Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by appellant, resulting in loss of case costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's voluntary withdrawal of the request. Although the opposing party did not formally accept the withdrawal, established legal principles dictate that such a unilateral act terminates the proceedings regardless of acceptance. Consequently, the Court ruled that the appellant bears the costs of the cassation trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings even without the opposing party's acceptance, as the act is not conditional and produces immediate legal effects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
le4A-3'9 ORDINANZA sul ricorso 19465-2018 proposto da: CALCINAI SIMONE, elettivamente domiciliato in Roma, Via F Corridoni 25, presso lo studio dell'avvocato Marco Ciaralli, rappresentato e difeso dall'avvocato AI A3ER1'0 VANNI; - ricorrente - contro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI FIRENZE PISTOIA E PRATO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Bazzoni 3, presso lo studio dell'avvocato Francesco Paoletti, rappresentato e difeso dall'avvocato Duccio Maria Traina; - controricorrente- PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE; - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPEII0 di FIRENZE, depositata il 18/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Considerato che: -con, con atto depositato il 10 settembre 2020 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; -l'atto è stato notificato al controricorrente, con invito ad apporre il visto per adesione; - l'adesione non è stata espressa; -è principio acquisito che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 10140/2020; n. 3971/2015); -che ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con onere delle spese a carico del rinunciante; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
Ric. 2018 n. 19465 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -2-
P.Q.M.
visti gli art. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1'8 gennaio 2021