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Ordinanza Interlocutoria — n. 25154/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to determine if lawyer's assignment of litigation costs violates civil code prohibition on representing clients in contested rights.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25154/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to allow parties thirty days to submit observations regarding the validity of a credit assignment contract. The core issue involves whether an attorney who later represented the debtor in litigation could validly assign the resulting litigation costs to another party. The court noted that while the assignment likely violates the prohibition on lawyers acquiring rights subject to judicial contestation, the specific timing of the original judgment's finality remains unclear.

Regesto Legislator

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Art. 1261 c.c.; Art. 384, para. 3 c.p.c.: The prohibition on lawyers acquiring rights subject to judicial contestation applies to assignments of litigation costs where the underlying dispute was already contested, but the court must first determine if the original judgment had become final at the time of assignment.

Parole chiave

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lawyer assignment of credit prohibition on contested rights litigation costs assignment civil code nullity remand for observations judicial contestation finality of judgment notificazione scritta

Disposizioni normative citate

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Art. 1261 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre evidenziare che a norma dell'art. 1261 c.c. gli avvocati "...
Art. 384, para. 3 c.p.c.
art. 1261 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre evidenziare che a norma dell'art. 1261 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29834 del 20/11/2018
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11144 del 16/07/2003
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11144 del 16/07/2003, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 24/02/1984
nel caso di cessione di un credito relativo a controversia definita con sentenza in giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 24/02/1984, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 536 del 23/02/1973
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24559-2019 proposto da: DI GREGOLI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avv. RENZO PECORELLA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro BORTOLAZZO FRANCO - intimato - avverso la sentenza n. 327/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con contratto del 26.6.2015, ritualmente notificato al ceduto Bortolazzo Franco, Di Gregoli Massimo ha ceduto all'avv.

Pecorella Renzo il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Gorizia n. 247/2012, che aveva condannato il predetto Bortolazzo al pagamento, in favore del Di Gregoli, delle spese di lite, a conclusione di un giudizio in cui quest'ultimo era stato assistito proprio dall'avv. Pecorella. Con successiva scrittura del 2.12.2015, non notificata al ceduto, il Di Gregoli ed il Pecorella hanno sciolto, per mutuo dissenso, il contratto di cessione di cui anzidetto. In data 30.3.2016 il Di Gregoli ha notificato al Bortolazzo atto di precetto, che costui ha opposto, eccependo la carenza di titolarità del credito in capo all'intimante, opposto.

Con sentenza n. 1609/2017 il Tribunale di Treviso ha accolto l'opposizione. Ha interposto appello avverso detta decisione il Di Gregoli e la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell'appellante Bortolazzo, con la sentenza impugnata, n. 327/2019, ha rigettato il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di Gregoli Massimo, affidandosi a cinque motivi. Bortolazzo Franco, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre evidenziare che a norma dell'art. 1261 c.c. gli avvocati "... non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni".

La giurisprudenza più recente di questa Corte interpreta in modo estensivo l'espressione "diritti sui quali è sorta contestazione", affermando espressamente la sussistenza della Ric. 2019 n. 24559 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -2- violazione del divieto in esame nell'ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l'azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la ratio della norma -la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati- la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma diritti sui quali è sorta contestazione" (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 29834 del 20/11/2018, Rv. 651663). Si ritiene invece che la sopra richiamata ratio della norma implichi la non operatività del divieto nel caso in cui la cessione riguardi un credito in relazione al quale non sia ancora sorta una controversia giudiziaria (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11144 del 16/07/2003, Rv. 565151). Nel caso di specie, è certo che la controversia sia sorta, posto che la cessione intervenuta tra il Di Gregoli e il Pecorella ha avuto ad oggetto un credito derivante da una precedente sentenza (precisamente, la sentenza n. 274/2012 del Tribunale di Gorizia), conclusiva di un giudizio civile nel quale l'odierno ricorrente era stato assistito proprio dal professionista, resosi cessionario del credito derivante dalle spese di lite liquidate dalla predetta decisione.

Il ricorrente, tuttavia, non precisa se quest'ultima fosse passata in decisione, o meno, all'epoca della cessione, né se ciò sia avvenuto in seguito. Circostanza, questa, rilevante ai fini della validità dell'operazione negoziale, posto che questa Corte, in alcuni più risalenti precedenti, ha escluso l'operatività del divieto di cui all'art. 1261 c.c. nel caso di cessione di un credito relativo a controversia definita con sentenza in giudicato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1319 del 24/02/1984, Rv. Ric. 2019 n. 24559 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -3- 433447 e Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 536 del 23/02/1973, Rv. 362564). Il tema della nullità del contratto di cessione del credito intercorso tra il Di Gregoli ed il Pecorella in data 26.6.2015, d'altro canto, non risulta in alcun modo affrontato nel corso del giudizio di merito, né dalle parti, né dalla Corte distrettuale, pur trattandosi di questione rilevante ai fini della decisione della controversia. L'eventuale nullità della cessione originaria, infatti, produrrebbe effetti anche sull'accordo di scioglimento del 2.12.2015, intercorso tra le medesime parti di quello del 26.6.2015, e, di conseguenza, sulla titolarità del credito oggetto della presente controversia.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 384, terzo comma, c.p.c., il Collegio ritiene opportuno assegnare alle parti ed al Procuratore Generale un termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, per depositare osservazioni e memorie sulla questione relativa alla validità del contratto di cessione del 26.6.2015, rinviando la causa a nuovo ruolo. PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti ed al Procuratore Generale un termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, per depositare osservazioni e memorie sulla questione relativa alla validità del contratto di cessione del 26.6.2015 intercorso tra il ricorrente e l'avv.

Pecorella Renzo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in