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Ordinanza — n. 24914/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding unilateral counter-declaration proving simulated sale price under Italian Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24914/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a second-instance judgment that upheld a claim for the payment of a simulated sale price. The appellant argued that the appellate court erred by accepting a unilateral counter-declaration as proof of simulation without requiring the agreement of all parties or contemporaneity with the sale. The court ruled that a counter-declaration is merely an act of ascertainment rather than a negotiable agreement, meaning it can be issued by a single party against whose interest it is drafted and does not need to be simultaneous with the original contract. Consequently, the appellate court correctly applied the law by finding the unilateral declaration sufficient to prove the simulation of the price.

Regesto Legislator

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Art. 1337, 1350, 2722 cod. civ.; A unilateral counter-declaration constitutes an act of ascertainment rather than a negotiable agreement, and thus may be issued by a single party against whose interest it is drafted without requiring the participation of all contracting parties or contemporaneity with the simulated act.

Parole chiave

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simulated sale price unilateral counter-declaration proof of simulation negotiable act act of ascertainment Italian Civil Code contract formation contratto di compravendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1337 cod. civ.
Art. 1350 cod. civ.
Art. 2722 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
artt. 1414, comma 2 c.c
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, comma 2 c.c., 2697 c.c.
art. 2722 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n. 2203
Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084
2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084).
Cassazione civile sez. un., 26/03/2007, n.7246
civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto" (Cassazione civile sez. un., 26/03/2007, n.7246;
Cassazione civile sez. II, 18/02/2015, n.3234
Cassazione civile sez. II, 18/02/2015, n.3234).
Sez. Un. 236011/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13129-2016 proposto da: SOCCORSI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro TINARI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ECUADOR 6, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MASSAFRA, che lo rappresenta e difende;controricorrente - 192 - CL— avverso la sentenza n. 6000/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliera, Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI FATTI DI CAUSA 1.Raffaele Tinari citò in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Fabrizio Soccorsi e Charlotte Demuth per chiedere accertarsi la simulazione relativa dell'atto di compravendita del 22.3.1999 con il quale, unitamente alla Demiuth, aveva trasferito al Soccorsi la proprietà di alcuni immobili al prezzo di £ 360.000.000, deducendo che contestualmente all'atto di compravendita era stata sottoscritta una controdichiarazione dalla quale risultava che il prezzo effettivo era di £ 1.200.000.000.

L'attore lamentò che il prezzo effettivo non era stato pagato ed agì per chiedere al condanna del convenuto al pagamento del saldo. 1.1. Il giudizio si svolse nel contraddittorio del Soccorsi mentre la Demuth rimase contumace. 1.2.11 Tribunale di Roma rigettò la domanda di simulazione poiché la controdichiarazione non era stata sottoscritta da tutte le parti del contratto di compravendita, ma solamente dal Soccorsi e dalla Tinari. 1.3.La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, accolse la domanda sostenendo che la controdichiarazione non è un atto negoziale ma un atto di accertamento che può provenire anche da una sola delle parti, purchè si tratti della parte contro il cui interesse è redatta. 2.Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso Fabrizio Soccorsi sulla base di tre motivi ed ha depositato memorie illustrative in prossimità dell'udienza. 2.1.

Ha resistito con controricorso Raffaele Tinari mentre non ha svolto attività difensiva Charlotte Demuth. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. "per avere la sentenza d'appello omesso di esaminare e valutare, accertata l'esistenza dell'accordo simulatorio, se lo stesso fosse coevo al contratto simulato e fosse stato stipulato da tutte le parti contraenti". Sostiene che la corte di merito, pur distinguendo i tra accordo simulatorio, che deve essere coevo all'atto simulato e proveniente da tutte le parti, e controdichiarazione, che può anche essere successiva all'accordo, non avrebbe tenuto conto che era stato lo stesso Tinari ad ammettere che la Demuth non aveva partecipato all'accordo nell'atto di costituzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dall'omessa consegna della controdichiarazione a tutte le parti, con particolare riferimento alla Demuth che non ne era stata firmataria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, comma 2 c.c., 2697 c.c. e 2733 c.c., degli artt.115 c.p.c., 228 e 229 c.p.c. , in relazione all'art.360 comma 1 n.3 e 5 c.p.c., in quanto, essendo il prezzo un elemento essenziale della vendita, avrebbe richiesto l'accordo di tutte le parti che avevano partecipato all'accordo simulatorio mentre nel caso di specie non era stato sottoscritto dalla Demuth; tale circostanza risulterebbe anche dalla confessione del Tinari e non sarebbe stata contestata. 3.1.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. 3.2. Va in primo luogo evidenziato che non sussiste il vizio motivazionale poiché, a seguito della nuova formulazione dell'art.360 comma 1 n.5 c.p.c., introdotto dalla L. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che attiene all'esistenza della motivazione e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass.

Sez. Unite 8053/2014). 3.3. Nel caso di specie, la corte di merito ha esaminato il profilo relativo alla coevità ed alla provenienza della controdichiarazione ai fini della prova della simulazione.3.4. In conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nella pronuncia 18213/2015, la corte distrettuale ha correttamente ritenuto che il procedimento simulatorio si sostanzia in un accordo simulatorio e in una successiva convenzione negoziale, tanto nell'ipotesi di simulazione assoluta quanto di simulazione relativa. 3.5 La controdichiarazione non è altro che uno strumento probatorio idoneo a fornire la "chiave di lettura" del negozio apparente, caratterizzata dalla sua eventualità e dalla irrilevanza della contestuale partecipazione alla sua stesura di tutti i soggetti protagonisti dell'accordo tanto che l'atto controdichiarativo può anche provenire da uno solo di essi, e sostanziarsi in una dichiarazione unilaterale, perciò solo priva di ogni veste contrattuale (principi tutti ribaditi da Cass.

Sez. Un. 236011/2017). 3.6.Nei rapporti fra le parti, la controdichiarazione costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione e costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale, di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutte i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che gli derivano dall'atto contro cui questa è redatta.( Cassazione civile, sez.

II, 30/01/2013, n. 2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084). 3.7.La corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di prova della simulazione ritenendo che fosse sufficiente la sottoscrizione della controdichiarazione da parte del Soccorsi, contro il cui interesse era stata redatta, a nulla rilevando che essa fosse coeva o posteriore all'accordo simulatorio e che non fosse stata sottoscritta dall'altra comproprietaria.3.8.In definitiva, la corte di merito ha tenuto ben distinto l'accordo simulatorio, che richiede la partecipazione di tutte le parti - le quali assumono la veste di litisconsorti necessari nel processo - dalla controdichiarazione, che costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale.

Poiché la controdichiarazione non si inserisce come elemento essenziale del procedimento simulatorio, essa può provenire dalla parte contro il cui interesse è redatta e non deve essere coeva all'atto simulato. 3.9.Non vi è stata infine violazione delle regole che disciplinano la prova della simulazione del prezzo, che è avvenuta con atto scritto- la controdichiarazione- conformemente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui "la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto" (Cassazione civile sez. un., 26/03/2007, n.7246;

Cassazione civile sez. II, 18/02/2015, n.3234). 3.10.11 ricorso va pertanto rigettato. 3.11.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 3.12.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civil