguito di riassunzione da parte di Paola Parisio, Margherita e Alessandra Rinaldi il Tribunale di Napoli provvedeva sulla liquidazione delle spese legali del primo grado sulla scorta della rideterminazione vincolata in euro 24.015 e argomentando che la massa medio tempore si era estinta condannava Maria Rosaria Maglione al pagamento delle spese di giudizio di primo grado per l'intera somma di euro 24.015 in favore dell'avvocato Vittorio Alongi antistatario. 4.11 giudice del rinvio liquidava, inoltre, come disposto nell'ordinanza rescindente le spese del giudizio di legittimità ponendole interamente a carico della Maglione e lo stesso statuiva riguardo alle spese del giudizio rescissorio. 5.La cassazione della sentenza emessa nel giudizio di rinvio è chiesta da Alberto e Federica De Bellis quali procuratori della madre Maria Rosaria Maglione con ricorso affidato a due motivi, ed illustrato da memoria ex art. :378 cod. proc. civ., cui resistono Laura Mauro con controricorso e Vittorio Alongi con distinto controricorso proponendo quest'ultimo, a sua volta, Ric. 2016 n. 08795 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -3- ricorso incidentale affidato ad un motivo e pure illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc.civ.. 6.Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Paola Parisio, Alessandra Rinaldi, Margherita Rinaldi, Ferdinando Cortese, Enrico Varvesi, Roberta Varvesi, Francesca Varvesi, Gianfranco Varvesi, Giuliana Varvesi, Vittorio Folinea, Simonetta Del Palma, Gerardo Ursano, Alfonso Saturno„ Antonietta Gargiulo, Elvira Caiazzo, Maria Caiazzo, Edoardo Caiazzo.

RAGIONI DELLA DECISIONE 7.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1101 e 2909 cod. civ., degli art.91,92, 324, 383,392 e 394 cod. proc. civ. per avere il tribunale condannato Maria Rosaria Maglione alla piena ed integrale rifusione delle spese della precorsa fase di primo grado senza considerare che il giudizio di scioglimento di comunione all'origine della decisione impugnata si era concluso con la diversa statuizione riguardante le spese di lite in forza della quale le stesse erano state poste per tre quarti a carico della massa e per un quarto a carico di Maria Rosaria Maglione. 7.1.

Detta statuizione era stata impugnata dagli odierni ricorrenti ma l'impugnazione era stata respinta dalla cassazione che aveva accolto il solo ricorso incidentale per la parte relativa all'errata individuazione del minimo tariffario proposto da Parisio ed altre. 7.2. Pertanto, in conseguenza dell'esito del ricorso in cassazione, assume parte ricorrente, si era formato il giudicato interno sulla percentuale di spese a carico esclusivo della Maglione, un quarto, e ad essa il giudice del rinvio avrebbe dovuto necessariamente conformarsi, di talchè errata era la decisione di porre le spese del giudizio di divisione Ric. 2016 n. 08795 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -4- esclusivamente a carico della Maglione sulla ritenuta o meglio rilevata circostanza che medio tempore la massa si era estinta.

Si tratta invero di circostanza non decisiva poiché in tal caso la quota disposta a carico della massa avrebbe dovuto essere posta a carico dei singoli partecipanti in proporzione alla quota di ognuno e non esclusivamente a carico della Maglione. 7.3.La censura è fondata in quanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto rilevare d'ufficio il giudicato formatosi in ordine alla misura, un quarto, della partecipazione esclusiva delle spese poste a carico della Maglione e formatosi per effetto del rigetto del ricorso in cassazione proposto sul punto.

Il mancato rilievo e la nuova pronuncia sulla riparto delle spese costituisce perciò violazione dell'art. 2909 cod.civ. e delle disposizioni sul giudizio di rinvio.

8. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 91,92,132,383,394 e 395 cod. proc. civ. per avere il giudice del rinvio condannato la Maglione all'integrale rifusione delle spese della precorsa fase rescindente innanzi alla Cassazione con una motivazione apparente, nonostante il contestuale rigetto del ricorso incidentale Varvesi e l'accoglimento solo parziale del ricorso Parisio limitatmente 8.1.L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'esame della censura in esame, dal momento che il rilievo del giudicato interno assorbe la presente contestazione. 9.Passando all'esame del ricorso incidentale dell'avvocato Vittorio Alongi, con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 384, comma 2, 383, comma 1 cod. proc. civ. e dell'art. 2233, comma 2 cod.civ., in riferimento Ric. 2016 n. 08795 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -5- all'art. 360, comma 1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla liquidazione effettuata dal giudice di rinvio a favore dell'avvocato, senza tener conto della parcella depositata nell'ambito del giudizio di primo grado e non confutata nè contestata. 9.1.La censura è inammissibile. 9.2.Costituisce principio consolidato che il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio "in iudicando" così come quello per la violazione dell'art. 2233, comma 2, cod.civ., e, pertanto, per l'ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un'inammissibile indagine sugli atti di causa (cfr.

Cass.22983/2014; id.28113/2020). 10.Atteso l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l'assorbimento del secondo, va cassata la sentenza in relazione al ricorso principale con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinchè proceda al giudizio di rinvio secondo i richiamati principi e provveda altresì alle spese del giudizio di legittimità. 11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del si 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2016 n. 08795 sez. 52 - ud. 19-11-2020 -6- La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata ín relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del si 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così de