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Ordinanza — n. 24218/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows refugee claim regarding subsidiary protection due to lack of investigative cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24218/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court's denial of subsidiary protection for a Nigerian national. The lower court had rejected the claim based on a blanket assertion that no armed conflict existed in the origin region without citing specific sources. The Supreme Court found this approach violated the statutory duty of the lower judge to actively investigate and gather evidence regarding the applicant's country of origin. Consequently, the decision was quashed and remanded for a new examination where the judge must fulfill the specific investigative obligations required by law.

Regesto Legislator

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Art. 14, lett. c) del d. Igs. n. 251 del 2007; The lower court is legally obligated to actively investigate and acquire documentary evidence regarding the situation in the country of origin to verify the existence of a serious threat, rather than relying on a mere assertion of fact.

Parole chiave

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subsidiary protection armed conflict investigative duty country of origin remand for retrial credibility assessment D.Lgs 251/2007 domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 14, lett. c) del d. Igs. n. 251 del 2007
E' stato altresì affermato da questa Corte che in tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett.
Art. 2 e 10 Cost.
Art. 3 e 9 CEDU
Art. 8 CEDU
2 e 10 Cost., dell'art. 8 CEDU, degli artt.
Art. 3 e 32 comma 3 del DLGS n. 25/2008
Art. 5 comma 6 e 19 DLGS n. 286/1998

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087
Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226
Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v.
Sez. 2, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606
altresì Sez. 2, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606).
Sez. 3, Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 Rv. 660386
Sez. 1, Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019 Rv. 654168
Sez. 1, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020 Rv. 658561
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 24698-2019 proposto da: AITANU ERNEST, rappresentato e difeso dall'avv. EMILIO ROBOTTI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto del 15.7.2019 Tribunale di Genova, respingendo il ricorso del cittadino nigeriano Aitanu Ernest, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione emesso dalla Commissione Territoriale di Torino — sezione di Genova e per giungere a tale conclusione ha osservato: - che, che la dichiarazione del richiedente non appariva credibile per le incongruenze riscontrate e per la assenza di giustificazioni in ordine alla mancanza di produzione documentale; -che non meritava accoglimento né la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quella di protezione sussidiaria, considerato che nella zona di provenienza (Edo State) non era in corso nessun conflitto armato; - che parimenti non meritava accoglimento la domanda di protezione umanitaria, non essendo sufficiente la allegazione della sola condizione di povertà e risultando assai modesto il livello di integrazione in Italia (documentato unicamente da un attestato di partecipazione ad un corso di alfabetizzazione per complessive 36 ore a fronte di un monte ore totale di 100 e da un attestato di partecipazione ad attività di volontariato. 2 Contro tale provvedimento lo straniero ricorre per cassazione con 3 motivi.

Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., nonché degli artt. 2,5,7 del DLGS n. 251/2007 e degli artt. 112, 113 e 132 cpc. con riferimento ai profili di credibilità delle sue dichiarazioni. Dolendosi del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il ricorrente rimprovera al giudice di merito la mancata cooperazione istruttoria al fine di accertare l'esistenza di conflitti armati nello Stato Edo attraverso l'acquisizione di fonti di informazione al di fuori del materiale probatorio.

Rimprovera altresì al Tribunale di non avere preso in alcuna considerazione il periodo trascorso in Libia. 1.2 Col secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., degli artt. 3 e 9 CEDU; degli artt. 2,5,14 del DLGS n. 251/2007 e degli artt. 112, 113 e 132 cpc. Sostiene il ricorrente, con riferimento al tema della protezione sussidiaria, che il Tribunale ha omesso di compiere qualunque verifica sulla situazione del Paese di provenienza e sulla possibilità, per il richiedente, di ricevere protezione in caso di rientro. 1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2 e 10 Cost., dell'art. 8 CEDU, degli artt. 3 e 32 comma 3 del DLGS n. 25/2008; degli artt. 5 comma 6 e 19 DLGS n. 286/1998 e degli artt. 112,113 e 132 Cost.

Si rimprovera sostanzialmente al Tribunale di avere omesso ogni comparazione tra la situazione personale del richiedente in Italia e quella nel Paese di origine, così violando le disposizioni di legge che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. 2 Le prime due censure, che ben si prestano ad esame unitario per la stretta connessione, sono fondate. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave e individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 32064 del 12/12/2018 Rv. 652087;

Sez. 1, Sentenza n. 30105 del 21/11/2018 Rv. 653226; più di recente, v. altresì Sez. 2, Ordinanza n. 23942 del 29/10/2020 Rv. 659606). E' stato altresì affermato da questa Corte che in tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett.

c) del d. Igs. n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria (cfr. Sez. 3 -' Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 Rv. 660386; v. anche Sez. 1 -' Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019 Rv. 654168; Sez. 1 - , Ordinanza n. 14283 del 24/05/2019 Rv. 654168; Sez. 1 -' Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020 Rv. 658561). Nel caso in esame il Tribunale si è limitato (v. decreto impugnato pag.

3) ad una lapidaria esclusione dell'esistenza di conflitti armati nell'area di provenienza del richiedente (Edo State) senza nessuna indicazione delle fonti da cui ha tratto il proprio convincimento. La violazione di legge è palese e pertanto si rende necessario cassare il provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di Genova, in diversa composizione, proceda a nuovo esame dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti. All'esito di tale ulteriore accertamento il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Resta logicamente assorbito l'esame del terzo motivo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giud