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Ordinanza — n. 24917/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court judgment regarding land subdivision contract dispute and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24917/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Monte San Vito against a definitive judgment from the Court of Appeal of Ancona. The municipality argued violations of procedural rules and errors in cost allocation, but the court found the primary complaint to be a mere clerical mistake correctable via a separate correction procedure rather than a cassation appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the municipality was ordered to pay the litigation costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A simple material error in the operative part of a judgment, such as misallocating litigation costs contrary to the reasoning, does not constitute a ground for cassation if it can be corrected under the specific correction procedures provided by law.

Parole chiave

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material error correction cassation admissibility litigation costs allocation procedural defect clerical mistake remedy contributi di urbanizzazione restituzione di fondo obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice del gravame condannato il Comune alla liquidazione delle spese in favore di Centro Bitumi Vallesina s.p.a.
Art. 287 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
2041 e 2042 c.c., nonché dell'art. 18 della L.
art. 1292 c.c
art. 112 c.p
Nella specie non vi è stata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
art. 18 legge n. 349/86
4 c.p.c., per non aver la Corte di merito pronunciato sulla domanda residuale proposta anche ai sensi dell'art. 18 legge n. 349/86 ed in particolare non statuito su tutti i danni richiesti dal Comune.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28309 del 2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6555/2016 R.G. proposto da COMUNE DI MONTE SAN VITO (ANCONA), in persona del Sindaco p.t., Avv. Sabrina Sartini, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mastri e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'Avv. Andrea Del Vecchio; - ricorrente - contro DE ANGELIS MARIA LUISA, erede universale di Stoppani Alberto, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Domenella e Ranieri Felici e con loro elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 11, presso lo studio dell'Avv.

Giuseppe Lorè; - controricorrente e ricorrente incidentale condizionata - e contro ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V., in perboa del Dirigente Procuratore Giuseppe D'Avenio, rappresentata e difesa dall'Avv.. Federica Scafarelli con l'Avv. Cristiano Migli e elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, Via Giosuè Borsi n.4; - con troricorrente - e contro ALLIANZ S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore; CENTRO BITUMI VALLESINA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1034/2015 depositata il 16 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Comune di Monte San Vito, in relazione alla convenzione di lottizzazione stipulata in data 27/07/74 con i proprietari dell'area interessata dalla medesima - Stoppani Agostino, Stoppani Antonio e Stoppani Alberto - evocava dinanzi al Tribunale di Ancona (causa n. 1901/88) Guasoni Giovanna nella qualità di erede di Stoppani Agostino, Guasoni Giuliana, Stoppani Isabella Maria e Stoppani Francesco Saverio nella qualità di eredi di Stoppani Antonio, Stoppani Alberto e la Società Italiana Cauzioni spa e la RAS spa, quali fideiussori dei lottizzanti, per far accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai convenuti Stoppani con la medesima convenzione di lottizzazione con conseguente risarcimento dei danni; - con diverso atto di citazione gli eredi di Stoppani Antonio evocavano il Comune di Monte San Vito e Giuliani Giuliano, in qualità di tecnico comunale, dinanzi al Tribunale di Ancona (causa n.A iI, 1838/88) chiedendo l'accertamento della natura e della quantità delle opere realizzate in relazione alla medesima convenzione, nonché il risarcimento per le prescrizioni aggiuntive "ingiuste" che il tecnico aveva loro imposto durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione; - i giudizi venivano riuniti e, con sentenza non definitiva n. 622/04, il Tribunale di Ancona dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta transazione nel giudizio rubricato al n. 1838/88, disponendo la continuazione per l'altro giudizio; - con sentenza definitiva n. 1374/06, il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere anche nei confronti dell'erede di Stoppani Agostino e della RAS spa, accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava il solo Stoppani Alberto al pagamento delle spese di lite; - sul gravame interposto da Stoppani Alberto e sull'appello incidentale del Comune di Monte San Vito, nonché della Centro Bitumi Vallesina e della Atradius Credit Insurance N.V. (quale cessionaria del portafoglio rami cauzioni ed assicurazione credito della Società Italiana Cauzioni s.p.a.), la Corte di appello di Ancona, riformava la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettava la domanda risarcitoria proposta dal Comune, accertando non solo l'avvenuto adempimento dello Stoppani agli obblighi assunti, ma anche il maggior valore delle opere da lui realizzate rispetto all'importo effettivamente dovuto in relazione alla convenzione stipulata nel 1974 con il Comune e condannava quest'ultimo alla restituzione in favore dell'appellante principale delle somme dallo stesso versate in adempimento della decisione riformata, compensava altresì le spese di giudizio per la metà a fronte della plurima soccombenza dell'appellante sulle questioni preliminari; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Ancona ricorre il Comune di Monte San Vito sulla base di quattro motivi;- l'intimata Maria Luisa De Angelis, in qualità di erede di Alberto Stoppani, resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale condizionato; - resiste con autonomo controricorso Atradius Credit Insurance N.V., in qualità di compagnia assicuratrice di Maria Luisa De Angelis; - sono rimaste intimate l'Allianz s.p.a. e la Centro Bitumi Vallesina s.p.a.; - in prossimità dell'adunanza camerale il Comune ricorrente e la Atradius hanno curato il deposito di memorie illustrative.

Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art.18 legge n.1150/42 e dell'art. 1292 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per avere la Corte di Ancona limitato il giudizio alle obbligazioni scaturenti dalla convenzione di lottizzazione del 1974 senza tener conto della natura solidale e propter rem delle obbligazioni derivanti dalle concessioni successive del cui inadempimento si è doluto il Comune. Più precisamente, il ricorrente sostiene che, in ragione della natura reale delle obbligazioni in esame, l'erede di Alberto Stoppani avrebbe dovuto rispondere anche degli oneri di cui alle concessioni successive sebbene non avesse prestato il proprio consenso, trattandosi di concessioni edilizie richieste per la legittima attuazione delle opere di urbanizzazione, non estranee al progetto di lottizzazione di cui alla convenzione originaria stipulata dai tre germani Stoppani.

Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché dell'art. 18 della L. n. 349/86, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver il giudice di appello condannato lo Stoppani al risarcimento di tutti i danni, ossia dei danni di carattere ambientale e non patrimoniale, conseguenti all'inadempienza dei lottizzanti ed alle violazioni della disciplina urbanistica e di tutela del territorio da essi poste in essere.Per giunta, il ricorrente precisa che se si dovessero assumere come estranee alla convenzione del 27/7/74 le opere di urbanizzazione eseguite in virtù delle concessioni rilasciate successivamente dal Comune e non richieste da Alberto Stoppani, quest'ultimo ne dovrebbe rispondere per ingiustificato arricchimento.

I primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione, sono privi di pregio e non possono trovare ingresso. Va in primo luogo ribadito che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'assunzione da parte del proprietario di un fondo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituisce un'obbligazione pro pter rem nel senso che le previste opere devono essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia. Dunque, la natura reale dell'obbligazione in esame riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata (cfr.

Cass. n. 16401 del 2013; Cass. n. 26805 del 2013; Cass. n. 16999 del 2015). Nella specie, il germano Stoppani Alberto, in virtù della convenzione di lottizzazione del 24/07/1974 stipulata con il Comune, si era obbligato in solido con gli altri proprietari del fondo firmatari dell'accordo alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Trattandosi di un'obbligazione propter rem, Alberto Stoppani era tenuto a rispondere anche degli oneri relativi alle successive concessioni rilasciate nei confronti dei tre proprietari indipendentemente dal dissenso manifestato dallo stesso in ordine alle ulteriori autorizzazioni purchè, però, se ne fosse avvantaggiato.

Sulla base di tali osservazioni, il Comune avrebbe pertanto dovuto provare che il fratello (Alberto) Stoppani aveva effettivamente tratto un vantaggio dalle nuove concessioni cui non aveva aderito e non limitarsi a far valere genericamente la natura reale dell'obbligazione. Sotto un altro profilo, le censure non possono essere accolte a fronte dell'avvenuto adempimento delle prestazioni da parte dei coobbligati - Antonio, Agostino ed Alberto Stoppani - nei confronti del Comune di Monte San Vito, come emerge dalla ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di merito.

Ai fini di accertare detto adempimento, il giudice di appello ha in primo luogo scomputato dal complessivo valore delle prestazioni dovute dai tre germani la quota (pari ad un terzo) di Antonio Stoppani per intervenuta transazione tra i suoi eredi e il Comune idonea a liberare i soli coobbligati contraenti dal vincolo di solidarietà con gli altri comproprietari. Di conseguenza il Comune poteva chiedere all'erede di Alberto Stoppani il pagamento non già dell'intero ma solo dei restanti due terzi in solido esternamente con l'altra condebitrice - la erede di Agostino Stoppani - che tuttavia è rimasta esclusa dal giudizio in quanto non convenuta in riassunzione da nessuna delle parti.

