Italian court dismisses appeal on neighbor dispute, ruling natural slope wall is not a construction and no illegal view exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs against a lower court judgment regarding a boundary dispute. The appellants alleged illegal tunneling and unauthorized views, but the court found the contested wall to be a natural slope retaining structure rather than a construction. Consequently, the court held that no legal view could be exercised from such a wall and the lower court's factual assessment was correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 872, 873, 875, 876, 877 c.c.; A retaining wall for a natural slope is not considered a construction, and no legal view can be exercised from its summit if no man-made structures facilitate observation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 8101-2016 proposto da: SGALIPPA GIULIANA, FRANCUCCI GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI LIBURNI 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BIZ, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO BIZ; - ricorrenti - contro D'ALESSIO PAOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI GALELLA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro CENTOFANTI ERMINIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1377/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott.
SERGIO GORJAN; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI Fatti di causa Tebe Gori, poi alla morte sostituita da Giacomo Francucci e Giuliana Sgalippa, quale titolare di predio sito in Formello, ebbe ad avviare lite avanti il Tribunale di Roma nei confronti di Erminio Centofanti e Paolina D'Alessio, titolari del fondo confinante, deducendo che questi avevano scavato un cunicolo nel sottosuolo del loro terreno ed eretto costruzioni, nonché realizzato veduta a distanza illegale dal confine. Resistettero i consorti Centofanti-D'Alessio, contestando la pretesa attorea ed il Tribunale di Roma accolse la domanda afferente il cunicolo, rigettando il resto delle pretese attoree.
Proposero gravame i consorti Francucci-Sgalippa, quali eredi della Gori, e resistettero i coniugi Centofanti-D'Alessio. La Corte d'Appello di Roma rigettò l'appello, osservando come il muro era di contenimento di scarpata naturale e come le costruzioni al di sotto del piano naturale di campagna non erano soggette alla disciplina sulle distanze. Osservava ancòra la Corte capitolina come dalla sommità del muro di contenimento non poteva esser esercitata alcuna veduta, stante l'assenza di manufatti atti a render agevole e sicuro l'esercizio di tale condotta.
I consorti Sgalippa-Francucci hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte capitolina articolato su tre motivi, anche illustrato con nota difensiva. La sola Paolina D'Alessio ha resistito con controricorso, anche illustrato con memoria difensiva. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti Sgalippa-Francucci s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. Va in limine disattesa l'eccezione afferente l'irregolare costituzione del contraddittorio in questa sede, avanzata dalla D'Alessio in quanto il coniuge Centofanti deceduto prima della pubblicazione della sentenza d'appello.
L'eccezione citata appare priva di pregio giuridico posto che la questione risulta risolta dall'arresto di questa Suprema Corte a sezioni unite n ° 15295/14 - poi ribadito da Cass, sez. L n° 24845/18 - secondo il quale quando la parte è costituita con difensore, in difetto di comunicazione in udienza ovvero notificazione dell'atto portante la comunicazione dell'evento alla controparte, in dipendenza del principio dell'ultrattività del mandato professionale la notifica fatta al difensore costituito è valida. Nella specie, parte resistente non segnala d'aver, mediante apposto atto, reso noto alla controparte del decesso del Centofanti, che risultava regolarmente costituito in causa con difensore, sicché la notifica dell'atto d'appello avvenuta presso detto difensore, anche in relazione a tale soggetto, è pienamente valida.
Con il primo mezzo d'impugnazione svolto i ricorrenti denunziano violazione della norma ex art 22 delle N.T.A. del Piano regolatore generale del Comune di Formello in relazione all'osservazione che tutte le costruzioni erette dai resistenti si collocavano al di sotto del piano di campagna, mentre è insegnamento di legittimità consolidato che la disciplina in tema di distanze legali va osservata anche quando i fondi sono a dislivello. Di conseguenza, osservano i ricorrenti, la sentenza impugnata va, bensì, cassata ma senza rinvio, poiché questa Corte dispone di tutti gli elementi per decidere la lite, applicando correttamente la norma regolamentare.
La censura svolta appare priva di pregio giuridico posto che l'insegnamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti afferisce a manufatti qualificati costruzioni poste su terreni a dislivello, mentre nella specie il Collegio romano, richiamando specifici arresti di legittimità, ha ritenuto che i manufatti realizzati non potevano essere qualificati costruzioni, poiché collocati al disotto del livello medio di campagna. E tale accertamento della Corte romana non risulta specificatamente attinto da apposita censura, limitandosi il ragionamento critico, svolto nel motivo di ricorso, all'astratto rilievo che la disciplina sulle distanze risulta applicabile anche in relazione a costruzioni allogate su fondi a dislivello.
Nello specifico la Corte capitolina ha accertato, invece, che i manufatti realizzati nel fondo avversario non possono esser qualificati siccome costruzione Con la seconda doglianza i ricorrenti deducono omesso esame di fatto decisivo ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto il Collegio romano ebbe erroneamente a qualificare muro di sostegno di scarpata naturale quello eretto sul fondo dei consorti D'Alessio-Centofanti, poiché in effetti la scarpata venne originata dall'attività di escavazione compiuta dai resistenti, come pacifico in causa e desumibile dalle stesse difese esposte dai coniugi Centofanti, non esistendo originariamente alcun dislivello naturale tra i rispettivi fondi in proprietà.
La doglianza appare priva di fondamento per molteplici e concorrenti ragioni. Anzitutto viene denunziato vizio ex ad 360 n° 5 cod. proc. civ., mentre in realtà l'argomentazione critica svolta si sostanzia nella critica portata alla valutazione del manufatto, siccome operata dalla Corte territoriale, che l'ha ritenuto muro di contenimento di scarpata naturale. All'evidenza il fatto storico circa l'esistenza del muro, oggetto di contestazione, e la sua funzione appare puntualmente valutato. Quindi parte ricorrente non precisa come e quando ebbe a sottoporre la questione, oggi agitata nella censura de qua, alla Corte d'Appello, posto che al riguardo in sentenza non v'è specifico cenno alla stessa al fine d'individuare la natura di costruzione o no del citato muro con conseguente difetto di autosufficienza della ragione di censura.
Ancòra la Corte capitolina ha accertato, sulla scorta dei dati fattuali in atti - specie la consulenza tecnica - che il muro in questione ha funzione di sostegno di scarpata naturale ed un tanto configura accertamento di fatto e la valutazione della prova al riguardo - Cass. sez. 2 n° 26274/18 - è questione che non può esser inquadrata nel vizio disciplinato dall'art 360 n° 5 cod. proc. civ.Infine - Cass. sez. 2 n° 11388/13 - costituisce costruzione il muro al quale viene artificialmente addossato del terreno per realizzare un terrapieno ovvero per artificialmente accentuare il dislivello naturale; nella specie invece le opere di escavazione descritte dai ricorrenti appaiono aver tolto del terreno.
Con la terza ragione di doglianza i consorti Sgalippa-Francucci lamentano violazione degl'artt. 872, 873, 875, 876 e 877 cod. civ., per aver la Corte capitolina ritenuto non rilevante che il muro di contenimento sia stato eretto integralmente all'interno del fondo dei resistenti. La censura sconta la qualificazione da parte dei ricorrenti di detto muro di contenimento come costruzione ossia esattamente quando negato dalla Corte capitolina motivatamente. Di conseguenza una volta impinto che il muro in questione non è costruzione - come correttamente rilevato dal Collegio romano - la questione agitata nel motivo di censura rimane irrilevante, non controvertendosi circa la comunanza del muro.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna solidale dei consorti Sgalippa- Francucci alla rifusione in favore della resistente delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense, siccome precisato in dispositivo. Al rigetto dell'impugnazione segue l'obbligo dei ricorrenti al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove originariamente dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna, in solido fra loro, i ricorrenti alla rifusione in favore della resistente D'Alessio delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso