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Ordinanza — n. 24922/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24922/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24922/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20929-2016 proposto da: BOBBA NADIA, ZULATO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREINA GILI; - ricorrenti - contro CONDOMINIO PRESIDENT VIA NOMIS COSSILLA NN 14,16,18 IN PERSONA DELL'AMM.RE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 14, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA BISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 990/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p; Ordinanza — n. 24922/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Quasi tre anni dopo, precisamente il 6 maggio 2010, l'amministratore delle parti comuni gestite dal condominio President (dott. Gallazzi) «riuniva i consiglieri dei vari lotti e faceva propria la decisione del colore delle tende come già assunta dai singoli lotti» (pag. 8, secondo capoverso, della sentenza). Sulla scorta di tali premesse di fatto, la corte d'appello ha ritenuto, in conformità al primo giudice, che la delibera del 2010 del condominio President, impugnata dai ricorrenti, fosse meramente riproduttiva di quella del 2007 del condominio Via Nomis di Cossilla n. 16 del 2007, la quale aveva già carattere deliberativo sul punto delle caratteristiche delle tende.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari decisione di non sollevare obiezioni opposizione tardiva proprietà per piani diritto di petizione

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c., i sigg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20929-2016 proposto da: BOBBA NADIA, ZULATO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREINA GILI; - ricorrenti - contro CONDOMINIO PRESIDENT VIA NOMIS COSSILLA NN 14,16,18 IN PERSONA DELL'AMM.RE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 14, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA BISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 990/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLO COSENTINO; \ RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I sigg. Nadia Bobba e Giovanni Zulato hanno proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Torino che, confermando la pronuncia del tribunale della stessa città, ha rigettato il gravame dagli stessi formulato nei confronti del Condominio President Via A. Nomis di Cossilla nr. 14, 16, 18 e Via Pinchia 10 e 12 al fine di far annullare la delibera condominiale assunta in data 6 maggio 2010, relativa all'approvazione del colore delle tende da sole che insistono sulla facciata del condominio.

La corte d'appello rileva, in primo luogo, che i sigg. Bobba e Zulato sono comproprietari di un'unità abitativa sita in Via Nomis di Cossilla n. 16, sicché l'ente di gestione preposto a decidere sul punto, ossia sul colore delle tende che insistono sulla facciata, è, appunto, il condominio dì Via Nomis di Cossilla n.

16. Nell'impugnata sentenza si precisa che tale condominio fa parte, insieme ad altri, di un più vasto complesso immobiliare denominato "President", composto da più stabili, con accesso da diversi numeri civici di Via Nomis di Cossilla e di Via Pinchia, ciascuno costituito in condominio a sé, con proprio amministratore; tutti tali condomini sono dotati di identico regolamento; l'amministratore del condominio President gestisce le parti comuni dei diversi stabili. Secondo la ricostruzione dei fatti svolta nella sentenza impugnata, l'assemblea del condominio di Via Nomis di Cossilla n. 16, ove si trova l'immobile di proprietà degli odierni ricorrenti, nella riunione del 15 maggio 2007 deliberava che le tende in facciata dei singoli appartamenti dello stabile dovessero essere uniformi a quelle già istallate nei condomini di Via Nomis di Cossilla n. 12 e n.

14. Quasi tre anni dopo, precisamente il 6 maggio 2010, l'amministratore delle parti comuni gestite dal condominio President (dott. Gallazzi) «riuniva i consiglieri dei vari lotti e faceva propria la decisione del colore delle tende come già assunta dai singoli lotti» (pag. 8, secondo capoverso, della sentenza). Sulla scorta di tali premesse di fatto, la corte d'appello ha ritenuto, in conformità al primo giudice, che la delibera del 2010 del condominio President, impugnata dai ricorrenti, fosse meramente riproduttiva di quella del 2007 del condominio Via Nomis di Cossilla n. 16 del 2007, la quale aveva già carattere deliberativo sul punto delle caratteristiche delle tende.

Poiché quest'ultima delibera non era stata impugnata dai sigg. Bobba e Zulato, i medesimi dovevano ritenersi privi di interesse ad agire per l'impugnativa della delibera del 2010 oggetto del presente giudizio. La corte territoriale, conseguentemente, respingeva sia l'impugnativa di tale delibera, sia la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli appellanti in relazione alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nei loro confronti dal Comune di Torino per non aver rimosso le tende esterne, in violazione della delibera stessa. Il Condominio President ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 2 marzo 2021, per la quale il controricorrente ha depositato una memoria. Con l'unico motivo di ricorso, riferito al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., i sigg. Nadia Bobba e Giovanni Zulato deducono l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare nella parte in cui il giudice d'appello ha erroneamente attribuito alla delibera del 2007 carattere precettivo e non meramente interlocutorio. Secondo i ricorrenti, la mancanza di contenuto decisorio della delibera del 15 maggio 2007 sarebbe ricavabile, in primo luogo, dal contenuto dell'ordine del giorno dell'assemblea («relazione di eventuale installazione tende da sole lato via Nomis di Cossilla») e, in secondo luogo, dal raffronto con il contenuto del verbale di assemblea del 6 maggio 2010, laddove l'ordine del giorno indicato è proprio «approvazione colore tende strada».

Confrontando i due ordini del giorno, si argomenta nel mezzo di ricorso, risulterebbe evidente come la delibera del 2010 non sia meramente ripetitiva ma abbia, al contrario, una portata innovativa e un carattere precettivo; la delibera del 2007, per contro, sarebbe meramente interlocutoria ed esplorativa, cosicché gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto interesse alla relativa impugnazione. Da ultimo i ricorrenti corroborano il proprio assunto sottolineando come la sanzione amministrativa irrogata dal Corpo di Polizia municipale in data 24 maggio 2010 faccia riferimento alla delibera del 6 maggio 2010, unica munita di valenza precettiva, e non a quella del 2007.

Il motivo è inammissibile. Premesso che, a seguito della modifica apportata alla numero 5 dell'art.360 c.p.c. dal decreto-legge n. 83/2012, il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione non rientra più tra i motivi di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 23940/17: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia»), risulta tranciante la considerazione che parte ricorrente aspira, evidentemente, ad una diversa valutazione, rispetto a quella operata dal giudice di merito, in ordine al carattere precettivo o meramente interlocutorio della delibera condominiale del 2007.

Il motivo tende dunque ad una revisione dell'interpretazione di detta delibera senza, tuttavia, denunciare alcuna violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale (cfr. Cass. 27136/17: «in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali»).

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 5.100, oltre C 200 per esborsi e accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,