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Ordinanza — n. 23885/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for re-evaluating factual findings on contract conditions and seismic compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23885/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Salinaro's appeal against the Taranto Court of Appeal's confirmation of a contract nullity claim by Luigi Perrone. Salinaro argued that Perrone failed to conduct a geognostic survey and ignored new seismic regulations, yet the appellate court found Perrone had validly used existing geological reports and acted inertly regarding parking conditions. The supreme court dismissed the appeal because it prohibited re-evaluating factual findings or substituting the lower court's reasoning in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 39 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: In a judgment of jurisdiction, the court cannot re-evaluate facts or substitute the reasoning of the court of appeal, limiting review to legal errors.

Parole chiave

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appellate review factual findings contract nullity jurisdictional appeal seismic regulations geognostic survey condition precedent prevenzione antisismica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1355 c.c.
Art. 1358 c.c.
Art. 1359 c.c.
Art. 2041 c.c.
Art. 39 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art.
articolo 1355 c.c
Luigi Perrone citava in giudizio Giuseppe Salinaro, chiedendo accertarsi la nullità ex articolo 1355 c.c.
articolo 1359 c.c
In via subordinata, il Perrone chiedeva di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1359 c.c., che la condizione era da considerarsi avvenuta e per l'effetto di condannare il convenuto al pagamento in suo favore della medesima somma di euro 8000.
articolo 1358 c.c
Sempre in via subordinata di condannare il convenuto al risarcimento del danno ex articolo 1358 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22004-2016 proposto da: SALINARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Taranto, via Duca degli Abruzzi n. 90 presso lo studio dell'avv.to GIOVANNI PINTO che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PERRONE LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CIGLIOLA, ANDREA MAGNO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 364/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il 18/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 FATTI DI CAUSA 1. Luigi Perrone citava in giudizio Giuseppe Salinaro, chiedendo accertarsi la nullità ex articolo 1355 c.c. della condizione sospensiva apposta nella scrittura privata del 13 gennaio 2004 e per l'effetto la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 8000 o di altra ritenuta dovuta. In via subordinata, il Perrone chiedeva di dichiarare, ai sensi dell'articolo 1359 c.c., che la condizione era da considerarsi avvenuta e per l'effetto di condannare il convenuto al pagamento in suo favore della medesima somma di euro 8000.

Sempre in via subordinata di condannare il convenuto al risarcimento del danno ex articolo 1358 c.c. nella medesima misura sopra indicata e, in via ulteriormente gradata, anche ai sensi dell'articolo 2041 c.c.

2. Il Tribunale di Taranto esaurita l'istruttoria condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 7064 oltre interessi legali dal 2 maggio 2006.

3. Giuseppe Salinaro proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3.1 Luigi Perrone proponeva a sua volta appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.

4. La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza impugnata, salvo il capo relativo alle spese del primo grado. In particolare, il giudice del gravame evidenziava che l'ingegner Perrone non aveva effettuato l'indagine geognostica e rispetto a tale attività non aveva diritto al compenso ma aveva posto in essere le attività successive rappresentate dalla relazione illustrativa di calcolo analitico, dagli elaborati grafici, dai calcoli costruttivi, dalla predisposizione della denuncia al genio civile di Taranto.

Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 Infatti, la relazione geologica o geotecnica agli atti del fascicolo, pur essendo a firma di altro professionista, geologo Cataldo Altavilla, si riferiva al progetto di edificio in via Speziale n. 53 di Taranto ove era prevista la costruzione di un fabbricato a cinque piani fuori terra da adibire a locali commerciali, uffici e civili abitazioni. Dalla relazione emergeva che l'area ricadeva in un ambito nel quale si disponeva di una vasta documentazione geognostica, pertanto, lo studio era stato limitato alla conduzione di sopralluoghi, nonché all'acquisizione di dati sufficienti a definire le tematiche progettuali connesse alle caratteristiche del sottosuolo locale.

Secondo la Corte d'Appello, poiché l'estensore della relazione aveva dichiarato sotto giuramento di non conoscere e di non aver avuto alcun contatto con l'ingegner Perrone, doveva presumersi che fosse stato lo stesso geometra Salinaro a consegnare la suddetta relazione al Perrone, in funzione dell'ulteriore attività professionale da compiersi. Pertanto, il possesso di tale relazione da parte del Perrone era fortemente significativo del fatto che, ai fini dell'indagine geologica, era stata ritenuta sufficiente da parte dello stesso Salinaro la pregressa attività che era espressamente riferita all'intervento edilizio da realizzare in via Speziale n.

53. Il piano strutturale era stato successivamente redatto dal Perrone, salvo quello relativo alle attività geognostiche che, dunque, non potevano essere ricomprese nelle attività svolte. Peraltro, non poteva confondersi il progetto dell'ingegner Bolognini con quello dell'ingegner Perrone essendo emerso dall'attività istruttoria espletata che quella dell'ingegner Bolognini era attività di massima di natura architettonica propedeutica all'ottenimento del parere favorevole per il successivo permesso di costruire mentre l'attività svolta dal Perrone era una relazione tecnica illustrativa di calcolo con i relativi grafici e con il progetto strutturale attinente all'esecuzione dell'opera.

Altrettanto chiaramente emergeva dagli atti Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 processuali che il progetto in variante depositato dal Salinaro era stato preso in considerazione dal Tribunale di Taranto al solo fine di considerare l'ulteriore suo comportamento che nonostante avesse ottenuto parere favorevole da parte dell'amministrazione comunale anche in relazione al progetto in variante non aveva proceduto agli adempimenti richiesti dal Comune, ovvero alla produzione dell'atto di asservimento di area a parcheggio e delle aree libere, né tantomeno al versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione indispensabili per ottenere il permesso a costruire.

Infine, per quanto concerneva l'impugnazione della sentenza nella parte in cui la stessa non aveva dato il giusto rilievo alla circostanza dedotta dal Salinaro di erroneità e inutilizzabilità del progetto strutturale del Perrone in quanto redatto non in base alla nuova normativa antisismica pubblicata 1'8 maggio 2003 con cui era stata recepita l'ordinanza 0.P.C.M. n. 3274 del 2003 doveva osservarsi che si trattava di una deduzione tardiva effettuata per la prima volta nella comparsa conclusionale, oltre il termine di definizione dell'oggetto del giudizio ex articolo 183 c.p.c. e dunque da considerarsi tardiva anche in relazione al giudizio di appello ex articolo 345 c.p.c.

In ogni caso l'aggettivo nuova che precedeva le parole normativa antisismica nella lettera di incarico del 13 gennaio del 2004 era talmente generico da non potersi ritenere riferito alla parte delle disposizioni che prescrivevano nuove regole al riguardo piuttosto che alla disposizione altrettanto nuova per la quale sarebbe stato possibile per i progetti di massima già approvati utilizzare la normativa preesistente sempre che gli elaborati relativi fossero stati depositati dal committente presso il genio civile di Taranto entro il termine dell'8 novembre 2004 poi prorogato all'8 ottobre 2005, secondo il tempestivo invito espresso in tal senso dal Perrone al Salinaro con due raccomandate.

Peraltro, a seguito delle lettere di invito del Perrone, nessuna Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 contestazione era stata fatta dal Salinaro circa l'omessa applicazione della nuova normativa antisismica. Doveva condividersi, pertanto, alla stregua delle emergenze probatorie acquisite, la decisione del Tribunale di ritenere intervenuto il recesso del committente nella pendenza della condizione sospensiva, prima ancora di conoscere l'esito del progetto redatto dall'attore. Peraltro, in assenza di prova circa l'esistenza di colpa del professionista o di altra causa non imputabile a colpa del committente, doveva ritenersi che l'avveramento della condizione non si era verificato per fatto del debitore ex articolo 1218 c.c. e ciò legittimava l'attore a chiedere l'adempimento del contratto e, quindi, il pagamento del compenso pattuito in forza della finzione di avveramento della condizione di cui all'articolo 1359 c.c.

5. Giuseppe Salinaro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

6. Luigi Perrone ha resistito con controricorso e in prossimità dell'udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1362, 1363, 2226 c.c., motivazione insufficiente e inadeguata. La censura attiene al dedotto inadempimento del Perrone circa l'omesso utilizzo nell'elaborazione e redazione dei calcoli strutturali delle nuove normative come dedotto nel giudizio di merito con contestazione ritenuta tardiva dalla Corte d'Appello.

Nella scrittura privata del 13 febbraio 2004, intervenuta dopo il terremoto che aveva colpito i territori al confine tra il Molise e la Puglia, la protezione civile aveva adottato l'ordinanza n. 3274 del 2003 con la quale aveva fornito una risposta immediata alla necessità di aggiornamento della classificazione sismica delle norme antisismiche. Si era prevista la Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 possibilità, per le nuove costruzioni, di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti per non oltre 18 mesi. La Regione Puglia in attuazione dell'articolo 3 della I. r. n. 20 del 2000 che demandava alla Regione l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e l'aggiornamento dei relativi elenchi, aveva recepito il contenuto della suddetta ordinanza, prevedendo che per un periodo temporale di 18 mesi i committenti potessero esercitare la facoltà discrezionale di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle previgenti norme tecniche ovvero delle nuove norme tecniche antisismiche approvate.

Dunque, il committente o l'esecutore del progetto potevano decidere di applicare anche la normativa nuova oltre a quella previgente. Per questo motivo sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'Appello circa la genericità dell'espressione della clausola contenuta nella scrittura del 13 febbraio 2004. Risulterebbero violati i canoni interpretativi mediante un'interpretazione frazionata della singola clausola e non nel contesto globalmente considerato. Infatti la clausola relativa alla relazione di calcolo analitico per gli interventi strutturali a servizio del complesso secondo le nuove vigenti normative doveva essere collegata al contenuto di quella successiva di redazione della pratica per il genio civile di Taranto, in quanto nessuna redazione di calcolo analitico poteva essere depositata presso il genio civile se eseguita secondo la previgente normativa, atteggiandosi la suddetta autorizzazione a requisito di inammissibilità o improcedibilità del procedimento amministrativo.

Non sarebbero conferenti i rilievi della Corte d'Appello circa la mancata contestazione da parte del Salinaro a seguito dell'invito ricevuto dal Perrone. 1.2 II motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha censurato la sentenza della Corte d'Appello di Taranto nella parte in cui ha ritenuto tardiva la deduzione di inutilizzabilità ed erroneità dell'elaborato tecnico in quanto redatto in Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 base alla precedente normativa antisismica. A pag. 6 della sentenza si legge, infatti, che la suddetta deduzione era stata effettuata per la prima volta nella comparsa conclusionale del primo grado, oltre il termine di definizione del thema decidendum ex art. 183 c.p.c. e, dunque, tardiva anche in appello ex art. 345 c.p.c.

In proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Sez. 1, Ord. n. 8755 del 2018).

Con il motivo in esame, il ricorrente censure l'interpretazione del contratto effettuata dalla Corte d'Appello solo ad abundantiam, avendo invece statuito che la contestazione era tardiva ex art. 345 c.p.c. Peraltro, il motivo difetta anche di specificità, come evidenziato dal controricorrente, in quanto non è riportato il testo con il quale il Salinaro aveva affidato l'incarico professionale al Perrone. Infatti, l'interpretazione del contratto è attività propria del giudice di merito e quando con il ricorso per cassazione tale interpretazione sia contestata le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra la volontà dei contraenti così come ritenuta dal ricorrente e quella invece accertata dalla sentenza impugnata, ma debbono essere proposte o sotto il profilo della mancata osservanza, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., delle norme che fissano i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione Ric. 2016 n. 22004 sez.

S2 - ud. 21/04/2021 temporis, del vizio di motivazione consistito nell'omesso esame di un fatto decisivo, a condizione, però, che, in ossequio al principio dell'onere di specificità del motivo, tali censure siano accompagnate dalla trascrizione, nel corpo del ricorso, almeno nella stesura che ne consenta la piena comprensione, delle clausole asseritamente individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte: ciò che, nel caso di specie, come si è detto non è accaduto.

L'interpretazione di un atto negoziale, del resto, è un tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, come accennato, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art. 1362 ss. c.c. (Cass. n. 14355 del 2016, in motiv.).

Pertanto, al fine di riscontrare l'esistenza dei denunciati errori di diritto o vizi di ragionamento, non basta che il ricorrente faccia, com'è accaduto nel caso di specie, un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., occorrendo, invece, che specifichi, per un verso, i canoni in concreto inosservati e, per altro verso, il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011; più di recente, Cass. n. 27136 del 2017). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso che, come quelli in esame, pur denunciando la violazione delle norme ermeneutiche o il vizio di motivazione, sì risolva, in realtà, nella mera proposta di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 24539 del 2009).

In effetti, per sottrarsi al Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non dev'essere l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 16254 del 2012; conf., più di recente, Cass. 27136 del 2017).

L'interpretazione data dalla Corte d'Appello alla scrittura del 13 febbraio 2004 circa la volontà di presentare il progetto in base alla normativa previgente è plausibile e ben motivata. Il Salinaro nonostante avesse ottenuto parere favorevole da parte dell'amministrazione comunale anche in relazione al progetto in variante non aveva proceduto agli adempimenti richiesti dal Comune, ovvero alla produzione dell'atto di asservimento di area parcheggio delle delibere, né tantomeno al versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione indispensabili per ottenere il permesso a costruire.

Inoltre, come evidenziato dalla Corte d'Appello, per i progetti di massima già approvati si poteva utilizzare la normativa preesistente sempre che gli elaborati relativi fossero stati depositati dal committente presso il genio civile di Taranto entro il termine dell'8 novembre 2004 poi prorogato all'8 ottobre 2005. In tal senso il Perrone con due raccomandate aveva invitato il Salinaro a provvedere.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2230, 2237, 1176, 1197, 1359, 1724 c.c. erronea valutazione degli atti e dei documenti prodotti in giudizio, motivazione illogica e contraddittoria. Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 La censura attiene all'eccezione di inadempimento alla clausola del contratto che prevedeva una campagna di sondaggi geognostici valida. Tale compito professionale non era stato eseguito dal Perrone circostanza tempestivamente rilevata dal Salinaro dinanzi al Tribunale e riproposta in appello.

Dunque, oltre a non competere alcun compenso al Perrone per tale attività, doveva riconoscersi che la stessa era propedeutica al calcolo analitico strutturale come riferito dallo stesso Perrone in sede di interrogatorio formale e tale relazione geologica e geotecnica non era stata eseguita neanche dall'architetto Altavilla ma dallo stesso Salinaro. Pertanto, in mancanza di tale relazione, il Salinaro non avrebbe potuto compiere calcoli analitici per gli interventi strutturali e tale assunto non sarebbe stato valorizzato dalla Corte d'Appello. Risulterebbe evidente, inoltre, l'inadempimento del Perrone per non aver redatto i calcoli anche in base alla nuova normativa di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e per aver elaborato i predetti calcoli senza il presupposto indispensabile della relazione geognostica e geologica.

Tale inadempimento si riverbererebbe di conseguenza sulla condotta del Salinaro che, non potendo utilizzare gli elaborati realizzati, avrebbe adottato un comportamento inerte consistito nel non depositare l'atto di asservimento a parcheggio che erroneamente sarebbe stato valutato come condizione verificata per colpa del committente ex articolo 1359 c.c. 2.1 D secondo motivo di ricorso è infondato. Il motivo si articola in due distinte censure, la prima delle quali sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale è ripetitiva di quella sollevata con il primo motivo, relativa alla necessità di predisporre il progetto tenendo conto della nuova disciplina antisismica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne segue, Ric. 2016 n. 22004 sez.

S2 - ud. 21/04/2021 pertanto, la medesima sorte di inammissibilità per le ragioni già esposte. La restante censura riguarda il presunto inadempimento del Perrone per non aver posto in essere l'attività propedeutica consistente nella relazione geognostica e geologica. Sul punto la Corte d'Appello ha evidenziato che tale aspetto non poteva valere come inadempimento perché le parti si erano accordate nel senso di utilizzare la precedente relazione già esistente che secondo la Corte d'Appello lo stesso Salinaro aveva consegnato al Perrone. Il motivo, pertanto, si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda non consentita nel giudizio di legittimità.

Infatti, il ricorrente, lungi dall'evidenziare deficienze intrinseche delle argomentazioni che sorreggono il decisum, tende, in realtà, ad una (k) non consentita rivalutazione delle emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura a lui favorevole, ma diversa da quella fornita dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Nel giudizio di cassazione non è consentito ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2016 n. 22004 sez. S2 - ud. 21/04/2021 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1500, più euro 200 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore impor