Cassation Court dismisses appeal regarding equitable compensation for unreasonable delay after administrative case peremption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by former firefighters against the Rome Court of Appeal's refusal to grant equitable compensation for unreasonable delay. The lower court rejected the claim because the applicants failed to prove they suffered actual prejudice, relying on a rebuttable legal presumption that peremption of the underlying administrative suit negated such prejudice. The Court found the appeal inadmissible due to lack of pertinence, as it did not adequately challenge the appellate court's factual assessment that the applicants' requests were merely procedural tools rather than evidence of real harm.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2 sexies, lett. d) L. n. 89/2001; The provision establishes a rebuttable presumption of no prejudice when an administrative suit is perempted, which can be overcome by contrary evidence of actual and appreciable damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
e ES-C 1\3-T.E- ORDINANZA CO k-CT sul ricorso 34176-2019 proposto da: CANU MICHELE GAVINO, BIANCHI CLAUDIO, GIANNINI FRANCO, LOMBARDI PAOLO, BONETTI VALTER, BRACCO SERGIO, LIGIOS ANTONIO, LOMIS ROMANO, BERARDO ANNA MARIA, CECCHERINI ALFREDO, MANCINI MARCO, MARABOTTI ROBERTO, FACCIA ANTONIO, BOVIO FRANCESCO, PORTALE MICHELE, GAREDDU GIANUARIO PALMIRO, GRATTAROLA SILVANO PIER GIACOMO, MORETTI MARIA GRAZIA, CHELLA SEBASTIANO, LISCIO GIORGIO, MATARESE BARTOLOMEO, 3026 CHECCO LORENZO, FLACCADORO CORRADO, GRABESU GIUSEPPE, P DE VENUTO ANTONIO, MADEDDU ANGELO, ASTIGIANO GIANCARLO, BADINO MAURO, BOCHICCHIO NICOLA, CERISOLA MASSIMO, LA CAPRA GIOVANNI, BERNARDINI ANDREINA, BUGNONE ARMANDO, CRISPINO VINCENZO, LUPI GIOVANNI, BIANCHI MASSIMO, BUSSOLINO LUIGI, FEDELE ALBERTO, MASUCCI ANTONIO, FADDA MARIO, GRANDE VITO, APPENDINO GIUSEPPE, BARUFFA DANILO GIACOMO, MERLO ALBERTO, MARASCO LUIGINO, BRUSA PIETRO, BUNINO PIERO, GENTA GIANFRANCO, FERRAROTTI FRANCO, CATOLA PAOLO, BONSIGNORI FABRIZIO, CASTIGLIA GIANPAOLO, BRACCO CLAUDIO, MAZZETTI DONATA MARIA, CIANCIOSI ROSALBA, DELOGU ROSSANA, CAMILLERI PASQUALE, CORAZZA CARLO ALBERTO, ADRIANI ANDREA, LENTA EZIO, MASSIDDA LUIGI, FANTI GIUSEPPE, MADRAU GIOVANNI BATTISTA, MILANO PIERO, MORINI MARCO, ANDREONE ALDO, GABRIELE GIOVANNI, MANFREDI GUIDO, MANTERO MASSIMO, MASIO FABIO, LOMBINO VINCENZA, BRUERA DOMENICO, BUSSA ELIO, GUERRERA VINCENZO, MAFODDA ROSARIO, MALLARDO ENRICA, ARIU ENZO, CASU COSTANZO GIACOMO, ISONI VITTORINA, MAGLIERI GINO, MILIANI FRANCO, rappresentati e diesi dall'avv.
ENNIO CERIO; - ricorrenti - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580 - IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Nel 2006 i ricorrenti nominati in epigrafe, tutti Vigili del Fuoco, instaurarono davanti al TAR Lazio un giudizio nei confronti del Ministero dell'Interno per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme loro tardivamente corrisposte a seguito degli inquadramenti definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980.
Nel 2012, ancora nella pendenza dalle giudizio, essi chiesero alla Corte d'appello di Perugia l'equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo già maturata e l'adita corte d'appello, con decreto del 2015, liquidò loro un indennizzo di €: 1.300 ciascuno. Nel 2018 il processo presupposto si concluse con decreto di perenzione, ex art. 82, comma 1, c.p.a. e i ricorrenti si rivolsero alla Corte d'appello di Roma per ottenere l'equo indennizzo relativo alla durata del giudizio successiva a quella già oggetto dell'indennizzo di cui alla suddetto decreto della Corte d'appello di Perugia.
La Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda in base alla disposto dell'articolo 2, comma 2 sexies, lettera d), della L. n. 89/2001, argomentando che i ricorrenti non avevano offerto la prova contraria, del cui onere erano gravati, idonea a vincere la presunzione, introdotta da detta disposizione, di insussistenza del pregiudizio da non ragionevole durata del giudizio amministrativo quando quest'ultimo si concluda per perenzione. Ti decreto della Corte d'Appello di Roma è stato impugnato per cassazione dagli odierni ricorrenti sulla scorta di un solo motivo.
Ti Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha depositato controricorso, né in questa sede ha svolto altre attività difensive. La causa è stata chiamata all'udienza camerale del 14 dicembre 2020. Con l' unico motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 89/2001, art. 2, in ordine alla determinazione della ragionevole durata del processo, dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). I ricorrenti argomentano che il loro interesse alla definizione del giudizio amministrativo di fronte al TAR Lazio sarebbe stato dimostrato di reiterate istanze di prelievo e che tale interesse sarebbe alla fine venuto meno proprio e soltanto a causa dell'eccessiva durata del processo.
In linea di diritto nel motivo di ricorso si deduce che le disposizioni in commento andrebbe intesa nel senso «di ritenere sussistente il diritto all'equa riparazione anche in ipotesi di perenzione, qualora l'interesse (recte: il disinteresse, n.d.r.) alla decisione del ricorso sia sopravvenuto per il trascorrere eccessivo del tempo e dunque per un'efficienza del sistema giustizia» (pag. 20, § 16, del ricorso); si argomenta altresì che, nel caso di non accoglimento di tale proposta ermeneutica, si dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, alla luce degli artt. 6 e 13 della CEDU, «nella parte in cui stabilisce che non si ritiene sussistente il pregiudizio dovuto all'irragionevole durata del processo quando viene dichiarata la perenzione della ricorso».
Il motivo è infondato. Nell'impugnato decreto non si afferma che la definizione per perenzione del giudizio amministrativo presupposto costituirebbe una preclusione insuperabile al riconoscimento del pregiudizio da non ragionevole durata del giudizio stesso, ma si afferma che i ricorrenti non solo non avrebbero vinto la presunzione legale (pur sempre superabile mediante prova contraria) di cui all'articolo 2, comma 2 sexies, lettera d), della L. n. 89/2001, ma, per di più, non risulterebbero «aver in concreto subito alcun pregiudizio apprezzabile» (pag. 7, ultimo rigo, del decreto).
La ratio clecidendi non si basa dunque, come si fa mostra di credere nel ricorso per cassazione, sull'interpretazione dell'articolo 2, comma 2 sexies, lettera d), L. n. 89/2001 censurata nel mezzo di impugnazione, ma si basa su un apprezzamento di merito della vicenda dedotta in giudizio che ha indotto la Corte d'Appello di Roma a ritenere che i ricorrenti non abbia offerto la prova dei fatti idonei a superare la suddetta presunzione legale. Il suddetto apprezzamento di merito non è stato adeguatamente censurato nel motivo di impugnazione che, nel § 14 (pag. 19 e segg. del ricorso), si limita a reiterare l'affermazione che la prova contraria alla presunzione di legge sarebbe stata offerta dagli odierni ricorrenti mediante la produzione delle istanze di sollecita fissazione di udienza depositate nel giudizio presupposto; tale affermazione, tuttavia, non si misura con le argomentazioni che hanno indotto la corte territoriale ad affermare che di dette istanze di prelievo non si poteva «escludere il carattere strumentale ai fini dell'instaurazione del presente procedimento» (pag. 8 del decreto); donde l'inammissibilità della doglianza per carenza di pertinenza alle ragioni del provvedimento impugnato.
Così chiarita la ratio decidendi, risulta poi evidente che la questione di legittimità costituzionale posta nel motivo di ricorso risulta in primo luogo carente del requisito della rilevanza; essa, comunque, va altresì giudicata manifestamente infondata, per le stesse ragioni già enunciate in Cass. 16076/20 con riferimento alla diversa, ma a questi fini analoga, disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lett.
a) della 1. n. 89 del 2001; ossia che si tratta di disposizioni che non escludono il diritto all'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, ma introducono presunzioni relative di insussistenza del pregiudizio indennizzabile, sempre superabili mediante la prova contraria circa esistenza ed entità di un pregiudizio reale ed effettivo. Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a regolazione di spese, essendo l'Amministrazione rimasta intimata. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012