Italian Supreme Court allows appeal against administrative delay compensation denial due to lack of factual examination and unconstitutional statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially allowed a cassation appeal against a lower court's denial of compensation for unreasonable administrative delay. The appellant argued the appellate court failed to examine whether connected proceedings were substantively treated together, violating the legislative intent to prevent dilatory tactics. The Court found this omission fatal and also accepted the fourth ground because the statutory provision relied upon had been declared unconstitutional by the Constitutional Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2-sexies, lett. e), L. 89/2001; Art. 54, comma 2, D.L. 112/2008: The appellate court must verify if connected proceedings were substantively treated together to apply the presumption of no damage; failure to examine this fact invalidates the decision, and provisions declared unconstitutional cannot be applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA 0 sul ricorso 9874-2017 proposto da: CINTI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', rappresentato e difeso dall'avvocato BEATRICE BELLI; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580 - IN PERSONA 2020 DEL MINISTRO PRO-TEMPORE; 3031 - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di ( y2 consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LUCIO CAPASSO ()/ RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che il sig. Luca CINTI ricorre per la cassazione del decreto della Corte di appello di Bologna che ha rigetto la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di due giudizi amministrativi, tra loro connessi, dal medesimo proposti nei confronti del Ministero dell'Interno nel 2000 e, rispettivamente, nel 2001; tali giudizi erano tra loro connessi perché avevano ad oggetto l'impugnativa dei rapporti informativi concernenti il sig. Cinti, funzionario della Polizia di Stato, per gli anni 1996 e, rispettivamente, 1997. che la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto applicabile - in quanto già in vigore alla data della presentazione della domanda di equa riparazione (24.5.16) - l'art. 2, cc). 2- sexies, lett. e), della legge Pinto ed ha altresì ritenuto che il ricorrente non avesse vinto la presunzione di insussistenza di danno da irragionevole durata del giudizio, prevista da tale disposizione per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto; con ulteriore e autonoma ratio decidendi, la corte distrettuale ha altresì fondato la pronuncia di rigetto della domanda di equa riparazione sul rilievo che nei giudizi presupposti il sig.
Cinti non aveva proposto istanza di prelievo, ai sensi dell'art 54 co. 2, d. l. 112/2008; che il ricorso si articola in quattro motivi; che il Minister() dell'Economia e delle Finanze non ha proposto controricorso; che la causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 14/12/2020; Ritenuto: che con il primo motivo di ricorso, lamentandosi la falsa applicazione dell'art. 2, co. 2- sexies lett. e) 1. 89/2001 e dell'articolo 11 delle preleggi, in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente sostiene che il principio di (tendenziale) irretroattività della legge, consacrato nell'articolo 11 disp. prel. c.c., non consentirebbe di applicare il disposto del vigente testo dell'articolo 2, comma 2 sexies lett. e), 1. 89/2001 nelle cause relative alla non ragionevole durata di processi definiti prima della sua entrata in vigore (1.1.16);che il motivo va disatteso, avendo questa Corte già chiarito che l'art. 2, comma 2- sexies, della 1. n. 89 del 2001, introdotto dalla L ti. 208 del 2015, che ha introdotto una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in tutta una serie di evenienze relative al giudizio presupposto, trova applicazione nei giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della novella, pur quando il giudizio presupposto si sia concluso prima di tale data (Cass. 25323/19;
Cass. 25542/19, Cass. 19741/20); che con il secondo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 co. 1 n.
5) e impropriamente rubricato come «carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia», il ricorrente in sostanza denuncia l'omesso esame dei fatti decisivi individuati nello svolgimento dei giudizi presupposti e, in particolare, nel fatto che tali giudizi, ancorché mai formalmente riuniti, siano tuttavia stati sostanzialmente trattati in maniera congiunta, essendo stati entrambi discussi nella medesima udienza del 2 dicembre 2010, per la quale l'odierno ricorrente aveva depositato, il 29 ottobre 2010, un'unica memoria difensiva; che il motivo va giudicato fondato; la ratio della disposizione che collega alla mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto una presunzione di insussistenza di danno da durata non ragionevole del giudizio va infatti rinvenuta nella volontà del legislatore di dissuadere le parti dall'adozione di tattiche processuali dilatorie o defatigatorie; era dunque onere della corte d'appello verificare se i fatti di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame, vale a dire le concrete modalità di svolgimento dei giudizi presupposti, consentissero di accertare che tali giudizi erano stati trattati, sia dalla parte che dal giudice, come procedimenti riuniti; ossia, in altri termini, di accertare se la mancata richiesta di un formale provvedimento di riunione avesse in alcun modo rallentato o comunque aggravato lo svolgimento dei giudizi stessi; l'omesso esame dei fatti suddetti integra, dunque, il vizio di omesso esame denunciato con il secondo motivo di ricorso, che va quindi accolto; che con il terzo motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione dell'articolo 2, co. 2- bis, legge 89/2001 con riferimento all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c per avere la Corte d'appello negato l'indennizzo anche per il grado d'appello del giudizio principale sull'assunto che "la mancata presenta.zione dell'istanza di riunione [..] si riverbera anche nella fase del secondo ,grado"; che il motivo risulta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo di impugnazione; che con il quarto motivo di ricorso si attinge la seconda ratio decidendi dell'impugnato decreto e si denuncia la falsa applicazione dell'art. 54, co. 2, d. 1. 112/2008, in riferimento all'art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.; che il quarto motivo va accolto, restando la suddetta ratio decidendi caduca.ta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, co. 2, d. 1. 112/2008, recata dalla sopravvenuta sentenza n. 34/2019 della Corte costituzionale; che quindi, in definitiva, devono accogliersi il secondo il quarto motivo di ricorso, disatteso il primo e assorbito il terzo e il decreto impugnato va cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in altra composizione, anche per le sp