Italian court dismisses appeal claiming construction defects must be severe; appellate court correctly distinguished between aesthetic flaws and functional impairment under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy dismissed the condominium's appeal against the Second Instance Court's rejection of a claim for damages under Article 1669 of the Civil Code. The appellant argued that construction defects causing aesthetic issues constituted 'serious defects' warranting liability, while the appellee contended the flaws were merely cosmetic. The court ruled that the appellate judge correctly determined the defects only affected the building's appearance without compromising its functionality or enjoyment, thus falling under warranty provisions rather than the stricter liability regime of Article 1669.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1669 c.c.; Art. 1667 c.c.: For construction contracts involving long-lasting buildings, defects must impair functionality and enjoyment to trigger extracontractual liability under Art. 1669 c.c., rather than merely affecting aesthetics or decor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i ..1) I ORDINANZA sul ricorso 6409-2016 proposto da: CONDOMINIO ALFA II, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Parisi, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Marco Favarò; - ricorrente - contro ALFA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 199, presso lo studio dell'avv. Antonietta Giannuzzi, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall'avv. Giovanni Valentino; -con troricorrente- avverso la sentenza n. 1291/2015 della CORTE d'APPELLO DI PALERMO, depositata il 09/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: 'Od -la Corte d'appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda, proposta dal Condominio Alfa II nei confronti di Alfa Costruzioni S.r.l., costruttore dell'edificio, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c.; -diversamente dal primo giudice, il quale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo che i vizi compromettevano il godimento dell'edificio, la Corte d'appello ha ritenuto che i vizi lamentati non avessero i requisiti di gravità richiesto dall'art. 1669 c.c. per giustificare la responsabilità del costruttore; -per la cassazione della sentenza il Condominio Alfa II ha proposto ricorso, affidato a un solo motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.; -si sostiene che la corretta applicazione della norma, come intesa dalla giurisprudenza di legittimità, imponeva di riconoscere la gravità dei difetti dedotti; -infatti, ex art. 1669 c.c., i vizi gravi non si identificano con i soli vizi incidenti sulla staticità dell'edificio, essendo sufficiente che ne risulti una apprezzabile menomazione del godimento; -Alfa Costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso; -le parti hanno depositato memorie.
Considerato che: -il ricorso è infondato; -in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art.1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la Ric. 2016 n. 06525 sez. 52 - ud. 10-03-2021 -2- valutazione degli elementi di fatto del caso concreto.
Al giudice di merito spetta altresì stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (Cass. n. 22093/2019; n. 8577/2005); -è stato altresì precisato che, in tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature (Cass, n. 27315/2017); -ebbene, nella sentenza impugnata non si leggono affermazioni in contrasto con tali principi; -infatti, la Corte d'appello ha esaminato singolarmente i vizi e ha concluso che:
a) alcuni di essi riguardavano "ornamenti di decoro dei locali tetinici ovvero aspetti non funzionale degli impianti o, ancora l'utilizzazione di locali tecnici in situazioni eccezionali o possibili futuri inconvenienti, per altro nemmeno accertati dal consulente tecnico d'ufficio»;
b) altri difetti, pur in astratto significativi, non potevano ritenersi gravi nel caso concreto, tenuto conto della conformazione dei luoghi, che rendeva normali i fenomeni di infiltrazioni per i muretti posti a ridosso di terreno vegetale;
c) altri difetti ancora, quali la lesione di intonaco e il difetto del manto bituminoso della rampa d'accesso Ric. 2016 n. 06525 sez. S2 - ud. 10-03-2021 -3- carrabile al garage, erano di entità talmente modesta da non essere nemmeno apprezzabili nelle foto; -non è vero perciò, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, che la Corte d'appello abbia negato in via di principio che possano costituire gravi difetti ex art. 1669 c.c. anche quelli che non compromettono la staticità, durata e conservazione del fabbricato, né ha negato a priori la possibilità che anche fenomeni di infiltrazioni o umidità possano integrare la relativa nozione; -essa piuttosto ha riconosciuto, sulla base di un esame analitico dei vizi, che quelli denunciati, per il loro modo di atteggiarsi nel caso concreto, integravano vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c. e non gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c.; -secondo la Corte d'appello i vizi denunciati incidevano solo sull'aspetto estetico e decorativo dell'edificio, senza comprometterne la funzionalità; -tali considerazioni sono perfettamente in linea con i principi di cui si denuncia la violazione; -infatti, perché i difetti dell'opera integrino la fattispecie di cui all'art.1669 c.c., non basta che il vizio comprometta la sola estetica, ma occorre, che, oltre l'estetica, sia compromessa la funzionalità ed il godimento dell'immobile e delle singole sue funzioni (Cass. n. 1468/1999; n. 6092/2000); -consegue da quanto sopra che, sotto la veste della violazione di legge, costituisce nella specie oggetto di censura l'apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito (Cass., S.U., n. 34476/2019); -si sostiene ancora da parte del ricorrente che la Corte d'appello avrebbe dovuto dar credito alle osservazioni del consulente tecnico di parte, disponendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; -è tuttavia evidente l'inammissibilità di un simile rilievo in questa sede;
Ric. 2016 n. 06525 sez. 52 - ud. 10-03-2021 -4- -in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova Cm, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 22799/2017); -in conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese; -ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema d