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Ordinanza — n. 24385/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; appeal order communicated May 20, but appeal filed September 12, exceeding 60-day limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24385/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory sixty-day deadline. The appellant, a lawyer, argued against the lower court's dismissal of her appeal regarding procedural objections, but the appeal was submitted on September 12, 2016. The court determined that the appeal order was officially communicated to all parties on May 20, 2016, making the September filing untimely under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 3, c.p.c.; Art. 325, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must be lodged within sixty days from the communication of the appellate court's order; failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible regardless of notification status.

Parole chiave

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inadmissible appeal late filing deadline communication of order Civil Procedure Code sixty-day limit legittimazione a contestare licenza notificazione valida inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
Avverso la richiamata sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'avv.
Art. 325, comma 2, c.p.c.
Art. 327, c.p.c.
325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
112 c.p.c., dell'art. 132 nn.
art. 86 c.p
MARIA CONCETTA ARMENI (C.F.: RMN MCN 52E51 F2055), rappresentata e difesa da se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
art. 348-bis c.p
Avverso la richiamata sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'avv.
art. 647 c.p
art. 145 c.p
e del combinato disposto dell'art. 145 c.p.c.
art. 112 c.p
- la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art.
art. 327 c.p
325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25115/2015
Cass. n. 25115/2015, Cass.
Cass. n. 17020/2018
25115/2015, Cass. n. 17020/2018 e Cass.
Cass. n. 12988/2018
17020/2018 e Cass. n. 12988/2018).
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Testo completo

lico:y.2mm ORDINANZA Compensi sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22422/2016) proposto da: professionali AVV. MARIA CONCETTA ARMENI (C.F.: RMN MCN 52E51 F2055), rappresentata e difesa da se stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Tommasina Mazzone, in Roma, Viale Vaticano, n. 84; - ricorrente - contro CONDOMINIO MESSINA DUE LOTTO A (C.F.: 97029630833), in persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Giuseppe Fabio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v.

Vicenza, n. 26; controricorrente- e CIANCIO VINCENZO (C.F.: CNC VCN 46L06 F158V) e SANTORO RITA (C.F.: 5NT RTI 50549 M018F), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza e Carlo Carrozza, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giacobbe, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 24; - altri controricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica n. 917/2014 (pubblicata il 26 aprile 2014); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott.

Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 21 maggio 2004 il Tribunale di Messina ingiungeva al Condominio "Messina Due" (lotto "A") di pagare all'avv. Maria Concetta Armeni la somma di euro 29.083,21 a titolo di competenze professionali forensi per un'espletata assistenza difensiva in un giudizio intentato contro lo IACP. Si costituiva, resistendo, l'opposta. Anche due distinti condomini del suddetto Condominio (Ciancio Vincenzo e Santoro Rita) formulavano opposizione avverso lo stesso decreto monitorio (anche a loro notificato) e pure nel conseguente giudizio si costituiva l'avv.

Armeni, con la chiamata in causa dello stesso Condominio. Previa riunione dei due giudizi e ravvisata l'ammissibilità e la tempestività delle due citazioni in opposizione, l'adìto Tribunale, con sentenza n. 917/2014 (pubblicata il 26 aprile 2014), revocava l'opposto decreto ingiuntivo e, per un verso, condannava il Condominio "Messina Due", lotto "A", a corrispondere all'avv. Armeni la ridotta somma di euro 6.413,09, oltre interessi, e, per altro verso, lo stesso avv. Armeni al pagamento, in favore di detto Condominio, dell'importo di euro 23.662,45, oltre interessi, respingendo o dichiarando inammissibili ogni ulteriore domanda.

2. Decidendo sull'appello formulato dall'avv. Maria Concetta Armeni, la Corte di appello di Messina, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., depositata il 20 maggio 2016, dichiarava l'inammissibilità del gravame sulla scorta dell'insussistenza delle condizioni di ragionevole probabilità del suo accoglimento con riferimento alle doglianze relative al rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito attinenti alla dedotta intempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte dei due condomini Ciancio e Santoro e alla irritualità di quella formulata dal Condominio "Messina Due", lotto "A", per asseriti vizi della nota di iscrizione a ruolo.

In particolare, la Corte messinese rilevava - conformemente al giudice di primo grado - che l'errata indicazione nella nota di iscrizione dell'opposizione avanzata dal suddetto Condominio del riferimento al Condominio Isolato 12 non poteva ritenersi idonea a determinate alcuna nullità processuale preclusiva dell'attività difensiva dell'opposta, in quanto facilmente riconoscibile ed individuabile. Il giudice di appello - sempre in consonanza con l'avviso del giudice di prime cure - riteneva, altresì, che la separata opposizione formulata direttamente dai due citati condomini dovesse considerarsi tempestiva, dovendosi, a tal fine, porre riguardo alla data in cui era stato loro notificato il decreto ingiuntivo unitamente al precetto, restando, perciò, irrilevante allo scopo la precedente data della notificazione del decreto monitorio così come perfezionatasi nei confronti del Condominio.

3. Avverso la richiamata sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'avv. Maria Concetta Armeni, riferito a tre motivi. Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato, il predetto Condominio Messina Due (Lotto A) e, dall'altro lato, i due condomini Ciancio Vincenzo e Santoro Rita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'asserita violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 647 c.p.c., la violazione del principio del contraddittorio, deducendo l'avvenuta formazione del giudicato dell'opposto decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'assunta nullità della sentenza di primo grado, siccome il giudice di prime cure aveva posto a fondamento della stessa questioni preliminari - rilevabili d'ufficio (quale l'eccezione di inammissibilità o di improcedibilità dell'opposizione iscritta al n. R.G. 3353/2004) - senza osservare l'obbligo di assegnare alle parti costituite un termine - previsto a pena di nullità - per consentire alle stesse "il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle medesime questioni".

2. Con la seconda censura la ricorrente ha denunciato - con riferimento all'art. 360, comma 1, c.p.c. - la nullità della sentenza di primo grado per violazione dello stesso art. 101, comma 2, c.p.c. in relazione agli artt. 547, 641, 165 e 168 c.p.c. e del combinato disposto dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 19, comma 2, c.p.c., sull'asserito presupposto che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale messinese aveva mancato di accertare, d'ufficio, il difetto di costituzione del debitore ingiunto identificantesi con il Condominio Messina Due-Lotto A e la tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo formulata dai condomini Ciancio e Santoro, siccome intempestiva rispetto alla data di notificazione del provvedimento monitorio in data 10 giugno 2004.

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha prospettato - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 132 nn. 3 e 4 c.p.c. e per difetto di motivazione, sostenendo che nella sentenza di primo grado non erano stati indicati i "tratti essenziali" della lite ed era stata omessa la trascrizione delle conclusioni precisate dalle parti.4. Rileva il collegio che occorre farsi carico, in via pregiudiziale, dell'eccezione di inammissibilità, per la sua denunciata intempestività, del ricorso per cassazione avuto riguardo all'osservanza del termine di proposizione così come previsto dall'art. 348- ter, comma 3, c.p.c.

L'eccezione è fondata, con conseguente declaratoria di inammissibilità del formulato ricorso. Invero dagli atti emerge che l'ordinanza di inammissibilità della Corte di appello adottata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è stata comunicata a tutte le parti in data 20 maggio 2016 (per quanto si evince dalla relativa certificazione di cancelleria prodotta dai due condomini controricorrenti), ragion per cui il ricorso per cassazione deve essere ritenuto tardivo e, quindi, inammissibile perché spedito per la notificazione il 12 settembre 2016 (come si evince dalle prodotte ricevute di invio) e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

Infatti, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione (cfr.

Cass. n. 25115/2015, Cass. n. 17020/2018 e Cass. n. 12988/2018). Pertanto, poiché risulta "ex actis" che la comunicazione della cancelleria dell'ordinanza di inammissibilità adottata dalla Corte messinese è stata eseguita il 20 maggio 2016, il ricorso per cassazione proposto dall'avv. Armeni non può che essere ritenuto inammissibile, siccome avanzato oltre il termine di sessanta giorni (scadente il 19 luglio 2016, a fronte della richiesta di spedizione del citato ricorso effettuata invece nella successiva data del 12 settembre 2016), così restando precluso l'esame dei motivi con esso formulati.

5. In definitiva, il ricorso deve dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti (il Condominio Messina Due Lotto A, da un lato, e i due condomini Ciancio e Santoro, congiuntamente, dall'altro) nei sensi di cui in dispositivo.Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ognuna delle controricorrenti stesse, in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera d