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Ordinanza — n. 24380/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on easement modification, ruling burden increase not automatic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24380/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellants' appeal against a lower court ruling that modified a right of way easement. The appellants argued that opening a new vehicle access point constituted an automatic aggravation of the burden on the servient land. The court held that such aggravation is not presumed but must be evaluated based on specific factual circumstances, which the lower court correctly found did not exist. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 1000 c.c.: An aggravation of a servitude resulting from a change in the state of the premises or exercise methods is not 'in re ipsa' but requires a case-by-case factual assessment to determine if the dominant owner's benefit intensifies the burden on the servient land.

Parole chiave

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easement modification servitude aggravation burden assessment dominant land servient land factual assessment appeal dismissal contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Il terzo ed ultimo motivo deve essere rigettato perché la Corte di appello ha, con l'impugnata sentenza, applicato legittimamente l'art. 91 c.p.c. in virtù della soccombenza degli appellati sul motivo principale del gravame ed avendo ritenuto assorbita ogni altra questione (senza, quindi, esaminarla nel merito).
Art. 1000 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 345 c.p
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.
art. 92 c.p
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per non aver la Corte di appello disposto quantomeno la compensazione parziale delle spese giudiziali, poiché alcune delle domande del Resciano erano state rigettate.
art. 1067 c.c
art. 91 c.p
Il terzo ed ultimo motivo deve essere rigettato perché la Corte di appello ha, con l'impugnata sentenza, applicato legittimamente l'art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1912/1987
E ciò è proprio quello che la Corte territoriale ha congruamente accertato con apprezzamento fattuale incensurabile in questa sede, siccome adeguatamente e logicamente motivato (cfr., ad es., Cass. n. 1912/1987; Cass.
Cass. n. 4523/1993
1912/1987; Cass. n. 4523/1993 e Cass.
Cass. n. 14015/2005
4523/1993 e Cass. n. 14015/2005).
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Testo completo

ti rea li ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13387/2016) proposto da: CAPPELLO GIUSEPPE (C.F.:CPP GPP 36C15 F2583) e CAPPELLO GIUSEPPA (C.F.: CPP GPP 36M42 F258R), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Guglielmo Rustico ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Bellino Elio Panza, in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6; - ricorrenti - contro RESCIANO CARMELO (C.F.: RSC CML 55A13 F258T), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv.

Carmelo Ruta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Pietro Roccasalva, in Roma, v. Salaria, n. 292; - controri corrente - e FRASCA GIORGIO, FRASCA FRANCESCA, FRASCA FLORIANA e FRASCA STEFANO; - intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 680/2015 (pubblicata il 21 aprile 2015); udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 29 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti costituite ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 92/2012 il Tribunale di Modica rigettava la domanda negatoria proposta da Resciano Carmelo nei confronti di Cappello Giuseppe e Cappello Giuseppa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale da questi ultimi formulata, dichiarava l'intervenuto acquisto, in loro favore, per usucapione sul fondo dell'attore della servitù di passaggio esercitata sulla stradella sita in Modica, nella porzione indicata in catasto al foglio 99, part. 1982, limitatamente all'accesso alla proprietà di cui al foglio 98, part. 852 e 853; dichiarava, altresì, inammissibili le domande riconvenzionali formulate da Frasca Giorgio, Frasca Francesca, Frasca Floriana e Frasca Stefano, con la conseguente regolazione delle complessive spese processuali.

2. Decidendo sull'appello avanzato da Resciano Carmelo e nella costituzione dei soli appellati Cappello Giuseppe e Cappello Giuseppa, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 680/2015 (pubblicata il 21 aprile 2015), lo accoglieva e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava i due Cappello a chiudere il varco che si incontrava percorrendo la stradella precedentemente indicata, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A fondamento dell'adottata decisione la Corte etnea, sul presupposto dell'intervenuto passaggio in giudicato della statuizione relativa all'acquisto del diritto di servitù di passaggio attraverso la strada in questione in favore dell'immobile dei Cappello (non censurata dal Resciano), rilevava che il gravame ineriva, in effetti, solo la contestazione della modifica delle modalità di esercizio della servitù stessa, che si era venuta a concretare nella recente apertura di un nuovo varco con la possibilità di accesso di autoveicoli di grossa cilindrata nel fondo dei Cappello, così ponendo in essere un aggravamento della servitù stessa.

3. Cappello Giuseppe e Cappello Giuseppa hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la suddetta sentenza. Si è costituito con controricorso Resciano Carmelo, mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Le difese di entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione agli artt.1051, 1063 e 1067 c.c., nella parte in cui, con l'impugnata sentenza, la Corte di secondo grado non aveva dichiarato d'ufficio inammissibile l'appello del Resciano sul presupposto della proposizione, con il suo gravame, di una domanda nuova attinente alla richiesta di un illegittimo aggravamento della condizione del fondo servente di sua proprietà, nel mentre si sarebbe dovuto considerare che egli aveva formulato, con l'iniziale atto di citazione, una domanda riferita all'accertamento di un'illegittima costituzione di una servitù di passaggio.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1063 e 1067 c.c., per l'asserita erroneità dell'impugnata decisione, posto che la Corte di appello - benché il capo relativo alla servitù di passaggio sulla stradella, sia a piedi che con mezzi meccanici, fosse passato in giudicato per difetto di impugnazione - aveva ritenuto di poter statuire sul contenuto di detta servitù, riducendone inammissibilmente la portata e limitandola a mezzi di piccolo ingombro, in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, coperta in parte qua dal giudicato.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per non aver la Corte di appello disposto quantomeno la compensazione parziale delle spese giudiziali, poiché alcune delle domande del Resciano erano state rigettate.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato dal momento che - diversamente da quanto con esso prospettato - non si è venuta a configurare la violazione dell'art.345 c.p.c., non avendo il Resciano proposto in appello una domanda nuova ma, così come già formulata in primo grado, quella di accertamento dell'aggravamento della servitù di passaggio (di cui non si contestava l'acquisto per usucapione a favore dei proprietari del fondo dominante) sul suo terreno servente, realizzatasi mediante l'apertura di un nuovo varco di accesso (tale da rendere possibile il transito sulla stradella anche di veicoli di grosse dimensioni per entrare nel fondo dei Cappello), con rilevante svasatura verso la strada di proprietà esclusiva di esso Resciano, anche per effetto della modifica del naturale deflusso delle acque da parte degli odierni ricorrenti.

5. Anche la seconda censura è priva di fondamento e deve essere rigettata.Infatti, la Corte di appello, dopo aver affermato l'applicabilità del principio del "tantum praescriptum quantum possessum" in funzione dell'acquisto del diritto di usucapione, ha adeguatamente valutato in fatto che l'usucapione (sul cui accertamento si era venuto a formare il giudicato) era da riferirsi all'esercizio del diritto di passaggio sia a piedi che con mezzi meccanici ma solo di piccole dimensioni, ragion per cui la sopravvenuta apertura di un nuovo varco ad opera dei Cappello - tale consentire il passaggio anche di veicoli di grossa cilindrata - aveva certamente comportato un aggravamento della servitù.

Pertanto, la Corte catanese ha correttamente statuito che anche con riguardo ad una servitù costituita per usucapione, un successivo esercizio della servitù medesima con modalità diverse e più ampie (nella specie, mediante il passaggio con autoveicoli e macchinari di notevole mole) esula dalla legittima evoluzione dell'originario diritto ed integra un'innovazione vietata dall'art. 1067 c.c., qualora anche in relazione all'eventuale mutamento dello stato dei luoghi ed indipendentemente dall'identità dell'utilitas del fondo dominante si traduca in un aggravio della situazione del fondo servente, come, per l'appunto, accertato in concreto dalla stessa Corte territoriale con adeguata valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità (essendo rimasto riscontrato che, prima del nuovo intervento dei Cappello, la servitù veniva esercitata a piedi o con mezzi di modestissime dimensioni a tre ruote e che, addirittura, le condizioni della stradella non permettevano - come comprovato dalle risultanze della c.t.u. - la percorribilità della stessa con macchine nel tratto relativo all'accesso all'immobile dei Cappello: v. pag. 7 della motivazione dell'impugnata sentenza).

A tal proposito va rimarcato che l'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutata caso per caso, in relazione al coacervo delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo, a tal fine, l'indagine del giudice di merito essere rivolta non tanto all'accertamento della maggiore "utilitas" che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal suo proprietario, quanto ad acclarare se il maggior godimento di cui beneficia il proprietario medesimo comporti o meno un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente.

E ciò è proprio quello che la Corte territoriale ha congruamente accertato con apprezzamento fattuale incensurabile in questa sede, siccome adeguatamente e logicamente motivato (cfr., ad es., Cass. n. 1912/1987; Cass. n. 4523/1993 e Cass. n. 14015/2005).

6. Il terzo ed ultimo motivo deve essere rigettato perché la Corte di appello ha, con l'impugnata sentenza, applicato legittimamente l'art. 91 c.p.c. in virtù della soccombenza degli appellati sul motivo principale del gravame ed avendo ritenuto assorbita ogni altra questione (senza, quindi, esaminarla nel merito).

7. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera