Italian Supreme Court dismisses appeal on property boundary and easement issues, rejecting claims for aggravated liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Pier Paolo Bussadori's appeal against the Bologna Court of Appeal's 2015 ruling regarding property boundaries and easements. Bussadori argued for specific damages and the removal of a pedestrian gate, but the Court of Appeal found his claims for compensation and the existence of certain easements unfounded. The Supreme Court upheld this decision, noting that the lower court properly assessed the complexity of the case and refused to impose aggravated liability due to reciprocal losses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The Court of Appeal's discretion to determine the necessity of technical expertise for damage assessment is unreviewable, and aggravated liability under Art. 96 c.p.c. does not apply in cases of reciprocal loss where no gross negligence or bad faith is proven.
Parole chiave
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 6802-2016 proposto da: BUSSADORI PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA BRIOLI, SILVIA MARESCA; - ricorrente - contro CONDOMINIO VIA COL DI LANA 18 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 45, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MATTEO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LILIANA CIROCCO, BRUNO SAZZINI; FRANCHI FRANCO, erede di FRANCHI ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALCESINE, 30, presso lo studio /(3tr 3/z r dell'avvocato GIOVANNI PORCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BIAVATI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 563/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; vista la memoria depositata dal ricorrente.
FATTI DI CAUSA 1. Pier Paolo Bussadori ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 563, pubblicata il 19 marzo 2015. Resistono con distinti controricorsi il Condominio di Via Col di Lana n. 18, Bologna, e Franco Franchi, erede di Anna Franchi, morta in data 24 agosto 2015.
2. La Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 20 novembre 2008, ha accertato il diritto di proprietà di Pier Paolo Bussadori su tutte le porzioni immobiliari di cui alla compravendita del 6 ottobre 1998 conclusa con Anna Franchi; ha determinato il confine fra tali proprietà e quelle limitrofe comuni secondo le risultanze della CTU; ha dichiarato il diritto di Pier Paolo Bussadori di spostare il cancello pedonale di entrata all'edificio condominiale per un tratto sufficiente a consentire l'apertura di un passo carraio sul cortile di sua proprietà esclusiva.
La sentenza impugnata ha Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -2- altresì respinto le domanda di garanzia per evizione proposta dal Bussadori nei confronti di Anna Franchi, nonché la domanda dallo stesso avanzata di risarcimento dei danni per la perdita del posto auto e per il "forzoso slittamento" dei lavori edili rispetto all'originario programma. La Corte d'appello di Bologna ha ritenuto infondate le eccezioni di usucapione avanzate dal Condominio di Via Col di Lana n. 18 per l'acquisto della servitù di passaggio sul vialetto interno di accesso al fabbricato, insistente su area di proprietà esclusiva Bussadori, nonché della servitù di "parcheggio" sull'area esterna alla recinzione condominiale (particelle 5 e 6 del mappale 1178) venduta da Anna Frandt"al Bussadori.
I giudici di secondo grado hanno affermato che l'attività di parcheggio delle autovetture non concreta una utilità per il fondo dominante, e cioè per il fabbricato condominiale, ma soltanto per i proprietari delle singole unità immobiliari. Parimenti non provato è stata reputato il passaggio continuato per venti anni da parte di tutti i condomini attraverso il cancello esistente sul subalterno 5 del mappale 1178, atteso che l'atto di vendita da parte del dante causa di Anna Franchi risaliva al 1979, quello stipulato da quest'ultima era del 14 settembre del 2000 e la domanda del Bussadori era stata notificata il 30 ottobre 2000, mentre la costituzione del Condominio di Via Col di Lana n. 18 risaliva quantomeno al 1980 (data del quarto anno di compravendita).
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.i. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE Va superata l'eccezione svolta in memoria dal ricorrente circa la inammissibilità del controricorso Condominio di Via Col di Lana n. 18, potendosi intendere sufficiente che il controricorso, inteso soltanto a contrastare l'impugnazione altrui, non contenga, agli effetti dell'art. 370, comma 2, c.p.c., che richiama l'art. 366, comma 1, c.p.c., una autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti, come nella specie, a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso (ex multis, Cass.
Sez. 3, 21/09/2015, n. 18483). 1.11 primo motivo del ricorso di Pier Paolo Bussadori censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2055, 1292, 1293, 1294 c.c., nonché la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei soli confronti del Condominio di Via Col di Lana n. 18 e non anche avverso Anna Franchi, in considerazione della natura solidale dell'obbligo. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 832, 2727, 2729, 2697 c.c., per aver esaminato solo alcune componenti del danno risarcibile, quali la perdita del posto auto o di più posti auto per l'impossibilità di servirsi del cortile e i maggiori costi sopportati per la realizzazione dei lavori.
Il terzo motivo allega la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per la carente e/o insufficiente motivazione circa la limitazione della pronuncia al solo Condominio e alle voci di danno richiamate in motivazione, con esclusione del resto. Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -4- Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 191, 161 c.p.c. e 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto meramente esplorativa e inammissibile la richiesta CTU, avente carattere percipiente.
Il quinto motivo del ricorso di Pier Paolo Bussadori si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., perché la sentenza impugnata non ha esaminato i profili del lucro cessante e ha esaminato solo in parte i profili del danno emergente. Il sesto motivo allega la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per il mancato esame dei profili di lucro cessante e segnatamente del danno da perdita di chances, nonché dell'eventuale valutazione equitativa dei danni. Il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96 e 132 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per avere escluso l'esistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dei resistenti, ed in particolare del Condominio, in ragione della ritenuta complessità della controversia.
2. I primi sei motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in forza della loro connessione, attenendo tutti al rigetto delle pretese risarcitorie di Pier Paolo Bussadori. Le censure rivelano comuni profili di inammissibilità, attesa la carenza di riferibilità alle rispettive rationes decidendi della sentenza impugnata (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) e sono comunque del tutto infondate. 2.1. La sentenza di appello contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione. La Corte d'appello di Bologna ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -5- Anna Franchi, essendo stata respinta la domanda di evizione proposta in via subordinata da Pier Paolo Bussadori a titolo di garanzia contro la propria dante causa per il caso in cui fossero stati accertati i diritti del Condominio.
La sentenza impugnata ha così inteso che, una volta accertati il pieno diritto di proprietà di Pier Paolo Bussadori su tutte le porzioni immobiliari di cui alla compravendita del 6 ottobre 1998, come il diritto del medesimo attore di spostare il cancello pedonale di entrata all'edificio condominiale, il compratore non aveva più ragione alcuna per avvalersi dell'azione di garanzia per evizione contro la venditrice, giacché azione inevitabilmente subordinata all'esito del contemporaneo accertamento del diritto del Condominio terzo sul bene alienato.
Trova in tal senso giustificazione l'argomentazione addotta dalla sentenza impugnata secondo cui le restanti domande risarcitorie rimanevano proposte "nei confronti del solo Condominio". La domanda del Bussadori di condannare "Anna Franchi e/o il Condominio convenuto, secondo i rispettivi titoli e per quanto di rispettiva competenza ... anche se del caso in via solidale" per tutti i danni conseguenti le contestazioni di causa non è stata perciò oggetto di omessa pronuncia, passibile di censura per violazione dell'art. 112 c.p.c., come ipotizza il ricorrente.
La domanda verso la convenuta Franchi è stata piuttosto correttamente interpretata dai giudici del merito alla stregua della motivazione che sorregge sul punto la decisione della Corte d'appello di Bologna. L'attore, come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso ed in funzione di un unico di risarcimento del danno, aveva dedotto, in via logicamente alternativa, a fondamento di domande distinte ed autonome nei confronti di ciascuno dei convenuti, da un lato il comportamento illecito del Condominio di Via Col di Lana n. 18, Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -6- che pretendeva di avere diritti di servitù su porzione della proprietà esclusiva Bussadori, dall'altro il comportamento illecito della venditrice Franchi per l'eventuale danno da evizione. 2.2.La sentenza impugnata ha poi respinto la domanda del Bussadori per il risarcimento dei danni cagionati dalla "perdita del posto auto", cagionato dalla perdita della possibilità di avvalersi dell'area cortiliva, non avendo l'attore dimostrato di aver subito esborsi (riconducibili, ad esempio, alla necessità di prendere in locazione altri spazi) ed apparendo soltanto "esplorativa" la CTU richiesta.
Del pari, la Corte di Bologna ha reputato non provata, sia nell'an che nel quantum, la pretesa di risarcimento per il "forzoso slittamento" dei lavori edili rispetto all'originario programma, che ne prevedeva la definizione nel primo semestre dell'anno 2000, con riguardo alle spese per la installazione di un secondo cantiere, all'incremento dei costi di mano d'opera e materiali, agli esborsi per ispezioni, perizie, rilievi, ecc. 2.3. In ordine alla prima voce risarcitoria, il ricorrente allega il "fatto incontestato" della mancata fruizione dell'area cortilig4 sia a titolo personale, con le relative utilità o comodità, che mediante concessione del godimento a terzi a titolo oneroso.
Quanto al primo profilo, questa Corte ha più volte sostenuto, sin da remoti precedenti, che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento di un terzo diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -7- situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, ma anche il risarcimento dei danni; arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa.
In tal senso, l'azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto, causa di un inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l'intero periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso (cfr. indicativamente, ancora di recente, Cass. Sez. 6 - 2, 09/11/2020, n. 25082; Cass. Sez. 6 - 2, 13/05/2019, n. 12630; Cass. Sez. 2, 31/08/2018, n. 21501; Cass. Cass. Sez. 2, 16/12/2010, n. 25475; ed invece,, in epoca ben più risalente, Cass. Sez. 2, 03/10/1974, n. 2576; Cass. Sez. 2, 23/02/1965, n. 299;
Cass. Sez. 2, 21/07/1962, n. 2007). Vanno altresì richiamate altre pronunce di questa Corte che, parallelamente all'analogo percorso seguito per i danni non patrimoniali, negano l'astratta risarcibilità in re ipsa dei danni subiti dal proprietario per la perdita o la diminuzione della disponibilità del bene, affermando la necessaria correlazione della medesima risarcibilità al rapporto causale intercorrente tra "condotta materiale", "evento lesivo" e "conseguenza dannosa", sicché identiche risulterebbero le esigenze di prova - sia per l'an che per il quantum - del danno non patrimoniale o patrimoniale (cfr. ad esempio, Cass.
Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071; Cass. Sez. 3, 04/12/2018, n. 31233; Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11203). Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -8- In realtà, anche allorché si confuta in giurisprudenza la configurabilità di un danno in re ipsa subito dal proprietario per l'indisponibilità della cosa, si riconosce comunque all'interessato la facoltà di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui quali, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito.
Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà imporrebbe, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva.
E' al riguardo, peraltro, difficile superare l'obiezione, diffusa in dottrina, secondo cui non vale, in concreto, a garantire la risarcibilità del danno-conseguenza da occupazione di immobile la sola imposizione di un onere di allegazione che consenta al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo comunque così in re ipsa la prova del pregiudizio. Nella specie, dalla sentenza impugnata si ricava appunto che il Bussadori non avesse adempiuto nemmeno al minimo onere di allegazione che potesse consentire ai giudici del merito di far uso delle presunzioni sull'esistenza dei danni collegati al mancato utilizzo dell'area di parcheggio, e il ricorso, in particolare nel secondo motivo, non specifica, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il "come" e il "quando" i Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -9- fatti, fatti posti a sostegno della correlata pretesa risarcitoria, fossero stati analiticamente precisati dall'attore nel giudizio di primo grado prima della maturazione delle preclusioni assertive e di quelle istruttorie. 2.4.
Tanto meno in re ipsa, e perciò tanto più condizionata ad una tempestiva specificazione degli elementi di fatto su cui si fonda la domanda, è la richiesta di risarcimento dei danni per il verificarsi di aumenti del costo dei materiali e della mano d'opera dovuti alla ritardata esecuzione di opere edilizie, che l'attore intendeva imputare alla condotta illecita del convenuto Condominio. Il ricorso, nel fare elenco di elementi di fatto che dovevano fondare il danno risarcibile (in particolare nel quinto motivo) omette di specificare ulteriormente, come imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., "come" e "quando" tali fatti erano stati allegati e quali istanze l'attore aveva rivolto al Tribunale ed alla Corte d'appello nei propri scritti difensivi, prima della maturazione delle preclusioni sulla definizione del "thema decidendum". 2.5.
Si trattava, in ogni caso, di allegare e provare danni che non richiedevano, ai fini dell'accertamento della loro esistenza, la soluzione di particolari problemi tecnici, sicché la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio, certamente utile per la liquidazione degli stessi danni, ove quanto meno utilmente allegati, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità.
3. E' infondato anche il settimo motivo di ricorso. La Corte d'appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. dei resistenti, ed in particolare del Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -10- Condominio, in ragione della ritenuta "complessità della controversia". La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca (tra le tante, Cass.
Sez. 2, 14/04/2016, n. 7409), configurabile anche quando siano accolte alcune e rigettate altre domande proposte nei confronti della stessa parte. La Corte d'appello di Bologna, nell'escludere la condanna ex art. 96 c.p.c., ha comunque illustrato le ragioni per cui il comportamento del convenuto Condominio non integrava mala fede o colpa grave, e tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della denunziata violazione di legge. 4.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti Condominio di Via Col di Lana n. 18, Bologna, e Franco Franchi le spese del giudizio di cassazione, negli importi liquidati in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, Ric. 2016 n. 06802 sez. 52 - ud. 04-05-2021 -11- che liquida in favore del Condominio di Via Col di Lana n. 18, Bologna, in complessivi C 4.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, ed in favore di e Franco Franchi in complessivi C 4.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib