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Ordinanza Interlocutoria — n. 24933/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 24933/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24933/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cass. 950/2011); -la cassazione del decreto collegiale è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero di giustizia; considerato che: -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 in relazione all'art. 6, paragrafo 1 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ. dell'art. 119 I.f., dell'art. 58 I.n.69/2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs.5/2006 per avere erroneamente ritenuto che il termine semestrale entro il quale proporre l'azione per l'equa riparazione inizia a decorrere da quello in cui finisce la sofferenza per l'irragionevole durata del fallimento e coincidente con la data di pagamento del credito ammesso e non dalla definitività del provvedimento di chiusura del fallimento; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. per nullità del decreto decisorio per avere la corte territoriale deciso senza preventivamente sottoporre alle parti la questione della decadenza dell'azione oggetto del rilievo d'ufficio; -ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso ponga la questione dell'interpretazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 - che stabilisce il momento dal quale proporre, a pena di decadenza, la domanda di riparazione da irragionevole durata e che lo individua in quello di sei mesi dalla decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva - con riferimento alle procedurkfallimentari alle quali non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007; -si tratta di questione che, ad avviso del Collegio, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza e pertanto dispone provvedersi in conformità.

Regesto Legislator

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art. 327 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 24933/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 950/2011); -la cassazione del decreto collegiale è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero di giustizia; considerato che: -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 in relazione all'art. 6, paragrafo 1 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ. dell'art. 119 I.f., dell'art. 58 I.n.69/2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs.5/2006 per avere erroneamente ritenuto che il termine semestrale entro il quale proporre l'azione per l'equa riparazione inizia a decorrere da quello in cui finisce la sofferenza per l'irragionevole durata del fallimento e coincidente con la data di pagamento del credito ammesso e non dalla definitività del provvedimento di chiusura del fallimento; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. per nullità del decreto decisorio per avere la corte territoriale deciso senza preventivamente sottoporre alle parti la questione della decadenza dell'azione oggetto del rilievo d'ufficio; -ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso ponga la questione dell'interpretazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 - che stabilisce il momento dal quale proporre, a pena di decadenza, la domanda di riparazione da irragionevole durata e che lo individua in quello di sei mesi dalla decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva - con riferimento alle procedurkfallimentari alle quali non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007; -si tratta di questione che, ad avviso del Collegio, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza e pertanto dispone provvedersi in conformità.

Parole chiave

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perenzione dell'azione termini di ricorso restituzione dell'indennità per lavoro ridotto sospensione della procedura di fallimento decorrenza del termine sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 327 cod. proc. civ
1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ.
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 18344/2019 proposto da: GRINZATO FRANCESCO, BENINCASA SALVATORE, BALZI GIACOMO, FACCIOLI GIUSEPPE, FACCIOLI CLAUDIO, CASARIN SEVERINO, SIMOLI GIAMPAOLO, CIAN VIRGINIO, ANTONELLO MICHELE, ORLANDIN GIORGIO, SCANTAMBURLO GIOVANNI, PIZZATO DANILO, MERLO RICCARDO, BONA UGO, BOSCOLO BERTO GRAZIANO, DE MARCHI MARINA, RUBINATO NORMA, RAMAZZOTTI BENITO, BIANCO STEFANO, FIORINDO ANGELO, BAILONI RENATO, VIANELLO GIANCARLO, BIA GRAZIANO, PENZO VITTORIO, CACCIN GIANCARLO, RAMPIN FABRIZIO, MARTINELLO LINO, MANDARANO GAETANO, MOSCA DAVIDE, FREZZA SILVANO, BELLINATO FERDINANDO, FAGGIAN MARIO, TERRIN FRANCO, BIGONI ALBERTO, VENTURINI ORESTE, BEGGIO LUCIANO, BOEMO ANDREA, ZANOT RENZO, FINOTTO CARLO, GARBIN PIETRO, CARRARO ROBERTO, POZZATO LIBERO, COSMA FRANCESCO, ARMELLIN BRUNO, SETTE ARGENTINO, MASON DIEGO, MARCHIORI RICCARDO, CACCIN ADRIANO, NARDO GIAMPAOLO, DALLA COSTA MAURIZIO, BOVO CLAUDIO, GUIN RENATO, CARRARO LUIGI, CEMOLIN RENZO, SALMASO SANDRO, BIRELLO MAURO, MICHIELI LUCIANO, GAMBALUNGA GIOVANNI, TREVISAN DANIELE, FRIZZA ALBERTO, GIACHI MASSIMO, BOTTIN PAOLO, ZUANON ROBERTO, FRANZOLIN SILVIA, LUISE BIANCA, FUSINI PAOLO, VESCO ALIGHIERO, BUGIN MARIO, MICHIELI CLAUDIO, CHIOZZOTTO PIERLUIGI, TASCA LUIGI, CROVATO LUCIANO, GARBO SANTE, SCUDELLARO FABIO, SILVESTRI ODORINO, BANZATO PAOLO, BELLAN GIANI, BRAGHIN ARMANDO, LUNARDI GIOVANNI, BELLANI SEVERINO, FILIPPO GIANCARLO, MENEGHELLO GIANFRANCO, BORTOLONI LORENZO, MALAGUTTI MARCO, PIZZATO RENATO, MORETTO LUIGI, BORELLA LUIGI, BRENDOLIN FEDERICO, STRADIOTTO LUCIA, SCUSSAT GIULIANO, IOVINO RENATO, BOSCOLO ROMINA, SARTORE LUCA, VENZO SILVANO, TOFFANELLO BERARDO, GIOLO CARLO, COMELLATO GIANFRANCO, ANDERLONI FRANCESCO, PAVAN MAURIZIO, CACCIATORE GIUSEPPE, POLETTO RENATO, BARDELLA MARIO, BARISON CLAUDIO, FURLAN ALFREDO, BALLIN MAURIZIO, GAZZETTA GRAZIANO, BERNARDI GUIDO, PURISIOL PAOLO, VIARO MARCO, PIZZIGHELLA ROBERTO, MANCIN MARIO, BELLOTTO ALBERTO, CAMPION VALENTINO, PIZZATO ROBERTO, SONATO BRUNA, BARACCO NAZZARENO, BOSCOLO BRAGADIN MAURIZIO, DE PIERI TIZIANO, VEDOVATO MAURO, DONADEL GIACOMO, MICHIELI BRUNO, BERTO DINO, TAMAI ROBERTO, CASTELLARO SILVANO, PRESCHERN ROBERTO, RUSSO GIUSEPPE, SCHIAVON EMILIO, FORNER MICHELA, CABIANCA MAURO, FERRARESE FLAVIANO, SCARPA MASSIMILIANO, GALVAN RAFFAELE, KOGLER CLAUDIO, CARRARO ANTONELLO, BERTAN GIANCARLO, DE ROSSI ARMANDO, FAVERO FRANCESCO, MORETTO MARIO, ROMANELLO ALBERTO, SALVALAIO GINO, SALVALAIO GUIDO, SALVALAIO MATTEO, SCARPA ANTONIO, SALVAGNIN LUIGI, TORMEN FRANCESCO, BASSO ANDREA, CANOVA GIANFRANCO, ALTAFINI MARIO, ALTAFINI LVIO, FREZZA CARLO, GUZZINATI MAURO, BARBIERI GIANNI, BALBONI MAURIZIO, TAGLIANI SERGIO, BOMBARDI TIZIANO, CALLEGARI RICCARDO, SELLERI LIVIANO, BENATI RUGGERO, POLA SANTE, MARCHESINI PAOLA, LERCKER ANTONIO, FORTINI FRANCO, BARBIERI GIANCARLO, PEDRIALI STEFANO, BORGHI FAUSTO, IAZZETTA GENNARO, MONTI VITTORINO, TOMASI LUCIANO, BIANCONI ANTONIO, BIANCONI FIORENZO, MENEGATTI ALESSANDRO, GHISI MAURO, BREGOLI MARCO, CAVICCHI MASSIMO, GATTI RENZO, BRUNO SERGIO, SVELTI CLAUDIO, FERRARI VIDMER, MAURO VINCENZO, SANMARCHI BRUNO, TOSELLI GIUSEPPE, MESSERI MARIA GRAZIA, FORTINI MARINA, MAGNANINI ALBERTO, CORSO TIZIANO, CREPALDI GILBERTO, TASSONE NICODEMO, GOTTARDI FULVIO, COLOMBI ANTONIO, DAVANZO ERNESTINO, PERETTO MARIO, ZAGO GIUSEPPE, MARTINUZZI FLAVIO, CRISTOFOLINI ENRICO, BERNARDONI CLAUDIA, PODDESU SANDRO, CASAGRANDE ALDA, LOMBARDI ADRIANO, BAGA GIUSEPPE, TALAMONI SANDRO, GIONGO MANUELA, DANUTI SERENELLA, MARCHETTI CLAUDIO, POLONIOLI ALESSANDRA, MENESTRINA NARCISO, VEKIC NADA, MARTINI MAURIZIO, GRANUZZO MARCO, DI VITA GIOVANNI, DANUTI MARA, SIMEONI ROBERTO, ANDERLONI FRANCO, FIORASI FLAVIO, ZAGHI MAURO e per lui gli eredi ZAGHI LORIS e ZAGHI MARIKA e BARICORDICRISTINA, MICHIELI SERGIO e per lui gli eredi MICHIELI MONICA e MICHIELI CLAUDIO e MICHIELI LUCIANO e OSTE GIORGINA, SAORIN UBALDO e per lui gli eredi BOTTARO MARIA e SAORIN MASSIMO e SAORIN SABRINA, SANTINELLO FERRUCCIO e per lui gli eredi SANTINELLO NICOLETTA e SANTINELLO CARLO, VIGHESSO POMPEO e per lui gli eredi DINON DANIELA e VIGHESSO DANIEL e VIGHESSO WAILER, GUZZINATI DANIELE e per lui gli eredi ROSSI CARLA e GUZZINATI MARCO, DESTRO GIANNINO e per lui gli eredi MALENGO CLARA e DESTRO MONICA e DESTRO SIMONE, FOSSONI CRISTIAN quale erede di FOSSONI GUALTIERO, FORTINI MARINA quale erede di FORTINI PAOLO, FORTINI GIULIANO e per lui gli eredi FORTINI LORIS e FORTINI GINA e FORTINI FRANCESCA e FORTINI GINO e FORTINI FRANCA e FORTINI FRANCO e FORTINI EMANUELE e FORTINI GIOVANNI e FORTINI ALBERTO, LAURENTI ANTONIO e per lui gli eredi CREPALDI MARIA TERESA e LAURENTI GIOVANNI e LAURENTI MILVA, COMAZZETTO NADIA quale erede di COMPAGNO GUGLIELMO, MENGOLI VITTORIA quale erede di MALISARDI MAURO, TREVISAN VITTORINO e per lui gli eredi GUERRA OLIMPIA e TREVISAN BARBARA e TREVISAN SIMONE, CANAZZA RINO e per lui gli eredi VALLESE ALIDA e CANAZZA DANIELE e CANAZZA DANIELA e CANAZZA GABRIELE, VISENTIN SILVANO e per lui gli eredi ALBERTIN CLAUDIA e VISENTIN ALICE e VISENTIN SIMONE, TORRESIN BRUNO e per lui gli eredi DAL GESSO LOREDANA e TORRESIN CHRISTIAN e TORRESIN ERIKA, QUERZE' ERCOLE e per lui gli eredi NALDI FRANCA e QUERZE' ANDREA, LAZZARO DARIO e per lui gli eredi FINOTTI ANNA e LAZZARO TANIA, FERRARESE THOMAS quale unico erede di MARCATO FRANCO, GUERRA GIANCARLO e per lui gli eredi GUSELLA OLIVIANA e GUERRA STEFANO e GUERRA ALESSIO e GUERRA UMBERTO e GUERRA SIMONE, LONGO DANILO e per lui gli eredi BETTIN SILVANA e LONGODINA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato MATTEO ACCIARI, rappresentati e difesi dall'avvocato BRUNO GUARALDI; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 28/11/2018, R.G.n. 344/2018 V.g., Cron. n. 4222/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte rilevato che: -Francesco Grinzato e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati impugnano per cassazione il decreto collegiale della Corte d'appello di Venezia con cui è stata dichiarata d'ufficio la decadenza dalla possibilità di proporre l'azione per l'indennizzo da irragionevole durata del Fallimento Telenit Telecomunicazioni s.p.a. dichiarato con sentenza del Tribunale di Venezia in data 20/2/1992 e chiuso con decreto del 6/7/2017 per mancata rispetto del termine semestrale ex art. 4 I. n. 89/2001; - ad avviso della corte territoriale il termine per l'esercizio dell'azione per l'indennizzo da irragionevole durata del processo iniziava a decorrere dal 24/10/2006, data della dichiarazione di esecutività del quarto riparto parziale che aveva consentito l'integrale soddisfacimento delle ragioni di credito vantate dai ricorrenti, tutti lavoratori dipendenti della Telenit, nella procedura concorsuale ;-a sostegno della conclusione la corte territoriale invocava l'orientamento di questa Corte secondo il quale "il dies a quo coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento ed il dies ad quem con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo o, in difetto, la sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento" (cfr.

Cass. 950/2011); -la cassazione del decreto collegiale è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati anche da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Ministero di giustizia; considerato che: -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 in relazione all'art. 6, paragrafo 1 CEDU, all'art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt.111 e 117 della Cost., nonché violazione dell'art. 327 cod. proc. civ. dell'art. 119 I.f., dell'art. 58 I.n.69/2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs.5/2006 per avere erroneamente ritenuto che il termine semestrale entro il quale proporre l'azione per l'equa riparazione inizia a decorrere da quello in cui finisce la sofferenza per l'irragionevole durata del fallimento e coincidente con la data di pagamento del credito ammesso e non dalla definitività del provvedimento di chiusura del fallimento; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ. per nullità del decreto decisorio per avere la corte territoriale deciso senza preventivamente sottoporre alle parti la questione della decadenza dell'azione oggetto del rilievo d'ufficio; -ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso ponga la questione dell'interpretazione dell'art. 4 I.n. 89/2001 - che stabilisce il momento dal quale proporre, a pena di decadenza, la domanda di riparazione da irragionevole durata e che lo individua in quello di sei mesi dalla decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva - con riferimento alle procedurkfallimentari alle quali non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007; -si tratta di questione che, ad avviso del Collegio, rende opportuna la trattazione in pubblica udienza e pertanto dispone provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte dispone fissarsi la pubblica udienza per la trattazione del presente ricorso. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella