Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal violation and decisive facts in the grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Bonanno inadmissible because it failed to specify the violated legal norm or the decisive factual issue contested. The appellants argued the lower court erred in rejecting the ten-year prescription defense and ignoring usucapion, while the court of first instance found voluntary compensation for construction work under Article 1252 of the Civil Code. The supreme court ruled that the appeal did not identify the specific law breached nor the crucial historical fact omitted by the appellate judgment, rendering the complaint procedurally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specify the violated legal norm or the decisive factual issue contested by the lower court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1336-2017 proposto da: BONANNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale An- gelico 38, presso lo studio dell'avvocato Chiara Correnti, rappre- sentato e difeso dagli avvocati Giada Ferrara, Francesco Patti; - ricorrente - contro CALVO FRANCESCO, DE FELICE CIANCIO CARMELA, elettivamente domiciliati in Roma, Via G.Pisanelli 2, presso lo studio dell'avvocato Francesca Romana Fuselli, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Bonanno Feldmann; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 874/2016 della Corte d'appello di Catania, depositata il 31/05/2016;
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 1336/2017 Numero sezionale 1918/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 25158/2021Data pubblicazione 16/09/2021 07/09/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -il sig.
Giuseppe Bonanno, promittente venditore, impugna per cas- sazione la sentenza della Corte d’appello di Catania che in accogli- mento dell’appello proposto da Francesco Calvo e Carmela De Feli- ce Ciancio, promissari acquirenti, ha rigettato la domanda di risolu- zione del contratto preliminare da lui proposta con citazione notifi- cata nel 1996; -il Bonanno aveva dedotto a fondamento della domanda di risolu- zione del contratto preliminare di compravendita intervenuto fra le parti il 3 settembre 1985 ed avente ad oggetto un appartamento sito in Catania, che erano rimasti insoluti alcuni effetti cambiari ri- lasciati in pagamento del corrispettivo; -l’adito Tribunale di Catania aveva accolto la domanda attorea ed i convenuti sccombenti appellavano la statuizione deducendo l’erroneità del rigetto dell’eccezione di prescrizione decennale dell’azione di risoluzione per inadempimento, l’erroneo rigetto delle istanze istruttorie volte ad accertare l’avvenuto pagamento a mez- zo compensazione in virtù di accordo stipulato fra le parti ed aven- te ad oggetto l’esecuzione da parte del Calvo di lavori di muratura in due appartamenti, posti all’ultimo piano del medesimo edificio ove si trova quello oggetto del preliminare, su incarico della sig.ra Milazzo e del suo procuratore generale Giuseppe Bonanno; -gli appellanti deducevano, altresì, l’erroneità del rigetto della do- manda di usucapione per non avere la corte d’appello rilevato l’interversio possessionis; -la Corte d’appello di Catania ha ritenuto fondato il secondo motivo di gravame riguardante l’allegata compensazione volontaria ex art.1252 cod. civ. e, alla stregua dell’istruttoria testimoniale svolta in appello, ha ravvisato la prova dell’effettiva esecuzione dei lavori, 2 F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 1336/2017 Numero sezionale 1918/2021 che non furono mai pagati, e dell’accordo intervenuto fra le parti Numero di raccolta generale 25158/2021Data pubblicazione 16/09/2021 per la reciproca elisione delle rispettive ragioni di credito; - la corte territoriale ha riformato quindi la sentenza del primo giu- dice e accolto la domanda riconvenzionale di trasferimento coattivo del bene ex art. 2932 cod. civ.; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Bonanno con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria , cui resi- stono i controricorrenti; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazio- ne di legge con inesatta applicazione della giurisprudenza della Corte nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; -assume il ricorrente di avere sempre contestato il credito invocato in compensazione da parte dei promissari acquirenti; -afferma in proposito il ricorrente che tale contestazione sarebbe contenuta nelle note di udienza autorizzate e depositate in Corte d’appello all’udienza del 14/3/2011 ed in comparsa conclusionale, sempre nell’ambito del giudizio di appello; -il ricorrente deduce, inoltre, l’illogicità della sentenza che non ave- va valorizzato la circostanza della mancata richiesta di restituzione degli effetti insoluti e la valutazione delle prove testimonial; -il motivo è inammissibile; - come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 23745/2020 in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col 3 F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 1336/2017 Numero sezionale 1918/2021 precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito Numero di raccolta generale 25158/2021Data pubblicazione 16/09/2021 di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; -ebbene, nel caso di specie, il motivo non specifica la norma violata ma contesta la decisione con argomenti inidonei ad inficiare la pro- nuncia sia con riguardo alla violazione di legge che con riguardo al- la motivazione non essendo indicato il fatto storico decisivo oggetto di discussione fra le parti e non esaminato dalla corte di merito; -il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifu- sione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura li- quidata in dispositivo; -rileva il collegio l’insussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liqui- date in euro 2300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, ol- tre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge; respin- ge la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezio- ne civile il 7 settembre 2021. 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 1336/2017 Numero sezionale 1918/2021 Numero di raccolta generale 25158/2021Il Presidente Data pubblicazione 16/09/2021 Rosa Maria Di Virgilio 5 F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I