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Ordinanza — n. 24186/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against lower court ruling on partner liability after company liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24186/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Scalfari's appeal against the Cosenza Tribunal's decision dismissing his claim for professional fees. The lower court held that after the cooperative's cancellation, the partners were only liable for unpaid debts up to amounts collected during liquidation, a condition not met since the company's assets were negative. The appellate court affirmed this, ruling that the creditor must prove the partners actually received funds from the liquidation balance to establish their secondary liability.

Regesto Legislator

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Art. 2495, comma 2°, c.c.; Art. 2697, c.c.: Upon company dissolution, creditors may claim against partners only up to amounts collected in final liquidation, placing the burden of proving such collection on the creditor.

Parole chiave

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partner liability company liquidation creditor burden of proof cooperative dissolution secondary liability cassa di compensazione professionale accredito per compiti assistenziali commissario all'appuramento bonale dei debiti

Disposizioni normative citate

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Art. 2495, comma 2°, c.c.
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2495, comma 2°, c.c., applicabile anche alle cooperative in virtù del rinvio operato dall'art.
Art. 2519 c.c.
2495, comma 2°, c.c., applicabile anche alle cooperative in virtù del rinvio operato dall'art. 2519 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2519 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale Ric.
Art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 2519 c.c
2495, comma 2°, c.c., applicabile anche alle cooperative in virtù del rinvio operato dall'art. 2519 c.c., in relazione all'art.
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 6070 del 2013
Cass. n. 15474 del 2017
2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio (Cass. n. 15474 del 2017;
Cass. n. 23916 del 2016
Cass. n. 23916 del 2016; Cass.
Cass. n. 7676 del 2012
23916 del 2016; Cass. n. 7676 del 2012; Cass.
Cass. n. 19732 del 2005
7676 del 2012; Cass. n. 19732 del 2005).
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Testo completo

. Zuf A.96 ORDINANZA C sul ricorso 27784-2016 proposto da: SCALFARI ANTONIO, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'Avvocato SERGIO SCALFARI per procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro MIRABELLI CARMELINA e CARUSO FILIPPO; - intimati - avverso la sentenza n. 1438/2016 del TRIBUNALE DI COSENZA, depositata il 27/6/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 21/4/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello che Carmelina Mirabelli e Filippo Caruso avevano proposto avverso la pronuncia con la quale il giudice di pace, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo che gli stessi avevano esperito, li aveva condannati al pagamento, in favore dell'avv.

Antonio Scalfari, della somma di C. 965,91 quale corrispettivo per prestazioni professionali. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci, a norma dell'art. 2495, comma 2°, c.c., rispondono nei confronti dei creditori sociali non soddisfatti fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e che, di conseguenza, il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa dal socio, ha ritenuto che, nel caso in esame, a fronte della pacifica cancellazione della coop.

Austerity 73 a r.I., il professionista appellante non aveva dimostrato che la predetta condizione si era in concreto realizzata, risultando, anzi, incontestato, alla luce della documentazione prodotta dagli appellanti, e cioè il bilancio di liquidazione, che la situazione patrimoniale della società al momento della liquidazione era totalmente negativa. L'avv. Antonio Scalfari, con ricorso notificato il 24/11/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza del tribunale, dichiaratamente non notificata. Carmelina Mirabelli e Filippo Caruso sono rimasti intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2495, comma 2°, c.c., applicabile anche alle cooperative in virtù del rinvio operato dall'art. 2519 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale Ric. 2016 n. 27784 - Sez. 2 - CC del 21 aprile 2021 ha trascurato di considerare che, a seguito della cancellazione, la legittimazione attiva e passiva della società si trasferisce ai soci, i quali, pertanto, a seguito dell'estinzione, diventano responsabili nei confronti dei creditori sociali per i crediti che, come nel caso di specie, siano rimasti insoddisfatti, nei limiti delle somme da loro riscosse nel bilancio finale di liquidazione. 1.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha attribuito all'appellato l'onere di dimostrare che, con la liquidazione della società, vi sia stata la distribuzione di attivo, senza, tuttavia, considerare che l'attivo della società cancellata è costituito da beni immobili e non da denaro e che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'appellato, con la richiesta di decreto ingiuntivo, aveva prodotto in giudizio l'atto con il quale, in data 20/7/1989, erano stati assegnati ai singoli i soci gli appartamenti e i garage costruiti dalla società. 2.1.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 2.2. Premesso che il ricorrente non contesta che la domanda da lui proposta era quella prevista dall'art. 2495, comma 2°, c.c., rileva la Corte che, in forza di quest'ultima norma, applicabile anche alle società cooperative, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisca ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano, come nel caso in esame, Ric. 2016 n. 27784 - Sez. 2 - CC del 21 aprile 2021 limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass.

SU n. 6070 del 2013). E poiché è solo a seguito della indicata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, è quest'ultimo a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E' evidente, infatti, che la percezione della quota dell'attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio (Cass. n. 15474 del 2017;

Cass. n. 23916 del 2016; Cass. n. 7676 del 2012; Cass. n. 19732 del 2005). 2.3. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l'appellante non avesse dimostrato che la predetta condizione si era in concreto realizzata, risultando, anzi, alla luce del bilancio di liquidazione, che la situazione patrimoniale della società debitrice ivi esposta era totalmente negativa, si è, quindi, attenuta ai principi esposti e, come tale, si sottrae alle censure svolte sul punto dal ricorrente.

3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da pare dei resistenti.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2016 n. 27784 - Sez. 2 - CC del 21 aprile 2021 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigl