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Ordinanza — n. 23874/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to submit certified judgment copy, noting notification occurred within 60 days of publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23874/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the certified copy of the contested judgment with its notification record. Although the opposing party produced the document, the court found the appellant's notification did not occur within the 60-day window required to mitigate formal defects. Consequently, the appeal was dismissed as non-procedural, and the appellants were ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 6 CEDU; Art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE: The failure to deposit the certified copy of the contested judgment renders the appeal inadmissible unless notification occurred within 60 days of publication, ensuring the judge can verify the timeliness of the challenge.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Appeal Admissibility Certified Judgment Copy Notification Record Sixty-Day Rule Access to Justice Procedural Defect spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
L'art. 369 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità che il ricorrente debba depositare, unicamente al ricorso, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relata di notifica.
Art. 6 CEDU
Tale rigore va contemperato con la normativa e la giurisprudenza eurounitaria formatasi in relazione all'art. 6 della Convenzione EDU, secondo cui la disciplina nazionale relativa all'accesso alla .:giustizia non può ledere tale diritto nella sua sostanza (cfr Corte eur.
Art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
Si tratta, quindi, di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto dall'art. 47 della Carta di Nizza.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 12658/2017
Quest'ultimo onere, in particolare, è funzionale all'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità e tsoprattutto, alla verifica della tempestività dell'impugnazione (ex multis Cass. 12658/2017).
Corte eur. DO 16.6.2015 ric. Mazzoni N. 20485/06
Cass. 15.9.2016 ric. 32610/07 Trevisanato
Cassazione civile, sez. un., 2/5/2017, n. 10648
Cass., sez. VI, n. 11386/2019
Cass. n. 17066 del 2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11432-2016 proposto da: BARONE COSMO, GIOVINAllO CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F M TORRIGIO 112, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SPASARI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro GIOVINAZZO FRANCESCO, GIOVINAZZO DOMENICA, GIOVINAZZO AURELIO, CIURLEO GIUSEPPA, GIOVINAZZO MARIA ANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 18, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANIELLO ESPOSITO, rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELLA FIUMARA, DANIELA BELLOCCO; controricorrenti - avverso la sentenza n. 361/2015 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; FATTI DI CAUSA Ciurleo Giuseppa, Giovinazzo Maria Antonia, Francesco, Domenica ed Aurelio citarono in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, Barone Cosma e Giovinazzo Carmela per chiedere lo scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato in Rosarno. I convenuti si costituirono e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna degli attori al pagamento delle somme sostenute per l'acquisto del terreno e per la costruzione del fabbricato. Il giudizio di primo grado si concluse con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di divisione, per intervenuta conciliazione giudiziale, e con il rigetto della domanda riconvenzionale.

L'appello proposto da Barone Cosma e Giovinazzo Carmela venne rigettato con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 22.12.2015. Per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso Barone Cosma e Giovinazzo Carmela sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso Ourleo Giuseppa, Giovinazzo Maria Antonia, Francesco, Domenica ed Aurelio. In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa RAGIONI DELLA DECISIONE E' pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo dei mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia conforme della sentenza impugnata munita della relata di notifica.

L'art. 369 c.p.c. prevede, a pena di improcedibilità che il ricorrente debba depositare, unicamente al ricorso, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relata di notifica. Quest'ultimo onere, in particolare, è funzionale all'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità e tsoprattutto, alla verifica della tempestività dell'impugnazione (ex multis Cass. 12658/2017). Tale rigore va contemperato con la normativa e la giurisprudenza eurounitaria formatasi in relazione all'art. 6 della Convenzione EDU, secondo cui la disciplina nazionale relativa all'accesso alla .:giustizia non può ledere tale diritto nella sua sostanza (cfr Corte eur.

DO 16. 6. 2015 ric. Mazzoni N. 20485/06), sicché i giudici nazionali devono verificare l'esistenza o meno di una restrizione sproporzionata ai diritto di accesso della parte a un tribunale negli Stati Membri dell'Unione (cfr, la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolato dall'art.366 bis c.p.c.). Si tratta, quindi, di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto dall'art. 47 della Carta di Nizza.

La giurisprudenza più recente ha mitigato quindi il rigore formalistico dell'art.369 c.p.c., prevedendo che non abbia luogo la sanzione della improcedibilità qualora la sentenza impugnata, unitamente alla relata di notifica, risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controrícorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cassazione civile, sez. un., 2/5/2017, n. 10648). Un'altra ipotesi in cui, nonostante l'omesso deposito della sentenza impugnata e della relata di notificazione, il ricorso va egualmente ritenuto procedibile è integrata qualora la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa ovvero di consentire al giudice di accertarne la tempestività del termine in relazione al termine di impugnazione (Cass., sez.

VI, n. 11386/2019 e Cass.n. 17066 del 2013). Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno depositato la sentenza impugnata, pubblicata in data 22.12.2015 e notificata in data 19.3.2016, unitamente alla relata di notifica, né essa risulta dal fascicolo dei controricorrenti. Inoltre, la notifica del ricorso, avvenuta il 12.4.2016, non si è perfezionata pntrn il gpqantinimn ninrnn riaila niinhlira7inne riplla senten7a. raainn [ger cui il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ,grirteiT, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera dì Consiglio della Seconda Se