Ebbene, attenendosi alla relazione del CTU, il giudice del gravame ha accertato il valore complessivo delle opere eseguite dalla parte resistente e dall'altro coobbligato - che non ha partecipato né alla transazione né al giudizio in questione - al fine di rapportarlo con la somma residua dovuta nei confronti del Comune. Nell'effettuare tale operazione, seppur il giudice di merito abbia dichiarato di voler prendere in considerazione le sole opere relative alla convenzione di lottizzazione del 1974 per mancata adesione da parte di Alberto Stoppani alle successive concessioni, è comunque emerso che gli oneri di cui alle nuove concessioni erano stati soddisfatti (nella misura del 50%) dall'altro coobbligato, Agostino Stoppani, vincolato non solo alla prima convenzione ma anche alle successive concessioni per aver richiesto personalmente il rilascio delle stesse, unitamente al fratello Antonio, per adesione, la cui quota è stata oggetto di transazione, come sopra chiarito.

Difatti, "[...] le opere complessivamente realizzare da Stoppani Alberto ammontano a lire 547.190.804 e quelle del coobbligato ... ammontano a lire 432.329.614 (pari a lire 488.693.168 al netto della metà della somma di lire 112.727.109, quale maggiore importo dovuto in solido con il fratello che ha richiesto la nuova concessione per gli ulteriori oneri di questa ed anche in questo caso elidendo la responsabilità solidale esterna in ragione del contenuto della transazione)". Ebbene, anche a voler estendere la responsabilità dell'erede di Stoppani Alberto alle opere riguardanti le concessioni successive cui lo stesso non aveva prestato alcun consenso, parte resistente non risulterebbe comunque inadempiente avendo il fratello Agostino pienamente soddisfatto - unitamente ad Antonio per effetto della transazione comprensiva di tutti gli accordi intervenuti con il Comune - l'obbligazione dovuta alla controparte, comprese le prestazioni relative alle concessioni successive, come si evince dal frammento della sentenza succitato.

Del resto, in tema di obbligazioni solidali passive, l'effettuazione integrale della prestazione ad opera di uno dei coobbligati estingue l'intera obbligazione con conseguente liberazione degli altri da ogni ulteriore obbligo nei confronti del creditore (Cfr. Cass. n. 11051 del 2012). Da quanto sopra discende che l'azione di ingiustificato arricchimento al più potrebbe essere esercitata dagli eredi degli altri germani nei confronti dell'erede di Alberto Stoppani, ma non dal Comune che non ha subito nessuna perdita dal riparto interno degli oneri; - con il terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non aver la Corte di merito pronunciato sulla domanda residuale proposta anche ai sensi dell'art. 18 legge n. 349/86 ed in particolare non statuito su tutti i danni richiesti dal Comune.

Anche la terza censura va respinta. Nella specie non vi è stata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c. quanto alla domanda accessoria di responsabilità per i danni, in difetto dei necessari presupposti.Difatti, accertato l'adempimento da parte dei coobbligati di quanto preteso dal Comune, viene meno la questione relativa alla mancata condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ed ambientali, la quale presupponeva la statuizione di un inadempimento della controparte; - con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver il giudice del gravame condannato il Comune alla liquidazione delle spese in favore di Centro Bitumi Vallesina s.p.a. nonostante nella motivazione avesse liquidato tali spese in capo all'appellante.

Il quarto motivo è inammissibile. La doglianza di parte ricorrente non integra gli estremi della violazione dell'art. 91 c.p.c., ma integra un semplice errore materiale determinato da una svista del giudice di merito che, dopo aver correttamente argomentato in motivazione sull'attribuzione delle spese secondo il principio della soccombenza, ha poi previsto nel dispositivo la refusione delle spese processuali sostenute dalla Centro Bitumi Vallesina s.p.a. in capo al Comune e non alla controparte. Ebbene, siffatto errore materiale può essere emendato con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. e non attraverso il ricorso per cassazione (cfr.

Cass. n. 28309 del 2020); - passando all'esame del ricorso incidentale, con cui in realtà si ripropongono le censure alla sentenza di primo grado non esaminate dalla Corte distrettuale in quanto superate dall'accoglimento dell'appello, con il rigetto del ricorso principale rimane assorbito, risultando le doglianze tutte prospettate in funzione dell'eventuale giudizio di rinvio. Conclusivamente, il ricorso principale va respinto, assorbito quello incidentale condizionato Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ed in favore delle sole controricorrenti che hanno svolto difese nel giudizio di legittimità, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'ente locale ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di Monte San Vito alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in favore della controricorrente De Angelis in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, e in favore della Atradius Credit Insurance N.V. in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 1