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Ordinanza Interlocutoria — n. 24934/2021 — snciv Generato dall'IA

Court orders public hearing to address procedural delay claim start date and procedural sanction legality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24934/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the interlocutory order inadmissible and scheduled a public hearing for the merits of the appeal. Creditors argued the six-month statute of limitations for claiming unreasonable procedural delay should start from the final distribution payment, not the bankruptcy closure date, while also challenging the procedural sanctions imposed. The court accepted the arguments as raising significant issues of law and fact, necessitating a full public trial to determine the correct interpretation of the relevant statutes.

Regesto Legislator

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Art. 4 I.n. 89/2001; Art. 327 cod. proc. civ.: The court must determine if the appeal raises relevant legal questions requiring public hearing rather than summary dismissal.

Parole chiave

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unreasonable procedural delay bankruptcy proceedings statute of limitations procedural sanctions public hearing requirement false application of law interlocutory order durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 4 I.n. 89/2001
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 in relazione all'art.
Art. 327 cod. proc. civ.
1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ. dell'art.
Art. 5-quater I.n. 89/2001
- il 25 giugno 2018 con conseguente tempestività del ricorso ex legge Pinto depositato il 23 gennaio 2019; -inoltre la Corte d'appello di Campobasso ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento di euro 1000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 5-quater I.n.
Art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
11-03-2021 -2- -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 119 I.f.
dell'art. 119 I.f., dell'art.
Art. 58 I.n.69/2009
119 I.f., dell'art. 58 I.n.69/2009 e dell'art.
Art. 150, comma 1, d.lgs.5/2006
art. 327 cod. proc. civ
1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ.
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Testo completo

C k. ( -V t ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7257-2020 proposto da: CENTAURO FRANCESCO, MAINOLFI GUERINO, CONDELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, Via G Avezzana 6, presso lo studio dell'avvocato Matteo Acciari, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Guaraldi; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso, depositata il 04/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -con ricorso depositato il 23/1/2019 Guerino Mainolfi, Francesco Centauro e Giuseppe Condello hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare della Trasporto Logistica Molise s.r.I., aperta con sentenza di fallimento dichiarato il 25/1/2006 e nella quale hanno svolto domanda di ammissione al passivo a seguito della quale per effetto dell'esecutività del riparto finale erano stati soddisfatti per la maggior parte del credito ; -l'istanza è dichiarata improponibile con decreto monocratico della Corte d'appello e in sede di opposizione rigettata e ritenuta manifestamente infondata con decreto collegiale della Corte d'appello; -la Corte d'appello ha ritenuto che il termine semestrale per l'esercizio dell'azione per l'irragionevole durata del processo decorre dalla data del decreto di esecutività del riparto finale intervenuto il del 21/7/2016 e non dal momento della chiusura della procedura fallimentare, disposta con decreto del 23/5/2017, non comunicato e, pertanto, divenuto definitivo - considerando il termine lungo per l'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - il 25 giugno 2018 con conseguente tempestività del ricorso ex legge Pinto depositato il 23 gennaio 2019; -inoltre la Corte d'appello di Campobasso ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento di euro 1000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 5-quater I.n. 89/2001 a titolo di sanzione processuale avuto riguardo alla manifesta infondatezza della domanda proposta da ciascuno di essi; -la cassazione del decreto collegiale è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero di giustizia; considerato che:

Ric. 2020 n. 07257 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -2- -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 in relazione all'art. 6, paragrafo 1 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ. dell'art. 119 I.f., dell'art. 58 I.n.69/2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs.5/2006 per avere erroneamente ritenuto che il termine semestrale entro il quale proporre l'azione per l'equa riparazione inizia a decorrere da quello in cui finisce la sofferenza per l'irragionevole durata del fallimento e coincidente con la data di pagamento del credito ammesso e non dalla definitività del provvedimento di chiusura del fallimento; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n,.3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,23 e 24 Cost in relazione all'art. 5 quater, I.n.89/2001 ed agli artt. 91 e 92 e 96 cod. proc. civ.„ nonché violazione dell'art. 6, paragrafo 1 CEDu, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.; -assumono i ricorrenti l'illegittimità della condanna al pagamento di euro 1000,00 ciascuno in applicazione dell'art. 5 quater I.n. 89/2001 a seguito dell'accoglimento del primo motivo ed altresì l'illegittimità costituzionale per violazione dei canoni di ragionevolezza ed uguaglianza delle parti che agiscono in giudizio al fine di far valere il diritto all'equa riparazione; -ritiene il collegio che i motivi del ricorso pongano questioni la cui rilevanza renda opportuna la trattazione in pubblica udienza e pertanto dispone provvedersi in conformità.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 07257 sez. 52 - ud. 11-03-2021 -3- La Corte dispone fissarsi la pubblica udienza per la la trattazione del presente ricorso. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile dell'Il marzo 2021. Il presidente 4