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Ordinanza — n. 24382/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on civil liability for hidden defects due to procedural inadmissibility of timeliness exception.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24382/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a buyer against a seller regarding hidden structural defects in a property. The buyer argued the lower court erred in rejecting the seller's timeliness exception for the statutory notice of defects, claiming the notice was never properly received. The court ruled the appeal inadmissible because the seller never explicitly raised the timeliness objection in the first instance, making the appellate court's rejection legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 167 cod. proc. civ.; Art. 1495 cod. civ.; Art. 2967 cod. civ.: The appellate court may reject a timeliness exception for the notice of hidden defects if the opposing party failed to raise such an objection explicitly in the first instance proceedings.

Parole chiave

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hidden defects liability timeliness exception notice of defects procedural inadmissibility appellate review prevenzione antisismica ubicazione dell'immobile assicurazione contro il terremoto

Disposizioni normative citate

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Art. 167 cod. proc. civ.
Art. 1495 cod. civ.
Art. 2967 cod. civ.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, nn.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, nn.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
civ.; considerato che deve farsi luogo a regolamento delle spese poiché la controparte è rimasta intimata; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
artt. 167 cod. proc. civ
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ.; considerato che deve farsi luogo a regolamento delle spese poiché la controparte è rimasta intimata; considerato che ai sensi dell'art.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del c

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28228/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11359-2016 proposto da: CORSANO MARTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO N 217, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARAMONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato IVAN ANTONIO ANDREA CHIARAMONTE; - ricorrente - contro IGNOTO ANGELO, PAPPALARDO BENEDETTO, CONTICELLO ALFIA, STUDIO CASA S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE 1335 RAPP.TE PRO-TEMPORE; - intimati - avverso la sentenza n. 1635/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda qui in esame può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Marino Corsano citò in giudizio Angelo Ignoto, del quale chiedeva la condanna per "quanti minoris" e a titolo di risarcimento del danno, esponendo di avere da costui acquistato un appartamento che, a seguito di lavori fatti effettuare dall'esponente, si era rivelato affetto da gravi vizi, occultati dal venditore, consistiti in lesioni sotto il pavimento e alle pareti, stante che l'edificio risultava insistere su una faglia sismica a disturbo tettonico "creep asismico", in relazione ai quali aveva spedito denunzia al Corsano in data 11/4/2006, non recapitata, perché nelle more il venditore si era trasferito, senza rendere nota la nuova residenza; - il Tribunale di Catania, allora Sezione distaccata di Acireale, accolse la domanda condannando il Corsano al pagamento di C 9.546,55 a titolo di risarcimento del danno (somma spesa per il ripristino) e all'ulteriore importo di C 36.00,00 a titolo restituzione prezzo per il minor valore della cosa alienata; - la Corte d'appello di Catania, accolta l'impugnazione del convenuto, in totale riforma della statuizione di primo grado, rigettò la domanda; - questi, in sintesi, per quel che qui rileva, gli argomenti attraverso i quali il Giudice d'appello ha sovvertito la decisione del Tribunale:

a) il Tribunale aveva errato a giudicare infondata l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi, poiché il Corsano aveva appreso del vizio il 27/3/2007 con l'avvio dei lavori, la denunzia era stata spedita 1'11/4/2007 e non recapitata, sibbene giunta all'indirizzo due giorni dopo, perché il destinatario si era trasferito altrove, pur restando formalmente residente in quel luogo; non vi era prova che la conoscenza risalisse a epoca coincidente con il 5 aprile o ad essa successiva, così da assicurare il rispetto degli otto giorni di cui all'art.1495 cod. civ. (a tener fermo il recapito senza successo risalente al 13 aprile); il sopralluogo dei tecnici comunali del 26 marzo, il cui intervento era stato richiesto dal Corsano, proprio perché a conoscenza del vizio, non aveva posto in evidenza vizi ignoti al compratore; né l'ulteriore sopralluogo dei medesimi in data 20 aprile, anche ad ammettere che fosse stato foriero di nuova scoperta (ma la Corte locale nega ciò), la stessa non venne comunque denunziata sino all'avvio del processo;

b) l'appellato non aveva provato che il venditore avesse occultato dolosamente i vizi e confondeva la di lui conoscenza con l'occultamento, peraltro, «nel tramezzo del bagno vi era una microlesione certamente visibile (...) altre lesioni erano perfettamente visibili dal prospetto in corrispondenza dei giunti tecnici»;

c) che l'immobile fosse stato costruito in zona di «disturbo tettonico creep asismico» era circostanza conoscibile dal Corsano, risultando essa da direttiva regionale, e la stessa non costituiva situazione di pericolo per l'incolumità; - ritenuto che Martino Corsano ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi e che la controparte è rimasta intimata; ritenuto che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 2967 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., assumendo che: - i vizi non apparenti (occulti) debbono essere denunziati nel termine decadenziale, dal loro graduale rinvenimento, cosa che nella specie era avvenuta poiché il Corsano con lettera del 4/11 aprile 2006 aveva denunziato i vizi emersi il 3/4/2006, al momento dell'inizio dei lavori; i tecnici comunali, accolta la richiesta del Corsano del 3 aprile, avevano svolto sopralluogo solo in data 20/4/2006 e il perito di parte aveva redatto la propria relazione il 7/11/2007; - la lettera era stata spedita alla residenza della controparte, la quale, non rendendosi diligente, non aveva provveduto ad annotare all'anagrafe il proprio trasferimento;- l'Ignoto con la comparsa di risposta non aveva «adempiuto all'onere di contestazione specifica non sollevando in maniera chiara e completa la citata eccezione di decadenza»; considerato che il motivo non merita di esse accolto, valendo quanto segue: - il ricorrente, senza efficacemente aggredire la ratio decisoria, propone un'aspecifica (sotto il profilo del difetto di autosufficienza) rilettura degli atti e un improprio riesame di merito; - deve osservarsi che piuttosto palesemente la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459); all'evidenza, quindi, non assume rilievo la circostanza che la conoscenza può avvenire per gradi (da ultimo n. 11046, 27/5/2016, Rv. 640058), perché il ricorso propone una diversa ricostruzione in fatto; - la questione del mutamento di residenza non anagrafato è privo di rilievo sulla scorta della "ratio decidendi", avendo la Corte d'appello valutato la tardività della denuncia del Corsano, pur dando per presunta la data "ad quem" di essa del 13/4/2006 (deve attribuirsi a un ininfluente errore materiale l'indicazione a pag. 3 della sentenza dell'anno 2007, essendo stato, peraltro indicata l'anno corretto a pag. 2 della medesima); - correttamente la decisione d'appello ha predicato la conoscibilità della circostanza che l'immobile insisteva sulla faglia, situazione fattuale, questa, contemplata dalla normativa regionale, non qualificabile come vizio occulto, trattandosi di condizione conoscibile dall'acquirente (cfr., Sez. 2, n. 28228/2017, a riguardo di area edificabile inclusa nell'ambito territoriale "zona FAG agroturistica", in relazione alla quale la necessità dell'adozione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata non rappresenta un onere o un vincolo di inedificabilità imposto al fondo in forza di uno specifico provvedimento amministrativo avente carattere particolare - come tale, conoscibile dal solo proprietario-venditore e qualificabile come vizio occulto - quanto, invece, la condizione per l'edificabilità dell'area stessa, derivante dalle caratteristiche urbanistiche della zona); - questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (nella specie, un'imbarcazione usata), l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa (Sez. 2, n. 5251, 15/3/2004, Rv. 571167); - l'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità, salvo le ipotesi di omessa o apparente motivazione, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nei sensi precisati dalle S.U., con la sentenza n. 8053/2014; quanto alla questione della tardività dell'eccezione di decadenza del Corsano si dirà immediatamente dopo, in risposta al secondo motivo, ove essa viene compiutamente posta; ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 167 cod. proc. civ., 1495 e 2967 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 4, cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a giudicare infondata la di lui eccezione di tardività dell'eccezione di decadenza proposta dall'Ignoto, senza cogliere che una tale eccezione non avrebbe potuto rinvenirsi nelle espressioni usate in comparsa di risposta dalla controparte e meno che mai nella richiesta di rigetto della domanda attorea rilasciata in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale; considerato che la doglianza appare manifestamente destituita di giuridico fondamento: la Corte etnea ha risposto alla deduzione, che qui viene riproposta, riportando testualmente il passaggio della comparsa di risposta di primo grado, con il quale il convenuto aveva dedotto «preliminarmente rilevare che da parte dell'acquirente sig.

Martino Corsano non sono stati denunciati vizi di sorta entro il termine di legge»; testo, la cui interpretazione, peraltro d'appannaggio del giudice del merito, non lascia dubbio alcuno; ritenuto che con il terzo motivo il Corsano denunzia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che la sentenza non aveva «compiutamente analizzato le risultanze processuali da un punto di vista globale nella parte in cui rigetta l'eccezione afferente l'occultamento dei vizi», stante che l'emergenze di causa avevano acclarato tale occultamento: il convenuto non aveva negato di essere a conoscenza di essi e gli accertamenti tecnici avevano dimostrato gli occultamenti; considerato che il motivo non supera il vaglio d'ammissibilità: per un verso il ricorrente confonde la conoscenza del vizio con la ben diversa ipotesi del suo doloso occultamento, che la sentenza ha motivatamente escluso e, per altro verso, senza aggredire specificamente la motivazione sul punto, indulge su circostanze fattuali, peraltro in questa sede non conoscibili, in spregio al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.; considerato che deve farsi luogo a regolamento delle spese poiché la controparte è rimasta intimata; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del c