Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares proceedings extinguished upon plaintiff's renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal renunciation of the appeal. The plaintiff, represented by a special power of attorney, submitted the renunciation on June 26, 2019, which was subsequently noted by the opposing counsel. Consequently, the court ruled that the withdrawal automatically terminates the litigation without issuing a judgment on the merits or ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4°, c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for a judgment on the merits or the allocation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
mom L4 38 ORDINANZA sul ricorso 21052-2017 proposto da: CASALI ISIDORO, rappresentato e difeso dall'Avvocato DONATO IVO TIRI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro PEZZULLI SANDRO, MATANI LUCA e PUZZARINI VELIA, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avvocato ROSARIO BELLASIO e dall'Avvocato FLAVIO RONDININI per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA, depositata il 7/2/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 12/5/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che: - il ricorrente, con atto reso in data 26/6/2019 e depositato il 27/6/2019, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - tale attore reca il visto dell'avv.
Flavio Rondinini, difensore dei controricorrenti, i quali, a loro volta, con memoria del 7/4/2021, hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento e l'integrale compensazione delle spese di lite; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.);
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021. Il Presidente Pasquale D'Ascola CORTE DI CASSAZIONE DEPO'isl TO N CANCELLERIA Roma 09 SET 2221 Ric.