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Ordinanza — n. 24171/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on usucapion interruption by written demand letter citing procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24171/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by BRIREX SRL against a lower court ruling denying usucapion to Carlo Benigni. The appellant argued that prior written demands and official inspections interrupted the twenty-year possession period required for usucapion. The court held these new facts were inadmissible because they were not contested in the appellate proceedings, leaving the lower court's reliance on the September 2004 demand letter unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 1165 c.c.; Art. 2943 c.c.: Written demands for release do not interrupt the twenty-year possession period for usucapion if they lack the material effect of material apprehension or judicial release acts.

Parole chiave

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usucapione interruzione possesso diffida scritta procedura civile inammissibilità motivi rinuncia all'espropriazione diritto di riprendere il possesso della cosa rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1165 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste Carlo Benigni che nelle more della presente adunanza ha depositato memoria illustrativa; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 112, 115, 116 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1189-2016 proposto da: BRIREX SRL , elettivamente domiciliato in Roma, V.Le Liegi 42, presso lo studio dell'avvocato Roberto Giovanni Aloisio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cinzia Genovesi; - ricorrente - contro BENIGNI CARLO, rasppresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Dinelli e dall'avvocato Matteo Dinelli con studio in Livorno, corso Amedeo 37 ; - resistente - avverso la sentenza n. 1076/2015 della Corte D'APPELLO di Firenze, depositata il 08/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -la società B.R.I.REX s.r.l. impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno dichiara l'intervenutt acquisto per usucapione da parte di Carlo Benigni della porzione di terreno sita nel comune di Livorno posta a confine con la proprietà di Barbieri Anita in Benigni; -il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di usucapione proposta dal Benigni così come quella riconvenzionale di accertamento della proprietà proposta dalla convenuta B.R.I.REX s.r.I.; -argomentava il giudice di prime cure che attesa l'interruzione del possesso determinatasi con Da diffida inviata dalla convenuta nel settembre 2004, non era provato il decorso del ventennio necessario ai fini dell'usucapione perché dalle risultanze processuali non si evinceva chiaramente se il periodo utile ai fini dell'usucapione era iniziato nel giugno 1984, nel luglio 1984 o nel gennaio 1985; -nei confronti di detta statuizione l'attore Benigni proponeva gravame contestando la riconosciuta valenza interdittiva della diffida inviata dalla convenuta nel settembre 2004; -si costituiva l'appellata società B.R.I.REX s.r.I., a sua volta assumendo l'indeterminatezza dell'estensione del terreno occupato; -la corte d'appello ha accolto il gravame richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa gli atti aventi efficacia interruttiva del termine ventennale per l'usucapione , da identificarsi, stante il carattere tassativo del combinato disposto degli articoli 1165 e 2943 cod. civ., in quelli che comportano la materiale apprensione o che Ric. 2016 n. 01189 sez. 52 - ud. 21-01-2021 -2- conseguano ad un atto giudiziale di rilascio, dovendosi ritenere irrilevanti le diffide scritte o verbali di rilascio; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dalla B.R.I.REX s.r.l. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste Carlo Benigni che nelle more della presente adunanza ha depositato memoria illustrativa; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 1167, 2697, 2727 2729 cod. civ. nonché degli articoli 115 e 116 cod. proc.civ., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la prova del possesso ad usucapionem sulla base di prove "opinabili", perché fondate sulle testimonianze di parenti mentre anche dalle aerofotogrammetrie effettuate nel 1993 non si evidenziava traccia dell'asserito possesso del Benigni, dal momento che non erano riscontrabili i manufatti che egli assumeva di avere realizzato senza che alcuna contestazione gli fosse mai stata mossa (cioè pollaio, canile, orto ecc.); -con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e costituito dalla circostanza di fatto che fino al 1993 sul terreno di causa non risultava la presenza dei manufatti e delle coltivazioni che il Benigni dichiarava di avere realizzato quando aveva preso possesso dell'immobile; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112,115,116 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale respinto il rilievo dell'indeterminatezza dell'estensione del terreno asseritamente usucapito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali della coniuge del Benigni;

Ric. 2016 n. 01189 sez. 52 ud. 21-01-2021 -3- -la censura è inammissibile perché la corte ha superato l'eccezione in forza del richiamo, non solo alle deposizioni testimoniali, ma soprattutto al tenore dell'atto di citazione ed all'allegata cartina (cfr. doc.n.3) ove è individuata l'esatta estensione della porzione oggetto di usucapione come colorata in giallo; -tale statuizione non è attinta dalla censura in esame; - con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la corte territoriale ritenuto che la società B.R.I.REX s.r.l. aveva provveduto a contestare l'illegittimità della condotta del Benigni, così interrompendo il corso della prescrizione prima della comparsa di costituzione e risposta e cioè nel 2003 allorchè i testi Aspidi e Meyer hanno riferito di avere contestato al Benigni l'indebita occupazione ed alla quale lo stesso replicò offrendosi di acquistare il terreno; -allo stesso modo nel luglio 2004 il vigile urbano Avelardi ha riferito di un sopralluogo eseguito in seguito ad esposto della B.R.I.REX s.r.l. nel corso del quale il Benigni pure presente non rilasciò alcuna dichiarazione; -il primo, secondo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi posta dalla corte territoriale a fondamento della pronuncia impugnata e cioè l'inidoneità della lettera di diffida del settembre 2004 a determinare l'interruzione del termine ventennale per l'usucapione; -tale lettera è stata considerata termine di riferimento essenziale ai fini della eccepita interruzione del possesso dal tribunale di prime cure perché in questi termini era stata prospettata, mentre nell'odierno ricorso e nella memoria Ric. 2016 n. 01189 sez. 52 - ud. 21-01-2021 -4- illustrativa la società indica altri fatti asseritamente rilevanti dei quali, tuttavia, la sentenza impugnata non parla, né la ricorrente indica dove li ha dedotti in appello, con la conseguenza che l'interruzione asseritamente risalente al settembre 2004 risulta circostanza non contestata nel giudizio di impugnazione ed inammissibili le nuove circostanze allegate; -in definitiva l'esito sfavorevole di tutti i motivi, comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte e liquidate in euro 5.300 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione