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Ordinanza — n. 24388/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as appellate court properly reviewed facts on merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24388/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the costs of the proceedings. The lower appellate court had already conducted a full review of the facts, specifically rejecting the claim that the contractor was responsible for ventilation issues or roofing materials. The Supreme Court affirmed that its role is limited to legal review and cannot re-evaluate the factual findings made by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or evidence considered by the appellate court, and a failure to explicitly mention all evidence does not constitute a violation of the duty to examine decisive facts if the facts were indeed considered.

Parole chiave

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admissibility appeal appellate review factual findings legality control third instance accollo delle spese azione di responsabilità responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. (cfr.
d. Igs. n. 231/2002
di Tione ingiungeva alla ditta individuale Polla Marino Costruzioni il pagamento della somma di euro 19.080,44, oltre interessi ai sensi del d. Igs. n. 231/2002, in favore della ricorrente S.n.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 360 c.p
del comma 1 dell'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014
Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, nonché, successivamente, tra le tante, Cass.
Cass. n. 23940/2017
8053 e 8054 del 2014, nonché, successivamente, tra le tante, Cass. n. 23940/2017 e Cass.
Cass. n. 22598/2018
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Testo completo

14/5/2021 ORDINANZA Contratto di sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27647/2016) proposto da: appalto POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L. (P.I.: 01877990224), in persona del legale rappresentante pro-tempore, POVINELLI LUIGINA (C.F.: PVN LGN 50H52 B783A) e POLLA GIMMI (C.F.: PLL GMM 71R15 L174R), questi ultimi due in qualità di eredi del socio defunto Polla Marino (titolare dell'omonima impresa individuale), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Stefano Pietro Galli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.

Caterina Borelli, in Roma, viale Pinturicchio, n. 45; - ricorrenti - contro POVINELLI VINCENZO & C. S.n.c. (P.I.: 00822540225), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Matteo Sartori e Joseph Masè e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; contro ricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 119/2016 (pubblicata il 26 aprile 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott.

Aldo Carrato; letta memoria depositata dalla difesa della controricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. .

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 17 gennaio 2006 il Tribunale di Trento - sez. dist. di Tione ingiungeva alla ditta individuale Polla Marino Costruzioni il pagamento della somma di euro 19.080,44, oltre interessi ai sensi del d. Igs. n. 231/2002, in favore della ricorrente S.n.c. Povinelli Vincenzo & c., a titolo di saldo per l'esecuzione di lavori di lattoneria presso la scuola elementare di Caderzone. La citata ditta ingiunta proponeva opposizione al provvedimento monitorio e nella costituzione della società opposta, il Tribunale di Trento, con sentenza del 2 febbraio 2015, l'accoglieva parzialmente e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava la ditta individuale Polla Marino Costruzioni al pagamento, in favore della S.n.c. Povinelli, del ridotto importo di euro 12.500,45, oltre iva ed interessi legali dalla prima messa in mora al saldo, oltre che delle spese processuali.

2. Decidendo sull'appello formulato dalla suddetta ditta Polla Marino Costruzioni, Povinelli Luigina e Polla Gimmi, a cui resisteva la S.n.c. Povinelli (che, a sua volta, avanzava appello incidentale), la Corte di appello di Trento, con sentenza n. 119/2016 (pubblicata il 26 aprile 2016), accoglieva parzialmente il gravame principale ed integralmente quello incidentale, condannando gli appellanti principali a corrispondere alla S.n.c. Povinelli gli interessi moratori di cui al d. Igs. n. 231/2002 sulla somma capitale di euro 12.500,45, oltre iva, e regolando le conseguenti spese giudiziali di entrambi i gradi, che venivano compensate per un quarto, con condanna alla rifusione dei residui tre quarti a carico degli appellanti principali.

A fondamento dell'adottata decisione, la Corte trentina, nell'esaminare i motivi degli appellanti principali, rigettava quello principale relativo alla invocata affermazione della responsabilità della S.n.c. Povinelli, dovendosene escludere la sussistenza sulla scorta delle risultanze della c.t.u. e degli altri elementi istruttori acquisiti; accoglieva quello ulteriore degli stessi appellanti principali circa la mancata giustificazione della regolazione complessiva delle spese giudiziali; riteneva fondato l'unico motivo dell'appellante incidentale con riferimento al mancato riconoscimento degli interessi moratori ai sensi del d.

Igs. n. 231/2002, poiché il credito dedotto in giudizio atteneva ad una prestazione di servizi.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, la s.r.l. Polla Marino Costruzioni, Povinelli Luigina e Gimmi Polla (questi ultimi due in qualità di eredi del socio defunto Polla Marino, titolare dell'omonima impresa individuale).Si è costituita con controricorso la Povinelli Vincenzo & C. S.n.c., illustrato da memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il proposto motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti e, più precisamente, un assunto vizio di motivazione incoerente, illogica e contraddittoria. In particolare essi hanno lamentato che la Corte di appello di Trento non avrebbe esaminato, nell'impugnata sentenza, se l'accertato inadempimento della ditta Povinelli Vincenzo & C. S.n.c. - lattoneria e carpenteria in legno - nell'esecuzione delle opere di lattoneria relative sia alla microventilazione che alla macroventilazione, (asseritamente) realizzate in modo differente da quanto progettualmente indicato ed in difformità dalla buona regola dell'arte, poteva essere ritenuta causa da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo dedotto in causa, omettendo ogni motivazione sul punto.

2. Rileva il collegio che il riportato unico motivo proposto è da ritenersi inammissibile perché, sotto forma della deduzione del vizio di omesso esame di un assunto fatto decisivo, i ricorrenti hanno, in effetti, inteso sollecitare in questa sede di legittimità un riapprezzamento delle risultanze fattuali e delle valutazioni di merito compiute nell'impugnata sentenza con riferimento al prospettato inadempimento della ditta Povinelli rispetto all'obbligo di eseguire le opere secondo le indicazioni progettuali e la buona regola dell'arte, che, di per sé solo, avrebbe costituito causa idonea e sufficiente a determinare il degrado del manto di copertura. Pertanto, con la censura in esame, si denuncia un possibile vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, come tale inammissibile ai sensi del novellato n.

5) del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, nonché, successivamente, tra le tante, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018), "ratione temporis" applicabile nella specie, e, con essa, invero, si riproduce la doglianza di merito già proposta con l'atto di appello principale dinanzi alla Corte territoriale, sulla quale la stessa ha espresso una motivazione più che adeguata, prendendo in considerazione le risultanze della c.t.u. (confrontandole anche con le contestazioni della c.t.p. degli odierni ricorrenti) nonché degli altri elementi probatori documentali e scaturenti dalla prova orale assunta.

E alla stregua di questa complessiva valutazione la Corte di appello, con valutazione di merito per l'appunto insindacabile nella presente sede di legittimità, ha escluso che la mancata realizzazione di adeguata ed idonea microventilazione (per la presunta utilizzazione di materiali inadatti) e la mancata esecuzione della macroventilazione (per l'asserita posa della lamiera del manto di copertura del tetto in aderenza alla testa della gronda) potessero essere imputabili alla società subappaltatrice Povinelli s.n.c. . Sul piano generale, è appena il caso di ribadire che, per un verso, il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito demandato alla Corte di cassazione non è configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito e che, per altro verso, il mancato esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia eventualmente dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e i I sulle voci come per legge. V Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della <\\ '1 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 14 ma