Ordinanza Interlocutoria — n. 24939/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18434-2016 proposto da: RULLO GERARDO, rappresentato e difeso dall'Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MAGAROTTO ANGELO, MAGAROTTO GIANPAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO COLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANNA MARIA SGARBI, giusta procura in calce 1563 al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 348/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere LORENZO ORILIA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 24939/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cpc. CONSIDERATO CHE 1 Col primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 76 disp. att. cpc, 210 e 213 cpc e della legge n. 241/1990, ritiene erroneo l'assunto della Corte d'Appello sulla rinunzia alla domanda di riduzione in pristino, perché fondato su un atto di citazione in un giudizio nel quale i Magarotto non erano stati parti e quindi illegittimamente prodotto, posto che solo le parti e i loro difensori muniti di procura possono prendere visione ed estrarre copia degli atti della causa nella quale sono costituiti.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18434-2016 proposto da: RULLO GERARDO, rappresentato e difeso dall'Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MAGAROTTO ANGELO, MAGAROTTO GIANPAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO COLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANNA MARIA SGARBI, giusta procura in calce 1563 al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 348/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2021 dal Consigliere LORENZO ORILIA; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.
ALESSANDRO PEPE; , / / / RITENUTO CHE 1 La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 348/2016 resa pubblica il 26.2.2016, ha respinto l'impugnazione proposta da Gerardo Rullo contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Modena - sez. distaccata di Carpi n. 80/2007) che aveva a sua volta rigettato la domanda di riduzione in pristino e risarcimento danni per violazione di distanze legali da lui avanzata contro i vicini Benvenuto e Angelo Magarotto. Per giungere a tale conclusione la Corte bolognese, dopo avere dato atto che nel corso del giudizio di gravame il giudizio era stato interrotto per la morte di Benvenuto Magarotto e riassunto dall'appellante nei confronti degli eredi (Angelo, Gianpaolo e Carmen), ha osservato: - che il tema della lite era ormai circoscritto alla domanda risarcitoria avendo il Rullo rinunziato alla domanda di riduzione in pristino; - che la successiva applicazione della disciplina più restrittiva sulle distanze (prevista dal PRG del 2000) è condizionata dal mancato completamento delle opere e nel caso in esame non risultava neppure allegato che al momento dell'entrata in vigore del predetto PRG i fabbricati dei Magarotto fossero ancora in fieri; - che il diritto al risarcimento del danno si era estinto per prescrizione quinquennale, considerando il tempo trascorso tra l'ultimo giorno in cui si sarebbe prodotto il danno da illecita attività edilizia e la data di proposizione della domanda; - che la soccombenza dell'appellante ne comportava la condanna al rimborso delle spese di lite anche in favore di Carmen Magarotto, erede del convenuto Benvenuto Magarotto. 2 Contro tale sentenza il Rullo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dai Magarotto.
Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 cpc. CONSIDERATO CHE 1 Col primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 76 disp. att. cpc, 210 e 213 cpc e della legge n. 241/1990, ritiene erroneo l'assunto della Corte d'Appello sulla rinunzia alla domanda di riduzione in pristino, perché fondato su un atto di citazione in un giudizio nel quale i Magarotto non erano stati parti e quindi illegittimamente prodotto, posto che solo le parti e i loro difensori muniti di procura possono prendere visione ed estrarre copia degli atti della causa nella quale sono costituiti.
Richiama altresì le disposizioni pubblicistiche che disciplinano l'accesso agli atti e rileva che i Magarotto avrebbero dovuto quanto meno chiedere l'autorizzazione a produrre l'atto in giudizio. Ritiene inoltre che l'azione ripristinatoria (inquadrabile nello schema della negatoria servitutis) è imprescrittibile. 2 Col secondo motivo il Rullo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2947 cc rimproverando alla Corte d'Appello di avere rilevato la prescrizione del diritto alla tutela risarcitoria senza considerare gli atti interruttivi rappresentati da alcune missive inviate con raccomandate del 23 maggio 1992, 23 luglio 1993, 13 gennaio 1998, 6 dicembre 1999 e 22 novembre 2000 con le quali si contestava l'illegittimo comportamento dei Magarotto e li si invitava a provvedere al ripristino dei luoghi con minaccia di ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni. 3 Col terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 DM n. 1444/1968 nonché dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150/1942 circa la violazione delle norme di edilizia e le distanze nelle costruzioni rimproverandosi alla Corte d'Appello di non avere fatto / applicazione dell'art. 9 del citato DM che prescrive una distanza di dieci metri tra gli edifici. 4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 92 cpc nonché 24, 111 Cost. e 6 CEDU per avere la Corte d'Appello omesso di compensare le spese, stante il contegno processuale del ricorrente, improntato costantemente alla lealtà e probità.
Altro errore compiuto dalla Corte d'Appello sarebbe - ad avviso del ricorrente - quello di averlo condannato a rimborsare le spese anche a Carmen Magarotto che, avendo rinunziato all'eredità, aveva chiesto ed ottenuto l'estromissione al giudizio. Precisa che non era a conoscenza della avvenuta rinunzia all'eredità e di avere rinunziato alla domanda appena ne è venuto a conoscenza. RITENUTO NECESSARIO in relazione al primo motivo di gravame esaminare il verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 6.10.2015 davanti alla Corte d'Appello di Bologna;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di appello contenente il verbale di conclusioni