Ordinanza — n. 24176/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso n. 6293 - 2016 R.G. proposto da: SERRA RITA - c.f. SRRRTI55C42F880L - elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Sallustio, n. 9, presso lo studio dell'avvocato professor Gianfranco Palermo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE e CRESCENZI NADIA - c.f. CRSNDA45L63H501B - CRESCENZI SONIA - c.f. CRSSNO47P45H501M - rappresentate e difese in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso incidentale dall'avvocato professor Francesco M. Cervelli e dall'avvocato Stefania Cervelli ed elettivamente domiciliate in Roma, al largo della Fontanella di Borghese, n. 84, presso lo studio / dell'avvocato Antonia Vitale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2676 cod. civ, art. 2644 cod. civ, art. 1159 cod. civ, art. 115 cod. proc. civ, art. 360 cod. proc. Civ, art. 1165 cod. civ; Ordinanza — n. 24176/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2644, 2° co., 2650, 2568, 2659, 2664 e 2678 cod civ. Deduce che nessun rilievo può essere attribuito allo stato psicologico dei soggetti portatori degli interessi in conflitto. Deduce che d'altronde alcun riferimento alla "buona fede" si rinviene nel testo dell'art. 2644 cod. civ.
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guente ORDINANZA sul ricorso n. 6293 - 2016 R.G. proposto da: SERRA RITA - c.f. SRRRTI55C42F880L - elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Sallustio, n. 9, presso lo studio dell'avvocato professor Gianfranco Palermo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE e CRESCENZI NADIA - c.f. CRSNDA45L63H501B - CRESCENZI SONIA - c.f. CRSSNO47P45H501M - rappresentate e difese in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso incidentale dall'avvocato professor Francesco M. Cervelli e dall'avvocato Stefania Cervelli ed elettivamente domiciliate in Roma, al largo della Fontanella di Borghese, n. 84, presso lo studio / dell'avvocato Antonia Vitale.
RICORRENTI INCIDENTALI contro TREGLIA MARIO - c.f. TRGMRA40L30A323V - ZAINO SANDRA - c.f. ZNASDR66B62F8800 - ZAINO GIANLUCA - c.f. ZNAGLC69R14F880U - ZAINO MARCELLA - c.f. ZNAMCL34C46F880D - ANZUINI ROSANNA - c.f. NZNRNN47B46A345S - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato Mario Lauro Pietrosanti ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Oslavia, n. 39, presso lo studio dell'avvocato Emanuele Carloni. CONTRORICORRENTI - RICORRENTI INCIDENTALI e BORGAZZI AURELIA - c.f. BRGRLA39T66H501U - BALZANI DECIO - c.f.
BLZDCE64L17H501D - BALZANI ALBERTO - c.f. BLZLRT69H23H501M - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Buccari, n. 11, presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Russo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI - RICORRENTI INCIDENTALI e UNICREDIT s.p.a. - c.f. 00348170101 - in persona delle procuratrici dottoressa Lucia Berardesca e dottoressa Teresa Margherita Macrì giusta procura per notar Ghizzoni del 26.11.2010, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell'avvocato Luigi Albisinni e dell'avvocato Achille Buonafede che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE e $.0 CRESCENZI ROSA, MAIOZZI MARCO, MAIOZZI LAURA INTIMATI e DONZELLI GIUSEPPINA, CONSONI ELIANA INTIMATE avverso la sentenza n. 5015/2015 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 febbraio 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato in data 7.6.1991 Ennio Balzani citava a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri Rita Serra e Fulvio Tulli, Mario Treglia e Marcella Zaino, Luciano Zaino e Rosanna Anzuini. Esponeva che con rogito del 23.1.1968 Bruno Consoni aveva venduto a Venicio Crescenzi e a Giuseppe Maiozzi il terreno in Nettuno, alla località Zucchetti e Ciocati (in catasto al fol. 10, part. 179); che l'atto di vendita era stato trascritto il 23.1.1968.
Esponeva che il terreno era stato pignorato in danno di Bruno Consoni su iniziativa della "Cassa di Risparmio di Roma" con atto trascritto il 3.4.1969; che il terreno era stato aggiudicato e poi trasferito, con decreto del 21.1.1977, trascritto il 9.2.1977, a Mario Treglia e a Luciano Zaino. Esponeva che con rogito del 16.7.1990 Anna Caprioli, Nadia Crescenzi e Sonia Crescenzi, eredi di Venicio Crescenzi, nonché Rosa Crescenzi, Marco Maiozzi e Laura Maiozzi, eredi di Giuseppe Maiozzi, avevano venduto il fondo a Rita Serra; che l'atto di vendita era stato trascritto il 19.7.1990.
Esponeva che con rogito del 12.3.1991 i coniugi Mario Treglia e Marcella Zaino ed i coniugi Luciano Zaino e Rosanna Anzuini avevano venduto il fondo ad egli attore. Chiedeva nei confronti dei coniugi Rita Serra e Fulvio Tulli accertare e dichiarare che il terreno in Nettuno era di sua proprietà e condannare i convenuti alla restituzione e al risarcimento del danno. Chiedeva, in ipotesi di rigetto della domanda anzidetta, dichiarare i suoi danti causa, Mario Treglia e Marcella Zaino, Luciano Zaino e Rosanna Anzuini, solidalmente tenuti alla garanzia per evizione con ogni ulteriore conseguenza.
2. Si costituiva Fulvio Tulli. Instava per la declaratoria del suo difetto di legittimazione a resistere. Si costituiva Rita Serra. Deduceva che il titolo d'acquisto di Venicio Crescenzi e di Giuseppe Maiozzi era stato trascritto antecedentemente. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. Si costituivano Mario Treglia e Luciano Zaino. Instavano per il rigetto della domanda nei loro confronti spiegata. Non si costituivano Marcella Zaino e Rosanna Anzuini 3. Con atto notificato in data 16.10.1991 Mario Treglia e Luciano Zaino citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri Rita Serra, Ennio Balzani ed il "Banco di Santo Spirito". Chiedevano accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto da parte loro, per usucapione decennale, della proprietà del terreno e, per l'effetto, dichiarare la validità ed efficacia della vendita da essi siglata con Ennio Balzani.Chiedevano, in subordine, dichiarare la responsabilità del pignorante, "Banco di Santo Spirito" (conferitario della "Cassa di Risparmio di Roma"), e condannare l'istituto di credito a manlevarli.
4. Si costituiva Rita Serra. Deduceva che giammai Mario Treglia e di Luciano Zaino avevano posseduto il terreno, sicché non vi era margine che l'avessero usucapito; che viceversa ella convenuta era stata immessa nel possesso del fondo dai suoi danti causa. Instava per il rigetto delle domande degli attori. Si costituiva Ennio Balzani. Reiterava le domande esperite nel giudizio dapprima introdotto. Si costituivano Rosa Crescenzi, Marco Maiozzi e Laura Maiozzi, eredi di Giuseppe Maiozzi, chiamati in causa da Rita Serra, perché da costoro fosse garantita per l'evizione.
Chiedevano - i terzi chiamati - il rigetto delle domande attoree. Non si costituivano, del pari chiamati in causa per l'evizione da Rita Serra, Anna Caprioli, Nadia Crescenzi e Sonia Crescenzi, eredi di Venicio Crescenzi. Si costituiva "Capitalia" (già "Banca di Roma" e "Banco di Santo Spirito"). Deduceva che all'atto e della trascrizione del pignoramento e della trascrizione del decreto di trasferimento non era stata riscontrata la trascrizione dell'atto di vendita del 23.1.1968 in favore di Venicio Crescenzi e di Giuseppe Maiozzi.
5. Veniva disposta la riunione dei giudizi.
6. Espletata la consulenza tecnica, con sentenza non definitiva dei 5.3/16.4.2007 l'adito tribunale dichiarava Fulvio Tulli privo di legittimazione a resistere; accoglieva le domande proposte da Ennio Balzani nei confronti di Rita Serra e, per l'effetto, dichiarava Ennio Balzani proprietario esclusivo del terreno e condannava Rita Serra al rilascio del fondo; accoglieva la domanda per l'evizione proposta da Rita Serra nei confronti di Anna Caprioli, Nadia Crescenzi e Sonia Crescenzi (eredi di Venicio Crescenzi) nonché nei confronti di Rosa Crescenzi, Marco Maiozzi e Laura Maiozzi (eredi di Giuseppe Maiozzi) e condannava i terzi chiamati a risarcire i danni sofferti dalla Serra, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio.
7. Proponeva appello Rita Serra. Resistevano Aurelia Borgazzi, Decio Balzani ed Alberto Balzani (eredi di Ennio Balzani); esperivano in subordine appello incidentale. Resistevano Mario Treglia e Marcella Zaino, Rosanna Anzuini (in proprio e quale erede di Luciano Zaino) nonché Gianluca Zaino e Sandra Zaino (eredi di Luciano Zaino); del pari esperivano in subordine appello incidentale. Resisteva Sonia Crescenzi.
8. Proponevano separato appello Nadia Crescenzi ed Anna Caprioli. Si costituivano Mario Treglia, Rosanna Anzuini, Gianluca e Sandra Zaino. Si costituiva Rita Serra. Si costituiva "Unicredito Italiano" s.p.a. (già "Capitalia").
9. Disposta la riunione degli appelli, si costituiva Marcella Zaino.
10. Riassunti i giudizi, interrotti a seguito della morte di Anna Caprioli, si costituiva Fulvio Tulli. Si costituivano Giuseppina Donzelli ed Eliana Consoni, che dichiaravano di aver rinunciato all'eredità di Bruno Consoni.
11. Con sentenza n. 5015/2015 la Corte d'Appello di Roma - tra l'altro - rigettava gli appelli principali, dichiarava assorbiti gli appelli incidentali, confermava in ogni altra parte la gravata sentenza e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Giuseppina Donzelli e di Eliana Consoni. Evidenziava la corte che la trascrizione dell'atto di vendita in data 23.1.1968 era stata erroneamente eseguita a nome di Bruno Consonni anziché di Bruno Consoni. Evidenziava quindi che la trascrizione 'dell'atto di vendita in data 23.1.1968 non era opponibile a Mario Treglia e a Luciano Zaino (acquirenti in sede di espropriazione forzata) né all'avente causa di costoro, ossia ad Ennio Balzani.
12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Rita Serra; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Nadia Crescenzi e Sonia Crescenzi hanno proposto ricorso incidentale articolato in due motivi; hanno chiesto parimenti la cassazione della sentenza n. 5015/2015 della Corte d'Appello di Roma con ogni susseguente statuizione. Mario Treglia e Marcella Zaino nonché Rosanna Anzuini (in proprio e quale erede di Luciano Zaino), Gianluca Zaino e Sandra Zaino (eredi di Luciano Zaino) hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso proposto da Rita Serra; in subordine, hanno chiesto accogliersi il ricorso incidentale condizionato.
Aurelia Borgazzi, Decio Balzani ed Alberto Balzani (eredi di Ennio Balzani) del pari hanno depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato; hanno chiesto rigettarsi il ricorso proposto da Rita Serra; in subordine, hanno chiesto accogliersi il ricorso incidentale condizionato. "Unicredit" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi sia il ricorso proposto da Rita Serra sia il ricorso proposto da Mario Treglia e Marcella Zaino nonché da Rosanna Anzuini, Gianluca Zaino e Sandra Zaino.
13. La ricorrente Rita Serra ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale proposto da Mario Treglia e Marcella Zaino, da Rosanna Anzuini, Gianluca Zaino e Sandra Zaino.
14. La ricorrente Rita Serra ha depositato memoria. Hanno depositato memoria i controricorrenti Mario Treglia e Marcella Zaino, Rosanna Anzuini, Gianluca Zaino e Sandra Zaino. Ha depositato memoria "Unicredit" s.p.a.
15. Non hanno svolto difese Rosa Crescenzi, Marco Maiozzi e Laura Maiozzi. Non hanno svolto difese Giuseppina Donzelli ed Eliana Consoni.
16. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 4 delle preleggi e degli artt. 2658, 2659, 2664, 2676, 2678 e 2679 cod. civ. Deduce che il meccanismo pubblicitario codicistico, in dipendenza della trascrizione dell'atto di vendita del 23.1.1968, si è senz'altro perfezionato, il che ha reso la medesima vendita senza dubbio opponibile ai terzi - in particolare a Mario Treglia e a Luciano Zaino nonché ai loro aventi causa - che non vantano un titolo trascritto antecedentemente. Deduce che a fronte di tale riscontro null'altro ha rilievo. Deduce segnatamente che l'erronea indicazione del cognome di colui che ebbe a vendere con l'atto del 23.1.1968, ha inficiato atti interni all'ufficio della conservatoria, aventi valenza meramente accessoria, aventi mera finalità di agevolare le ricerche. Deduce che del resto depone in tal senso il disposto dell'art. 2676 cod. civ.
17. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2644, 2° co., 2650, 2568, 2659, 2664 e 2678 cod civ. Deduce che nessun rilievo può essere attribuito allo stato psicologico dei soggetti portatori degli interessi in conflitto. Deduce che d'altronde alcun riferimento alla "buona fede" si rinviene nel testo dell'art. 2644 cod. civ.
18. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 1159 cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Premette che la corte d'appello ha rigettato l'eccezione, da ella opposta, di usucapione decennale del terreno, che il tribunale aveva ritenuto assorbita (cfr. ricorso principale, pag. 20). Indi deduce che, contrariamente all'assunto della corte di merito, il decreto di trasferimento del 21.1.1977 non ha interrotto il possesso ad usucapionem.
Deduce che, in dipendenza del decreto di trasferimento, non ebbe a verificarsi spossessamento in danno di Bruno Consoni; che non risulta che sia avvenuto il rilascio del fondo in danno di Venicio Crescenzi e di Giuseppe Maiozzi, i cui eredi ebbero a trasferire il possesso ad ella ricorrente. Deduce che, attesa l'anteriorità del titolo d'acquisto di Venicio Crescenzi e Giuseppe Maiozzi, suoi danti causa, non aveva motivo per prefigurarsi la lesione di diritti altrui, sicché è da reputare senz'altro in buona fede. Deduce che unicamente con l'atto di citazione Ennio Balzani ebbe a lamentare il possesso del terreno da parte di ella ricorrente.19.
Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. Deduce che andava ammessa l'articolata prova testimoniale.
20. Con il primo motivo le ricorrenti incidentali Nadia e Sonia Crescenzi denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deducono che gli eredi Crescenzi e gli eredi Maiozzi avevano già usucapito il terreno de quo, allorché hanno provveduto ad alienarlo a Rita Serra. Deducono che l'art. 1146, 2° co., cod. civ. si applica anche ai trasferimenti astrattamente idonei a non domino.
21. Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali Nadia e Sonia Crescenzi denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1483 e ss. cod. civ. Deducono che ha errato la corte distrettuale, allorché ha confermato il primo dictum, nella parte in cui aveva accolto la garanzia per evizione invocata da Rita Serra nei confronti, tra gli altri, degli eredi Crescenzi.
22. Con il ricorso incidentale condizionato Mario Treglia, Marcella Zaino, Rosanna Anzuini, Gianluca Zaino e Sandra Zaino sollecitano questa Corte alla disamina delle domande formulate in sede di merito e rimaste assorbite nel rigetto dell'appello di Rita Serra.
23. Con il ricorso incidentale condizionato Aurelia Borgazzi, Decio Balzani e Alberto Balzani parimenti sollecitano questa Corte alla disamina delle domande formulate in sede di merito e del pari rimaste assorbite nel rigetto dell'appello di Rita Serra.o*.
24. Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; in ogni caso ambedue i motivi sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
25. Ovviamente questa Corte non può che ribadire il proprio insegnamento. Ossia l'insegnamento, in verità debitamente menzionato dalla corte territoriale, secondo cui la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce; cosicché, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, benché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile, può derivarne - secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità [recte, si puntualizza, censurabile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc.
Civ.] - l'invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità ai terzi in buona fede, i quali non hanno l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d'ordine (cfr. Cass. 2.2.2000, n. 1135, ove si soggiunge che la correzione dell'errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, non può avere effetti "ex tunc" e sanare l'irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori).
26. Su tale scorta non possono che formularsi i seguenti postulati. Da un canto, non è, in rapporto al disposto del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., inficiato da "omesso esame circa un fatto decisivo" il rilievo della Corte di Roma alla cui stregua l'erronea trascrizione dell'atto di vendita in data 23.1.1968 - erronea in quanto eseguita a nome di Bruno Consonni anziché di Bruno Consoni - era tale, così come aveva evidenziato il notaio nominato c.t.u., da precludere a chiunque, pur al conservatore dei RR.II., il « li riscontro della trascrizione della vendita del 23.1.1968 a nome del venditore, Bruno Consoni.
Più esattamente, il rilievo anzidetto non è inficiato da alcuna forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte: la corte romana ha parlato - efficacemente - di "<errore fatale> del sistema che rende inutilizzabile l'atto" (così sentenza d'appello, pag. 13). D'altro canto - alla luce, appunto, dell'insegnamento dapprima menzionato - non possono essere recepite le prospettazioni della ricorrente principale. Ossia l'assunto secondo cui non ha alcuna valenza "l'erroneo riporto del nome <Consonni> (...) in sede di compilazione della cd. <Rubrica dei nomi> (...) utilizzata (...) come strumento di accesso dei funzionari (...) alle voci dei cc.dd. <Repertori>" (così ricorso principale, pag. 13).
Ossia l'assunto secondo cui non ha alcuna valenza la buona fede (in senso soggettivo. Riferimento alla buona fede si rinviene, viceversa, anche in Cass.11.1.2006, n. 264).
27. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento. Il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina e del quarto motivo del ricorso principale e di ogni ulteriore motivo di ricorso hinc et inde esperito.
28. Questa Corte spiega che in tema di usucapione - poiché con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'ad 2943 cod. civ. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso - non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente (cfr.
Cass. 25.7.2011, n. 16234; Cass.21.5.2001, n. 6910, secondo cui, nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l'intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l'immobile - né diretto, come effettiva materiale disponibilità "corpore et animo", né indiretto, come disponibilità "solo animo" utilmente mediata dal rapporto con un detentore - è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi - il soggetto, il possesso, il tempo - costitutivi della fattispecie regolata dall'art.1158 cod. civ., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal 1° co. dell'art. 1167 cod. civ., ovvero all'interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell'art. 2943 cod. dv. applicabili per rinvio recettizio dall'art. 1165 cod. dv.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti).
E spiega - questa Corte - ulteriormente che, agli effetti dell'interruzione del termine utile per la usucapione, sono inefficaci le semplici diffide e contestazioni rivolte contro gli atti di possesso, richiedendosi che il titolare del diritto notifichi al possessore l'atto giudiziale diretto alla riaffermazione del suo diritto sul bene (cfr. Cass. 28.4.1986, n. 2929).
29. Su tale scorta devesi evidenziare quanto segue.30. Il pignoramento che la "Cassa di Risparmio di Roma" ebbe successivamente (alla trascrizione del rogito in data 23.1.1968) a notificare a Bruno Consoni, pignoramento poi trascritto in danno dell'esecutato in data 3.4.1969 ed idoneo a segnar l'inizio dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.), di certo non fu notificato a Venicio Crescenzi e a Giuseppe Maiozzi, estranei all'esecuzione, i quali avevano in precedenza acquistato il terreno in Nettuno, alla località Zucchetti e Ciocati, col rogito del 23.1.1968 seppur trascritto contro Bruno Consonni. Del resto non vi era ragione alcuna ché il pignoramento fosse notificato a Venicio Crescenzi ed a Giuseppe Maiozzi, viepiù che l'ingiunzione in cui consiste il pignoramento è rivolta al debitore (art. 492 cod. proc. civ).
31. Il decreto di trasferimento che, nell'ambito della medesima espropriazione forzata, il giudice dell'esecuzione ebbe, in data 21.1.1977, a pronunciare in favore di Mario Treglia e Luciano Zaino (decreto di trasferimento poi trascritto in data 9.2.1997), non risulta sia stato notificato - né in verità la corte di seconde cure ne ha dato atto - a Venicio Crescenzi ed a Giuseppe Maiozzi. Tanto, ben vero, pur ad ammettere che nell'espropriazione forzata immobiliare il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante (cfr.
Cass. 4.7.2006, n. 15268; Cass. 29.5.1995, n. 6038). N:z P 32. In questo quadro in nessun modo possono essere recepite le affermazioni sulla cui scorta la Corte di Roma ha respinto il terzo motivo dell'appello esperito da Rita Serra e con il quale costei aveva lamentato la lacunosa, incongrua motivazione del primo dictum in ordine all'eccezione di usucapione decennale del terreno. In particolare, in assenza di riscontro di atti idonei alla privazione, protratta per un anno, del possesso, previsti dal 10 co. dell'art. 1167 cod. civ., ovvero in assenza di riscontro di atti di notificazione, segnanti l'inizio di un processo di cognizione, conservativo o di esecuzione nei confronti o in danno di Venicio Crescenzi e di Giuseppe Maiozzi, idonei all'interruzione della prescrizione acquisitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943, 1° co., cod. civ., non può essere condivisa l'affermazione della corte capitolina secondo cui si ha riscontro per tabulas di "atti concreti di disponibilità dell'immobile controverso prima del compimento del decennio da parte degli acquirenti del terreno nel 1968 e dei loro aventi causa, con conseguente interruzione di ogni ipotetico possesso" (così sentenza d'appello, pag. 14).
Ed invero è da escludere che siano valse ad interrompere il corso della prescrizione acquisitiva - eventualmente in itinere a vantaggio degli acquirenti del 1968, Venicio Crescenzi e Giuseppe Maiozzi - antecedentemente al decorso del decennio a far data dal 23.1.1968, dì dell'inopponibile - loro - titolo d'acquisto, sia la notificazione a Bruno Consoni del pignoramento poi trascritto in danno di costui in data 3.4.1969 sia la successiva trascrizione contro Bruno Consoni, in data 9.2.1977, del decreto di trasferimento (in memoria - a pag. 5 - la ricorrente Rita Serra ha specificato che non risulta "da alcuna parte che, in concorrenza o in conseguenza della pura e semplice emissione di tale decreto, si sia verificata la perdita del <possesso del bene>"). 44 l Né, si aggiunge, possono aver rilievo non meglio precisati "atti concreti di disponibilità dell'immobile controverso" (così sentenza d'appello, pag. 14).
In questi termini le argomentazioni, in parte qua, della Corte di Roma per nulla possono reputarsi "assorbenti" (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).
33. In accoglimento dunque del terzo motivo del ricorso di Rita Serra la sentenza n. 5015/2015 della Corte d'Appello di Roma, nei limiti dell'accoglimento del medesimo motivo, va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
34. In dipendenza del parziale accoglirnento del ricorso di Rita Serra non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la stessa ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso di Rita Serra; cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 5015/2015 della Corte d'Appello di Roma e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; rigetta il primo