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Ordinanza — n. 25147/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of factual summary violating procedural requirements under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25147/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to provide a summary of the case facts as required by law. The applicant, Owekha David, challenged a lower court's rejection of his subsidiary protection claim without detailing the procedural history or arguments. The court ruled that this omission prevented the verification of the admissibility and merit of the grievances, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a summary of the case facts to enable the court to understand the grounds for the challenge and verify its admissibility, pertinence, and merit.

Parole chiave

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procedural admissibility summary of facts Code of Civil Procedure subsidiary protection inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 3 c.p.c.
3 dell'art. 366 c.p.c., "essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte" (così Cass.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
art. 366 c.p
3 dell'art. 366 c.p.c., "essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte" (così Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10072/2018
366 c.p.c., "essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte" (così Cass. 10072/2018 e Cass.
Cass. 7025/2020
10072/2018 e Cass. 7025/2020).
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Testo completo

Yri ar 1_2 ORDINANZA sul ricorso 25838-2019 proposto da: OWEKHA DAVID, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA SCHERA, giusta delega in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2020 che lo rappresenta e difende ope legis; 2855 - controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4943/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

51. R.G. 25838/2019 PREMESSO CHE Owekha David ricorre per cassazione avverso il decreto 30 luglio 2019, n. 4943 del Tribunale di Torino, che ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria da egli proposta. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è del tutto privo della esposizione dei fatti del processo, limitandosi la premessa dell'atto a individuare il provvedimento impugnato e a dire che il medesimo ha rigettato il ricorso fatto valere. Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritta a pena di inammissibilità dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., "essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte" (così Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 1 dicembre 2020. Il Presidente 4, (